LAVORO - Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Circolare 25 luglio 2003, n.136
Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni
varie.
SOMMARIO:
1) Lavoratori a tempo determinato, in particolare lavoratori stagionali.
2) La trasmissione della certificazione tramite fax è valida ai fini del
rispetto dei termini di invio.
3) Elenco delle patologie, valido fino al 31.12.2005, che danno diritto alla
fruizione di cure termali al di fuori delle ferie.
4) L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dal ricorso amministrativo
è di natura "istantanea".
5) Lavoratori che si sottopongono periodicamente a trattamenti terapeutici
comportanti incapacità al lavoro.
6) Certificazioni rilasciate da strutture ospedaliere e termini di invio
(certificati di ricovero e di pronto soccorso; certificati di dimissione
protetta; certificati di day hospital).
7) Malattie insorte durante o dopo la fruizione di periodi di maternità.
8) Il riconoscimento da parte dell'INAIL di un evento come infortunio si
riflette ai fini erogativi su tutti i rapporti di lavoro di cui è parte il
lavoratore.
9) Ai lavoratori che inviano certificazioni con diagnosi riconducibili a stati
di tossicodipendenza si applica la normativa comune.
10) Lavoratori risultati assenti al momento del controllo che vengono comunque
visitati dal medico prima del suo definitivo allontanamento.
11) Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati all'estero.
1) Lavoratori a tempo determinato
Si porta a conoscenza di codeste Sedi che, in attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
ha riformato la disciplina del contratto a termine, abrogando la legge
18.4.1962, n. 230, e successive modificazioni, l'art. 8-bis della legge
25.3.1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28.2.1987, n. 56, nonché tutte le
disposizioni di legge con lo stesso incompatibili ovvero ivi non espressamente
richiamate (v. art. 11).
In particolare la nuova impostazione, superando il regime della tipizzazione
legale e restrittiva delle situazioni legittimanti l'apposizione del termine,
proprio della precedente normativa, consente la generale instaurazione di
rapporti a tempo determinato ove sussistano "ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo" che giustificano l'apposizione del
termine medesimo (1).
Sull'argomento si chiarisce ad ogni buon conto che il decreto in argomento nulla
dispone in tema di prestazioni economiche di malattia; queste, pertanto, devono
continuare ad essere erogate - non risultando le norme vigenti in contrasto con
le nuove disposizioni - con l'applicazione delle particolari limitazioni
temporali previste in via generale per i lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato dall'art. 5 della legge n. 638/1983.
Si precisa altresì che anche per quanto concerne l'individuazione, nell'ambito
dei lavoratori a tempo determinato, degli "stagionali" - relativamente ai quali
l'Istituto è tenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 33/80, al
pagamento diretto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità- deve
continuarsi a fare riferimento, per effetto del richiamo di cui all'art. 10,
comma 7 lettere b) e c) del citato decreto, ai soggetti indicati nella circolare
n. 625 EAD - 134362 AGO/84 del 22.4.1980, e cioè, rispettivamente, ai lavoratori
assunti per lo svolgimento di una delle attività comprese tra quelle elencate
nella tabella annessa al D.P.R. 7.10.1963, n. 1525, come integrato dai DPR n.
560/1987 e n. 378/1995, ed ai lavoratori del settore terziario e servizi e
turismo assunti per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati
periodi dell'anno.
Per quanto riguarda "le aziende turistiche con periodi minimi di inattività di
settanta giorni continuativi o centoventi non continuativi", inserite alla voce
n. 48 del citato D.P.R. n. 1525/1963 dal D.P.R. n. 378/1995, è peraltro da
ritenersi, come precisato nella circolare n. 42 del 1.8.2002 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali (G.U. n. 189 del 13.8.2002) che i presupposti
temporali applicativi suddetti non siano più richiesti in quanto secondo la
nuova normativa l'ammissibilità del ricorso al contratto a tempo determinato è
correlata alla sussistenza di determinate esigenze aziendali, se supportate
dalle motivazioni addotte dal datore di lavoro, indipendentemente quindi da
altre condizioni.
2) Consegna certificati di malattia.
Da parte di alcune Sedi è stato chiesto se, in caso di impossibilità a
provvedere all'invio all'INPS del certificato di malattia attraverso le modalità
stabilite dalla legge n. 33/1980 (recapito o trasmissione per posta),
l'adempimento possa essere espletato tramite fax o con preavviso telefonico.
Al riguardo si precisa che la certificazione di malattia non può essere
sostituita - per espressa previsione dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 449/2000
- da altro documento; la relativa trasmissione tramite fax può quindi essere
considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, previsto per
consentire l'effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che
per la concessione dell'indennità occorre che il certificato medico originale
pervenga in tempo utile (2).
Nessun valore è invece attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche.
Le indicazioni che precedono valgono anche per la copia priva di diagnosi
(attestato di malattia) da inviare al datore di lavoro, ovviamente per gli
aspetti riferiti all'indennità di malattia anticipata per conto dell'Istituto.
3) Cure termali e patologie ammesse.
Si comunica ad ogni buon conto che il Ministero della Sanità, con D.M. 22 marzo
2001, ha confermato l'elenco delle patologie individuate con D.M. 15 dicembre
1994 - già prorogato dal D.M. 20 marzo 1998 scaduto - che danno diritto alla
fruizione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale al di
fuori delle ferie, con diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS.
Il predetto elenco ha efficacia fino al 31.12.2005
4) Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni economiche di malattia e
di maternità - Prescrizione -
Nelle istruzioni impartite con circolare n. 119 del 28.5.1990, paragrafo II, è
previsto, tra l'altro, che qualora il Comitato Provinciale non abbia deciso
entro i 90 giorni previsti, decorrenti dalla data di proposizione del gravame,
il ricorso amministrativo presentato avverso il mancato riconoscimento della
prestazione economica di malattia o di maternità, "il silenzio dell'organo va
interpretato come rigetto della impugnativa e da tale momento inizia nuovamente
a decorrere il termine di prescrizione del diritto".
Il criterio, che connette sostanzialmente alla presentazione del ricorso un
effetto interrutivo della prescrizione di natura permanente, ha formato oggetto
di riesame, in esito al quale si è pervenuti alla conclusione di dover
modificare le indicazioni fornite sul particolare punto.
Quanto sopra nella considerazione che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., l'effetto
interrutivo "permanente" (3) della prescrizione si verifica soltanto nei casi
indicati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. (e cioè, in virtù della
notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o di una domanda
proposta nel corso di un giudizio), fatte salve eventuali speciali disposizioni
di legge, che secondo la giurisprudenza prevalente non riguardano la materia
delle prestazioni economiche di malattia e di maternità. Conseguentemente gli
atti interrutivi della prescrizione di natura non giudiziale (quali i ricorsi
amministrativi) hanno efficacia soltanto "istantanea", per cui il diritto a
conseguire la prestazione si prescrive se entro un anno da detti atti non
vengono posti in essere altri atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Si aggiunge che è pure da escludere che la proposizione del ricorso possa
produrre l'effetto di sospendere (fino alla scadenza del termine assegnato per
la decisione) il decorso della prescrizione, in quanto le cause di sospensione
della prescrizione sono stabilite dagli artt. 2941 e 2942 c.c. e sono parimenti
tassative e non suscettibili di applicazione analogica.
Restano in ogni caso applicabili, se ne ricorrono i presupposti, le disposizioni
in materia di "decadenza" ai sensi dell'art.4 della legge 14.11.1992, n.438.
5) Cicli di cura ricorrenti
Pervengono con una certa frequenza segnalazioni di lavoratori che, a causa delle
patologie sofferte, si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a
terapie ambulatoriali, spesso di natura specialistica, comportanti incapacità al
lavoro.
Al riguardo, se sul certificato inviato è barrata la relativa casella, si
ritiene che le fattispecie in questione possano essere definite applicando i
"criteri della ricaduta", ove ne ricorrano i relativi presupposti (trattamento
eseguito entro 30 giorni dal precedente). Come è ovvio anche la certificazione
di cui si tratta deve essere visionata dal medico di Sede.
A tal fine, potrà comunque essere considerata sufficiente anche un'unica
certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti
comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l'uno ricaduta dell'altro.
Gli interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell'inizio della
terapia, fornendo anche l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione. A
tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati,
periodiche (ad esempio mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria,
riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che
danno titolo all'indennità.
Tale soluzione potrà essere consentita anche per i casi di lavoratori in
trattamento emodialitico o affetti dal morbo di Cooley.
6) Certificazioni rilasciate da strutture ospedaliere
1. Certificati di ricovero e di pronto soccorso
Come noto (v. da ultimo circolare n. 99 del 13.5.96), l'Istituto attribuisce
validità, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia,
anche alla certificazione rilasciata dagli ospedali o dalle strutture di pronto
soccorso.
Su tale aspetto si ritiene opportuno precisare che limitatamente alle giornate
di ricovero e/o alla giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto
soccorso così documentate, agli effetti del riconoscimento del diritto alla
prestazione, è sufficiente che la certificazione suddetta sia redatta su carta
intestata e riporti le generalità dell'interessato, la data del rilascio, la
firma leggibile del medico e l'indicazione della diagnosi.
Eventuali semplici "attestazioni" di ricovero, in genere carenti della diagnosi,
non sono pertanto da ritenere valide ai fini certificativi.
In presenza di certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui
siano formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto
soccorso, la copertura dei relativi periodi, agli effetti erogativi di
interesse, è riconoscibile soltanto quando il giudizio prognostico suddetto
faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla
mera prognosi clinica salvo complicazioni.
La medesima certificazione, da inviare entro due giorni dal rilascio, sarà
considerata regolare se completa degli altri dati essenziali sopra specificati;
nel caso, il lavoratore dovrà indicare, oltre ai dati relativi all'azienda
presso la quale è occupato, anche la sua abituale residenza e l'eventuale
diverso temporaneo recapito al fine della predisposizione dei previsti
controlli.
Le presenti istruzioni modificano le precedenti disposizioni (v. circ. n.145 del
28.6.93) secondo cui le istanze di lavoratori che avevano omesso in buona fede
di inviare regolare certificazione ovvero l'avevano trasmessa in ritardo,
limitandosi ad inviare il referto di pronto soccorso contenente una prognosi
clinica, potevano essere favorevolmente considerate. Le suddette disposizioni
erano infatti fondate sul presupposto della incertezza normativa allora
esistente circa l'obbligo delle strutture di cui trattasi di inviare all'INPS la
certificazione in parola, incertezza da ritenersi superata, essendo ormai di
generale cognizione che l'adempimento è a carico del lavoratore interessato.
Eventuali ritardi od omissioni saranno quindi valutati secondo i criteri
vigenti, anche ai fini della giustificabilità dei motivi addotti. Tanto vale
anche per i periodi di prognosi successivi a ricoveri, per i quali valevano le
medesime considerazioni dianzi esposte.
Con l'occasione si ribadisce, come peraltro precisato nella circolare n.134399
AG0/21 del 27.1.1983, che la previsione di non applicazione delle sanzioni per
ritardata certificazione nell'ipotesi di malattie che abbiano comportato il
ricovero in luogo di cura, è da riferire soltanto alla certificazione attestante
i periodi di ricovero presso ospedali o case di cura pubblici o privati,
rilasciata dalle stesse strutture.
Resta inteso comunque che, anche in tal caso, l'indennizzabilità dell'evento
resta subordinata all'invio, a cura del lavoratore, della certificazione stessa
ai previsti destinatari (INPS e datore di lavoro) non oltre il termine annuale
di prescrizione vigente nella materia.
La certificazione limitata a prestazioni di pronto soccorso - prestazioni non
equiparabili a ricovero - dovrà quindi essere inviata nei termini previsti per
la certificazione di malattia (entro 2 giorni dal rilascio).
2. Certificati di "dimissioni protette"
Nel nuovo modello organizzativo adottato in sanità, è frequente il ricorso alle
cosiddette "dimissioni protette" per ricoveri che richiederebbero lunghe degenze
ai soli fini di eseguire - per il raggiungimento della guarigione completa o
della stabilizzazione della situazione morbosa - un monitoraggio clinico ovvero
esami clinico-strumentali più o meno indaginosi e complessi.
In sostanza la condizione di degenza non è in assoluto conclusa, ma viene
temporaneamente sospesa.
Si tratta di periodi complessivi di solito protratti e indeterminati, durante i
quali il soggetto si rapporta alla struttura di ricovero solo nelle giornate
allo scopo programmate e, fra l'uno e l'altro appuntamento, può anche aver
recuperato la propria capacità al lavoro.
Al riguardo, definendo questa pausa fra un appuntamento e l'altro "periodo
intermedio", si chiarisce che ai fini erogativi i "periodi intermedi" non sono
equiparabili a ricovero.
Si tratta, infatti, di situazioni non comprovanti di per sé la permanenza
dell'incapacità al lavoro, con la conseguenza che l'episodio morboso è da
ritenere indennizzabile solo per i giorni effettivamente trascorsi in regime di
ricovero.
Per l'indennizzabilità dei periodi intermedi nell'ambito della "dimissione
protetta" è necessario quindi che dalla relativa certificazione, rilasciata
dalla struttura ospedaliera (ovvero dal curante), risulti che il lavoratore sia
non soltanto "ammalato" ma anche temporaneamente incapace al lavoro a causa
della malattia da cui è affetto.
Anche nel caso in esame la certificazione di cui trattasi dovrà essere inviata a
cura del lavoratore entro due giorni dal rilascio e dovrà contenere tutti i dati
richiesti; eventuali ritardi od omissioni saranno parimenti considerati secondo
le disposizioni generali, pure ai fini della giustificabilità dei motivi
addotti.
Resta inteso che nell'eventualità di rientro nella struttura ospedaliera, al
termine del periodo di "dimissione protetta" ovvero anche durante lo stesso,
l'evento potrà essere indennizzato - se ne ricorrono i presupposti (evento
intervenuto entro 30 giorni dal precedente) - quale "ricaduta".
3. Certificati di day hospital
Con circolare n. 192 del 7.10.1996, par. 4, è stato precisato che, nel caso di
prestazioni debitamente documentate effettuate in day hospital, il requisito
della sussistenza dello stato di incapacità lavorativa, necessario ai fini dell'indennizzabilità
dell'evento, può intendersi realizzato quando la permanenza giornaliera nel
luogo di cura copre la durata giornaliera dell'attività lavorativa ovvero,
nell'ipotesi di permanenza inferiore, quando, a livello medico, il lavoratore
sia ritenuto comunque incapace al lavoro nel corso della stessa giornata di
effettuazione del trattamento.
Al riguardo si fa presente che la specifica materia, inizialmente disciplinata
dal DPR 20.12.1992, ha subito successivi interventi legislativi, legati
soprattutto all'introduzione di nuovi sistemi di classificazione delle patologie
- finalizzati sotto il profilo dell'ottimizzazione del rapporto costo- beneficio
alla quantizzazione media dei giorni di ricovero correlati (chiamati DRG e cioè
"Diagnosis Related Groups") - e ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
Sono state, pertanto, specificamente individuate le prestazioni erogabili in day
hospital, tutte qualificate da patologie a gravità media ovvero di complessa
gestione per la molteplicità di interventi necessari nella stessa giornata e,
persino, da interventi chirurgici non eccessivamente impegnativi sul piano
sistemico.
In relazione a quanto precede si ritiene che debbano essere rivisti i criteri
già fissati equiparando, ai fini erogativi di interesse, le giornate in cui si
effettua la prestazione in regime di day hospital a giornate di ricovero, per
cui, a prescindere dalle valutazioni prima richieste sulla durata della presenza
giornaliera nel luogo di cura, nelle situazioni in questione, la incapacità al
lavoro è senz'altro riconoscibile anche se limitatamente al solo giorno di
effettuazione della prestazione riportato nella certificazione medica.
Sono applicabili in sostanza, sia per quanto concerne i requisiti certificativi
che i termini di invio, i criteri indicati relativamente alle giornate di
ricovero, compresa la prevista riduzione della misura dell'indennità nel caso di
lavoratori non aventi familiari a carico.
Ovviamente, ai fini dell'indennizzabilità di ulteriori giorni successivi al
ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico
di continuazione, compilato in ogni sua parte.
Eventuali ritardi od omissioni nell'invio della ulteriore certificazione saranno
considerati secondo le disposizioni generali, anche ai fini della
giustificabilità dei motivi addotti.
7) Malattia insorta durante o dopo la fruizione di periodi di congedo parentale
o di congedo di maternità.
Sulla specifica questione, che ha formato oggetto nel tempo di molteplici
quesiti, sono state fornite con
circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, paragrafo 5, istruzioni generali, alle
quali, ad ogni buon conto, si fa rinvio.
8) Lavoratore con più rapporti di lavoro che si assenta a causa di infortunio.
Come da avviso espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si
precisa che, nell'ipotesi rappresentata, il riconoscimento da parte dell'INAIL
di un evento come infortunio esonera l'Istituto dall'obbligo di intervento anche
per gli altri rapporti di lavoro, dovendosi ritenere l'assenza del lavoratore
quale assenza per infortunio nei confronti di tutti i datori di lavoro.
9) Certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di
tossicodipendenza.
Nell'ipotesi di certificati di malattia con diagnosi riconducibili a stati di
tossicodipendenza comportanti, o meno, soggiorno in comunità terapeutica
(fattispecie non equiparabile a ricovero ospedaliero), la relativa prestazione
economica a carico dell'Istituto potrà essere corrisposta, secondo i criteri, le
modalità ed entro i limiti erogativi normalmente previsti a seconda delle
diverse categorie di aventi diritto, soltanto in presenza di effettiva
incapacità lavorativa dei soggetti interessati, debitamente documentata nei modi
di legge, da confermare, anche con riferimento alla durata della prognosi,
attraverso i controlli sanitari ritenuti opportuni.
Nell'ambito di quanto precede si sottolinea, in particolare, che anche per tali
soggetti vale l'obbligo di reperibilità durante le previste "fasce orarie" (se
del caso presso la "comunità"), a nulla rilevando di per sé la particolare
condizione di tossicodipendenza. Non essendo prevista la possibilità di
autorizzazioni preventive ad assentarsi dal proprio domicilio, nel caso di
assenza a visita di controllo, gli eventuali motivi di giustificazione addotti
dagli interessati saranno, quindi, valutati secondo norma.
10) Visite mediche di controllo. Lavoratori momentaneamente assenti al proprio
domicilio.
Con messaggio n. 13385 del 21.10.1999 è stato precisato che nel caso in cui il
lavoratore, risultato assente al momento dell'accesso del medico di controllo,
ritorni nella propria abitazione prima del definitivo allontanamento del medico,
la visita domiciliare può comunque aver luogo (se non sussistono motivi
ostativi), ma che tale visita non annulla la rilevata iniziale assenza, con
conseguente applicazione della sanzione prevista, in mancanza di validi motivi
di giustificazione.
Ad evitare erronei convincimenti degli assicurati circa la non sanzionabilità
della iniziale assenza, si invitano codeste Sedi a rappresentare ai medici di
controllo la necessità di esplicitare espressamente ai lavoratori, annotandolo
anche sul referto, che, nelle situazioni in esame, l'esecuzione della visita non
giustifica di per sé l'assenza prima rilevata.
11) Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati da medici stranieri
all'estero.
Come è noto, secondo le istruzioni impartite, nel caso di assicurati occupati in
Italia che si ammalano durante soggiorni all'estero in Paesi non facenti parte
della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia
Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione
dell'indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all'INPS
della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.
L'adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura
dell'interessato, anche in un momento successivo al rientro (e, ovviamente, pure
per via epistolare), fermo restando che il lavoratore è tenuto all'invio della
certificazione entro 2 giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all'INPS
(eventualmente in copia).
In relazione a richieste di chiarimenti al riguardo, si precisa che per
"legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che
il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.
Conseguentemente la sola attestazione della autenticità della firma del
traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all'originale non
equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore
giuridico in Italia.
Si conferma da ultimo, come di recente ribadito dal Ministero degli Affari
Esteri, interessato a seguito di posizioni diverse assunte da alcune Ambasciate
o Consolati, che in materia di legalizzazione continuano ad essere applicate le
procedure vigenti.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Note
1) Il provvedimento, oltre a recare disposizioni circa i requisiti formali
richiesti, la proroga e la scadenza del termine, individua anche i casi di
divieto della stipulazione di contratti a termine ed i contratti esclusi dal
proprio ambito applicativo, tra cui quelli di formazione e lavoro e di lavoro
temporaneo.
2) Il certificato non sarà cioè ritenuto valido se pervenuto oltre il termine
annuale di prescrizione vigente nella materia.
3) In sostanza l'effetto interruttivo permane fino al passaggio in giudicato
della sentenza che definisce il processo.