LEGGE
17 agosto 2005, n. 168
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori
della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del
personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per
l'esercizio di deleghe legislative
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
VAI ALLE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le
decorrenze ivi indicate.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro
1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione
europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai
veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1 e
2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della
citata direttiva 2000/53/CE.
6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola:
"dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole:
"dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".
8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO 1
Modificazioni apportate in sede
di conversione al decreto-legge 30 giugno 2005
All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: "nominati", sono inserite le seguenti:
"per gli anni 2005 e 2006";
al comma 3, le parole: "dalla presente disposizione" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi del comma 1";
al comma 5, le parole: ", per l'importo di 18 milioni di euro," sono soppresse.
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Interventi urgenti per l'universita) - 1. Per gli anni 2005 e
2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere
prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005,
ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
All'articolo 2, al comma 1, le parole: "30 ottobre 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"ART. 2-bis. - (Strumenti didattici innovativi nelle universita) - 1. Allo scopo
di fornire alle universita' strumenti didattici innovativi fondati su reti di
connettivita' senza fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti
di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:
a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento
di progetti per la realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle
universita';
b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un
contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli
studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi
universitari;
c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione
di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da
istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un
personal computer.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
al comma 1, le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti
universitari di cui alla lettera a), le modalita' di erogazione dei contributi
di cui alla lettera b) e le modalita' di finanziamento del fondo di garanzia di
cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e
comunicazione delle iniziative.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui
all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata
dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311".
All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "legge 4 giugno 2004, n. 143," sono
inserite le seguenti: "che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005,".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Concorso riservato per dirigente scolastico) - 1. Ferma restando
la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale
delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti
vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono
riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi
nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo
1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse,
e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo
1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 43 del 2005".
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 3, del" sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per
il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al
concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal
bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da
parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti
giurisdizionali o di autotutela";
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in
materia di abilitazione e di titolo professionale".
All'articolo 5:
al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa e' personale", sono
inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo"";
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: "patente di guida;" sono
inserite le seguenti: "coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la
patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il
diritto alla guida del ciclomotore" e le parole: "di cui al comma 1-quater" sono
sostituite dalle seguenti: "e dall'attestazione di frequenza ad un corso di
formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di
cui all'ultimo periodo del comma 11-bis";
alla lettera b), il capoverso 1-quater e' sostituito dal seguente:
"1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori
sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella
speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere
limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di
guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla
perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai
conducenti dei ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei
ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della
categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di
validita' del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata
con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di targatura
e di requisiti per la guida dei ciclomotori)".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Modificazioni
al codice della strada). - 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
"ART. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che
provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida e' revocata ai
sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso
in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre
persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di
ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al
doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi
dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale";
b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 2"
sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di polizia locale di
effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi";
c) all'articolo 213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies,";
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
"2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia
che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le
modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per trenta giorni.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare nel
luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario
del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del
comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis.
Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal
momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o
un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere
un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da
un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne.
In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre
il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito
luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia
custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto
dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili";
d) all'articolo 214:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal
comma 1-ter,";
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al
fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo
di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di
custodia";
3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui al comma 1,";
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E' disposta,
inoltre, la confisca del veicolo"".
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006
devono ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "devono ridurre nell'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2006";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche
e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed
entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche per
l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche'
la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel
rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica,
le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia
assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le
disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005"";
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica".
All'articolo 7, al comma 1, primo periodo, le parole: "15 luglio 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "10 agosto 2005" e il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della
somma iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.3.1 -
Occupazione - capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva
riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base del medesimo stato di
previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"ART. 7-bis. - (Attivita' socialmente utili presso uffici giudiziari) - 1. Fermo
restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto
2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili,
alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici
giudiziari, ancorche' la titolarita' della loro utilizzazione sia in capo ad
enti locali".
All'articolo 8, al comma 1, capoversi 3-quater e 3-quinquies, le parole: "15
novembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006".
All'articolo 9:
al comma 1, alinea, le parole: "del decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto";
al comma 2, capoverso, al primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole:
"per un ulteriore mandato di", la parola: "due" e' sostituita dalla seguente:
"quattro";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di
tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i
giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari gia' confermati, che
esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono
ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine
dell'incarico";
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei giudici onorari
di tribunale e vice procuratori onorari".
Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:
"ART. 9-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 (L), il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del
valore indicato al comma 1, lettera g)";
b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le
seguenti: "senza tener conto degli interessi,";
c) l'articolo 15 (R) e' sostituito dal seguente:
"ART. 15 (L). - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al
pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza
della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della
domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante
dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta
che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore
della causa";
d) all'articolo 112 (L), al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in
ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo,
se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di
reddito di cui agli articoli 76 e 92";
e) all'articolo 113 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della
lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato puo' proporre ricorso per
cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai
sensi dell'articolo 97";
f) l'articolo 150 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei
beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta
dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la
sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto
verbale. 2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le
spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano
stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a
procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate
appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia
stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente
diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno
decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del
provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al
custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di
custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto
alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla
rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro,
sono devoluti alla cassa delle ammende";
g) l'articolo 151 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e
vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle
cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o
irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la
vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data
del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il
magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve
eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono
essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni
continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del
circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che
ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo
od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione
nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali
l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro";
h) l'articolo 154 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori).
- 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha
provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla
cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende
decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo
150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e'
ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle
ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o
il provvedimento e' divenuto definitivo";
i) all'articolo 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica
alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito
al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore
della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa
avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi
al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese"".
All'articolo 10:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "alla stessa
data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un
importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che
determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro"";
al comma 2, le parole: "pari a 40 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "pari a 80 milioni di euro".
Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
"ART. 10-bis. - (Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici). - 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, le parole: "una sola volta" sono soppresse".
All'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II
categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
"ART. 11-bis. - (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24). - 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di
eta'"".
Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
"ART. 12-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215). - 1.
Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"ART. 6. - (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e
fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi
organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro
della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli
ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di
eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del
contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla
tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse
disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8,
commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli
effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante,
il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso
sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta',
compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio.
Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della
provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra
amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere
presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale
interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validita' solo per
l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale e'
collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31
dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande
sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria
l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado";
b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:
"TABELLA C
(articolo 6, comma 2)
UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA
|
Anno |
Ufficiali |
Marescialli |
Totale |
|
2006 |
18 |
340 |
358 |
|
2007 |
18 |
330 |
348 |
|
2008 |
15 |
255 |
270 |
|
2009 |
30 |
500 |
530 |
|
2010 |
18 |
350 |
368 |
|
2011 |
33 |
550 |
583 |
|
2012 |
35 |
595 |
630 |
|
2013 |
35 |
595 |
630 |
|
2014 |
38 |
650 |
688 |
|
2015 |
35 |
595 |
630 |
|
2016 |
33 |
570 |
603 |
|
2017 |
45 |
795 |
840 |
|
2018 |
12 |
205 |
217 |
|
2019 |
12 |
205 |
217 |
|
2020 |
6 |
90 |
96 |
Totale 383 6.625 7.008"
All'articolo 13, al comma 1, le
parole: "per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dall'anno 2005".
Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
"ART. 13-bis. - (Disposizioni concernenti il personale della carriera
prefettizia). - 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia
relativo al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni
a decorrere dall'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 13-ter. - (Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione
civile dell'interno). - 1. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei
compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno
appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in
materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di
amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei
servizi istituzionali e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:
" ART. 14-bis. - (Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n.
448). - 1. All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento
dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione
Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del
comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi
poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di
attivita' produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la
definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate,
tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".
2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426" sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
ART. 14-ter. - (Disposizioni concernenti le autorita' portuali). - 1. Alle
autorita' portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi
siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005
il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 14-quater. - (Giochi olimpici invernali Torino 2006). - 1. Per la
realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi
olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto
2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte e' autorizzato per l'anno 2005 a
contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli
delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
inserito il seguente:
"25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte
sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla
realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n.
166, il complesso delle spese di cui al comma 24 e' calcolato anche al netto
delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi
Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005".
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 14-quinquies. - (Differimento di termine). - 1. Per consentire il
completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le
organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero,
all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo,
il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' differito al 31 ottobre 2005.
ART. 14-sexies. - (Incarichi dirigenziali). - 1. All'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non
puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni".
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti
dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge 15
luglio 2002, n. 145.
3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "anche presso amministrazioni statali," sono
inserite le seguenti: "ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,".
4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo
periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".
ART. 14-septies. - (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) - 1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della
pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al
contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo
60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "l'ispettorato operante presso il Dipartimento
della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'ispettorato stesso si
avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di
finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e
delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di
comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni";
c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono inserite le seguenti:
", l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure,".
2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato
articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri
complessivi dal medesimo derivanti.
ART. 14-octies. - (Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) - 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita" e' inserita la
seguente: "separata".
ART. 14-novies. - (Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il
Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura) - 1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
"I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui
all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di
cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni";
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto del
Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo";
c) all'articolo 4, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di diritto della
Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente";
d) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:
"Nell'ambito del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo composto dal
segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al
Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti
provvede il Ministro-presidente.
Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la
gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti,
le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento
economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal
Comitato. Le stesse modalita' predisposte nel regolamento vengono seguite nel
caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.
Il regolamento e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette
all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi
provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.
Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato e'
costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due
supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci
effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un
sindaco effettivo e un supplente.
Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli
2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima,
partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.
Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato
dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato
ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il
funzionamento del Comitato".
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
ART. 14-decies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267) - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola:
"maggioritario" e' sostituita dalle seguenti: "superiore al 50 per cento";
b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: "azienda soggetti a
vigilanza" sono inserite le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di
partecipazione".
ART. 14-undecies. - (Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali
regionali) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi
delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli
delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito
al 30 settembre 2005.
ART. 14-duodecies. - (Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei
ministri) - 1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, e' aggiunto
il seguente:
"3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il
proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del
Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalita' di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso
l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri".
ART. 14-terdecies. - (Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali) - 1. Nell'ambito dei posti di
funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e
forestali e' compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale
dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei
posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza
della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare
del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli
incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e' compensato
sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso
l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia
effettivamente coperti.
ART. 14-quaterdecies. - (Elenco per la designazione del segretario generale
delle Camere di commercio) - 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituita dalla seguente:
"a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere
di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che
siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al
comma 4 del presente articolo".
ART. 14-quinquiesdecies. - (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35) -
1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2007"
sono soppresse;
2) al comma 6-quaterdecies, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468";
b) all'articolo 13-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per assicurare la piena funzionalita' degli enti gestori, per i mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini
per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le
procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del
settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005".
ART. 14-sexiesdecies. - (Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati
da sedi disagiate). - 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato
trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il
medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a
tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati
uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti
pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
ART. 14-septiesdecies. - (Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311). - 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica," sono soppresse.
ART. 14-duodevicies. - (Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia
fissa). - 1. Al fine di garantire la continuita' del servizio, nonche' la
riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi
di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla CONSIP
Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati,
salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche
economiche, contrattualmente previste. Detta
proroga e' disposta fino alla sottoscrizione da parte della CONSIP Spa della
nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza
pubblica e' indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile
2005, n. 62.
ART. 14-undevicies. - (Regime transitorio per l'operativita' delle norme
tecniche per le costruzioni). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme
tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in
alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246".
ART. 14-vicies. - (Gestione finanziaria del Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. All'articolo 12, comma
8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,
le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005".
ART. 14-vicies semel. - (Disposizioni per il potenziamento dei centri
fieristici). - 1. Allo scopo di incentivare l'attivita' dei centri fieristici
per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, e' consentito ai
soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di
escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini
dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili
dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e
immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza
degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non puo' eccedere
il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota
massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda
all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la
realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di
opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti
esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di
locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni
strumentali per natura.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo
ed e' stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro
il limite di spesa di cui al comma 5.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 14-vicies bis. - (Proroga di termine). - 1. Il termine indicato
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6
aprile 2004, n. 174, e' prorogato di due anni.
ART. 14-vicies ter. - (Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa).
- 1. Al fine di concorrere al conseguimento di piu' elevati livelli di
produttivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinati:
a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle societa' di capitali
che svolgono l'attivita' di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante
buoni pasto;
b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche' degli altri esercizi
convenzionabili con le societa' di cui alla lettera a) per l'erogazione dei
servizi sostitutivi di mensa;
c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente
piu' vantaggiosa e le modalita' per garantire il valore della prestazione
concordato con i lavoratori dipendenti;
d) le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello
stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 14-vicies quater. - (Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di
provvedimenti di rettifica per errore). - 1. Al fine di salvaguardare il
principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame
del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto
assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime
prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito
di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio
assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non
superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante
dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito
posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni
sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite
previsto.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 14-vicies quinquies. - (Disposizioni per la funzionalita' dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas). - 1. Al fine di garantire il pieno
assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli
organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, integralmente finanziata attraverso la
contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per il rispetto del patto di stabilita' interno, agli oneri derivanti dal
comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 2)
"TABELLA 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
|
|
Organico nel 2006 |
Organico dal 2007 |
|
Ambasciatore |
25 |
28 |
|
Ministro |
208 |
208 |
|
Plenipotenziario Consigliere di Ambasciata |
242 |
242 |
|
Consigliere di Legazione |
270 |
270 |
|
Segretario di Legazione |
387 |
387 |
|
|
Totale unità |
1.132 1.135 |
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli