Commercio aree pubbliche - LEGGE REGIONALE TOSCANA 4 febbraio 2003, n. 10 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche B.U.R. n. 7, 12 febbraio 2003, Parte prima
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e persegue le
seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera
circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riferimento all'informazione, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e
alla sicurezza dei prodotti ;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva,
nonchè l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree
urbane, rurali, montane, insulari;
e) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso
forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.
2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli imprenditori
agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla
concessione dei posteggi nonchè per la sostituzione nell'esercizio dell'attività
di vendita di cui all'articolo 7, comma 7.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci
al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di
proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private
delle quali il comune abbia la disponibilità.
2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese
quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni
altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo 10.
4. Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2,
articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio
dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di
merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per mercato
straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in
giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di
posteggi.
5. Per posteggio nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti
delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.
6. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata
dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al
fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane,
centri o aree rurali, nonchè attività culturali, economiche e sociali o
particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni
partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree
pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società
di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono
essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonchè ai
produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal
comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che
disciplinano la somministrazione degli alimenti.
8. Per autorizzazione all'esercizio itinerante del commercio su aree pubbliche
si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede
legale la società di persone.
9. Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio si
intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo
dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente
rinnovato alla scadenza.
10. Per concessione temporanea si intende l'atto comunale che consente
l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali
rispetto a quelle di cui al comma 9.
11. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore
si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno
svolgere l'attività commerciale.
12. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che
l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Art. 3
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale adotta apposito regolamento per la disciplina delle funzioni in
materia di commercio su aree pubbliche.
2. A tal fine la Giunta regionale acquisisce il parere obbligatorio dei
rappresentanti degli enti locali e consulta le associazioni di categoria del
commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e quelle dei
consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12
gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli
utenti).
3. Fino all'approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 10, comma
4 o, se esistente, fino al suo adeguamento alle norme della presente legge, i
comuni applicano le disposizioni del regolamento regionale.
Art. 4
(Qualificazione e valorizzazione delle attività commerciali in aree particolari)
1. La Regione, d'intesa con i comuni e sentite le parti sociali, può programmare
interventi per la qualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali
su aree pubbliche.
2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree
rurali, montane e insulari nonchè nelle zone periferiche o degradate delle aree
metropolitane e degli altri centri, i comuni possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva
competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni o frazioni
con popolazione inferiore a tremila abitanti.
3. Per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di
garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il comune può
promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei
posteggi dei mercati.
4. Il comune, per le finalità di cui al presente articolo può definire
specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi,
anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie
imprese toscane. Il comune può altresì introdurre limitazioni alla vendita di
particolari prodotti.
5. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può
affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre
manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano
comunale.
Art. 5
(Requisiti per l'accesso all'attività)
1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale su aree pubbliche può
essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non
alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una
pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII
del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena
pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del
presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno
in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza.
4. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al
settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una
cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei
seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per
il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato
dalle vigenti normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o
avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per
la previdenza sociale (INPS).
5. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia
svolta da società di persone, il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona
specificamente preposta all'attività commerciale ed il possesso dei requisiti di
cui al comma 2 è richiesto nei confronti di tutti i soci.
Art. 6
(Esercizio dell'attività)
1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed
è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 5.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è
soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione;
b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non
comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle
competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle
aree predette.
5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle regioni italiane o nei paesi
dell'Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli
operatori residenti in Toscana.
Art. 7
(Autorizzazione per l'esercizio dell'attività e concessioni di posteggio)
1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato sono
rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita,
nell'ambito del territorio regionale anche all'esercizio dell'attività in forma
itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonchè alla partecipazione alle
fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è
rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di
persone, dal comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione abilita
all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio
nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove
questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o
svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere
nonchè nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del
territorio nazionale.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di
cui al comma 2, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni
esistenti.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche
dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il
titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra
attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita
annotazione sul titolo autorizzatorio.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo
di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su
aree pubbliche.
6. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle
fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono
essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
7. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è
consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali
condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli
articoli 46 e seguenti del DLgs 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la
natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali
e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve
essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di
vigilanza e controllo.
8. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di
manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione
di determinate specializzazioni merceologiche; b) promuovere l'integrazione tra
operatori comunitari e extracomunitari ;
c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio
equo e solidale;
d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
Art. 8
(Posteggi riservati)
1. Al fine di garantire l'accesso all'attività commerciale dei soggetti di cui
alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di
nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) i comuni possono
individuare posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.
2. Il comune individua nell'ambito delle aree destinate all'esercizio delle
attività commerciali su aree pubbliche posteggi riservati ai portatori di
handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di
un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o
fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare, è ammessa
possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in
possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di cui
all'articolo 7, comma 7.
4. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi agli imprenditori
agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
Art. 9
(Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio)
1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'articolo 7, comma
1, nonchè l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, sono reintestate a
seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione
dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per
l'esercizio dell'attività.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in
conformità alle disposizioni contenute nel Dlgs 445/2000 attestante il possesso
dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un
anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o
affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel
caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda,
purchè abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del
codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i
terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o
il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali della società, devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Gli eredi anche non in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4 hanno la facoltà di
continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della
concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei
requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha
facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro
soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione,
corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel
DLgs 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal
cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di
cessione dell'attività.
5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del
posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal
comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in
termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le
presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o
acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, nè trasferite su
autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e
di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di
handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro
soggetto portatore di handicap.
Art. 10
(Piano e regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Il comune approva il piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
che individua le aree destinate all'esercizio dell'attività e le aree in cui
l'attività è vietata e definisce modalità per lo svolgimento dell'attività
commerciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge.
Il piano è approvato sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000 n. 1
(Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).
2. Il piano comunale ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le
stesse modalità previste per l'approvazione.
3. Al fine di assicurare la conformità dei piani comunali approvati prima
dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 3, i comuni
provvedono alla eventuale modifica o integrazione degli stessi.
4. Il comune approva il regolamento comunale che, ai sensi dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Art. 11
(Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione
di mercati e fiere esistenti)
1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove
fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
culturale e ambientale;
b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi
pubblici.
2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata
per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a), essa può
essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.
3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del
commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e
le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della
LR 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera,
assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il
definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la
possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene
e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare
l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il comune
consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce
congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è
dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero
dei posteggi.
Art. 12
(Orari per l'attività commerciale)
1. Gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono definiti dal comune
nell'ambito delle normative vigenti.
2. E' facoltà del comune armonizzare gli orari delle attivitàcommerciali su aree
pubbliche con gli orari delle attività commerciali sulle aree private in sede
fissa.
Art. 13
(Osservatorio regionale in materia di commercio. Modifica dell'articolo 8 della
legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in
sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114))
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1999 n. 28, è
aggiunto il seguente:
"1 bis. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale è istituito uno specifico
sistema di monitoraggio delle attività commerciali su aree pubbliche."
Art. 14
(Decadenza dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione nonchè l'eventuale concessione nel mercato e nella fiera
decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 5.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì nei casi in
cui l'operatore:
a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta
salva la facoltà del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi
per comprovata necessità;
b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a
quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di
operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i
casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attività per
malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro
dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e
puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia
sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre
qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi
come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro
per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e
dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'articolo 9,
comma 2.
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui
l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un
terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione
dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare,
gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2,
lettera b).
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per
l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente
l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due
terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
Art. 15
(Sanzioni)
1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta
autorizzazione o concessione di posteggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000 e con la
confisca delle attrezzature e della merce.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche
senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso
dei requisiti previsti all'articolo 5, è punito con una sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata
al titolare dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale
misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da
dieci a venti giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la
recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura
ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni
compiute nel territorio della Regione Toscana.
5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla
prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere
disposta la revoca dell'autorizzazione.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione
delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28
dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e
successive modificazioni.
Art. 16
(Norme transitorie e finali)
1. L'autorizzazione di tipo itinerante già rilasciata dai comuni toscani ai
soggetti non residenti in Toscana precedentemente all'entrata in vigore della
legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree
pubbliche) è convertita di diritto nell'autorizzazione di cui all'articolo 7,
comma 2. Gli ulteriori adempimenti amministrativi sono di competenza dei comuni
toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune
di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono alla
conversione nonchè agli ulteriori adempimenti amministrativi inerenti le
autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre
regioni italiane.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo
3 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree
pubbliche);
b) legge regionale 24 aprile 2001, n. 21 (Legge regionale 3 marzo 1999, n. 9
"Norme in materia di commercio su aree pubbliche". Modifiche)
3. Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio della Regione
Toscana il titolo secondo limitatamente al possesso dei requisiti del commercio
sulle aree pubbliche, e il titolo decimo, del DLgs 114/1998 salvo quanto
disposto dall'articolo 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo.
4. Ai fini dell'assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attività, in via
transitoria, il comune può consentire il cumulo delle presenze riferite ad uno
stesso mercato, già possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi
tipologia, all'entrata in vigore della presente legge. Tale cumulo, ove
consentito, può essere richiesto fino al primo avviso pubblico di assegnazione
di posteggio, pubblicato successivamente all'entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.