LE LAVORATRICI IN MALATTIA DEVONO ESSERE SEMPRE REPERIBILI
per agevolare la visita fiscale il nome da nubile deve comparire sul citofono dell'abitazione accanto a quello del marito (Cassazione 4233/2002)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.4233/2002
(Presidente: V. Mileo; Relatore: D. Figurelli)
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 giugno 1996 la signora E. conveniva in giudizio l’Inps
innanzi al pretore di Arezzo G.L., per ottenere il riconoscimento del diritto
all’indennità di malattia per il periodo 15-23 novembre 1995.
Deduceva infatti che l’Istituto si era rifiutato di corrispondere la prestazione
assicurativa, ritenendo applicabile la sanzione prevista dall’articolo 5 legge
638/83 , sul presupposto che essa E. si fosse resa irreperibile alla visita di
controllo effettuata il 17 novembre 1995 alle ore 17.30, quando invece il
mancato controllo era dipeso proprio dalle sue precarie condizioni di salute,
che non le avevano consentito di rispondere tempestivamente al medico e di
aprirgli la porta di casa, ove si trovava sola.
Si costituiva l’Inps ed eccepiva che la E. non aveva soddisfatto all’onere di
reperibilità impostole dalla legge e pertanto concludeva per il rigetto della
domanda.
Con sentenza emessa in data 11 marzo 1997 il pretore riteneva attendibili le
giustificazioni addotte dalla ricorrente e pertanto accoglieva la domanda della
medesima.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Inps, che censurava la decisione del
pretore, al quale addebitava un macroscopico errore di interpretazione
dell’articolo 5 comma 14 della legge 638/83.
Questa disposizione – sosteneva l’appellante – pone a carico del lavoratore
ammalato un vero e proprio "onere di reperibilità" e questo implica non solo la
presenza fisica, ma "la effettiva ed attuale disponibilità alla visita di
controllo", e nel caso di specie, il mancato controllo era dipeso dal fatto che
la E. non si era posta concretamente a disposizione del medico, recatosi al
domicilio della stessa per la visita fiscale.
Resisteva all’accoglimento dell’appello la E..
Con sentenza in data 6 febbraio-14 novembre 1998 il tribunale di Arezzo
rigettava l’appello.
Osservava il tribunale che non poteva parlarsi di assenza ingiustificata a
visita di controllo; che la relazione medica del dottor B., che aveva eseguito
l’accesso, anziché smentire le giustificazioni rese dalla E., dava ragione dello
svolgimento dei fatti così come riferiti dall’assicurata; che in sostanza
risultava che il medico, non avendo trovato il nominativo della E. sul citofono,
aveva chiesto sommarie informazioni ad una vicina e dopo aver "bussato a tutti i
citofoni" si era allontanato; che tutto era frutto di un disguido.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 15 settembre 1999, l’Inps ha
proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La E. non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, denunziando violazione ed errata applicazione dell’articolo
5 decreto legge 463/83, convertito con legge 638/83; dell’articolo 115 Cpc e
2967 Cc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un
punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360, commi 3, 4 e 5
Cpc, l’istituto ricorrente deduce che è richiesto che il lavoratore, pur quando
sia presente nel proprio domicilio, mantenga un comportamento tale da consentire
al medico della struttura pubblica sia l’immediato accesso nell’abitazione, sia
la possibilità della visita di controllo; che non ha rilievo che la mancata
visita avvenga senza dolo da parte dell’interessato; che resta a carico del
lavoratore l’onere di fornire la prova di aver adottato la sufficiente diligenza
per essere comunque di fatto reperibile; che il dovere di cooperazione del
lavoratore deve consistere, proprio a ragione dello stato di malattia, anche
nella diligente predisposizione di una situazione tale da rendere possibile il
controllo domiciliare, il che non è affatto avvenuto nella specie.
Aggiunge il ricorrente che la verbalizzazione del medico fiscale mette in luce
un comportamento assolutamente ineccepibile dello stesso; che vi sono difetto di
motivazione e comunque travisamento dei fatti come evidenziati dal medico
fiscale, perché non si comprende quale avrebbe dovuto essere il comportamento di
quest’ultimo; che la lavoratrice si è limitata soltanto ad esporre una sua
versione allo scopo di giustificare il proprio comportamento, che per non è
risultata affatto provata.
Il ricorso è fondato.
Invero l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la
quale l’articolo 5, comma 14°, del decreto legge 463/83 (convertito nella legge
638/83) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal
diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con
la materiale assenza di quest’ultimo dal domicilio nelle fasce orarie
predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso
lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del
controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul
piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza di tale dovere di diligenza
incombe sul lavoratore (vedi ex plurimis Cassazione 5000/99).
Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte
dell’interessato, perché ciò che è sanzionatorio è il fatto obiettivo in sé,
indipendente dall’intenzione in concreto del lavoratore (Cassazione 8484/83).
Ciò detto, si osserva che è irrilevante la considerazione del tribunale, secondo
la quale deve escludersi che la E. si sia volontariamente sottratta alla visita
di controllo.
Non risulta poi dalla sentenza impugnata adeguatamente motivato in ordine alla
prova dell’osservanza del dovere di diligenza da parte della lavoratrice per
essere di fatto reperibile alla visita di controllo.
Il tribunale ha ritenuto che vi fu indugio della lavoratrice nell’aprire il
portone per obiettive difficoltà, consistenti nella precarietà delle condizioni
di salute della stessa. Ma lo stato di malattia non vale di per sé ad escludere
la negligenza della E., che doveva provare invece la diligente predisposizione
di una situazione tale da rendere possibile il controllo domiciliare, tenuto
anche conto del fatto che, come accertato dal tribunale, sul campanello non era
indicato il nome della donna, bensì quello del marito.
Né può ritenersi accertato dai giudici di merito un comportamento negligente del
medico, che doveva effettuare la visita di controllo, e che ebbe a suonare a
tutti i campanelli.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata
e rinvio alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo
esame alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2002.
Maurizio Marchi
Comandante Polizia Municipale Gambettola (FC)