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Telelaser: contestazione differita solo nei casi previsti dal Codice della Strada
Giudice di Pace Taranto, sentenza 13.12.2004

 

Le circostanze per le quali è possibile la contestazione differita delle infrazioni al Codice della Strada sono elencate, sia pure a titolo esemplificativo, dall’art. 384 del regolamento di esecuzione, ovvero:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato al alta velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario dell’auto.

Proprio per l'assenza delle circostanze elencate il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza 13 dicembre 2004, ha annullato un verbale di contestazione effettuata mediante ‘telelaser’ emesso dal Comune di Mottola, in quanto nella specie lo stesso riportava una formula stereotipata, preconfezionata e vaga, non precisando quindi quale, nella realtà, sia stato il vero motivo della impossibilità di fermare il conducente dell’auto per contestargli l’infrazione.

Secondo il Giudicante la mancata indicazione delle circostanze contravviene al principio generale della contestazione immediata in tutti i casi in cui questa sia possibile, proprio perché la rilevazione è stata effettuata attraverso uno strumento elettronico (telelaser ultralyte) strutturato appositamente per consentire la contestazione immediata alle infrazioni relative alla violazione dei limiti di velocità.