fonte www.asaps.it
Telelaser:
contestazione differita solo nei casi previsti dal Codice della Strada
Giudice di Pace Taranto, sentenza 13.12.2004
Le
circostanze per le quali è possibile la contestazione differita delle infrazioni
al Codice della Strada sono elencate, sia pure a titolo esemplificativo,
dall’art. 384 del regolamento di esecuzione, ovvero:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato al alta velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o un agente a bordo
di un mezzo pubblico di trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo
che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento
o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario
dell’auto.
Proprio per l'assenza delle circostanze elencate il Giudice di Pace di Taranto,
con sentenza 13 dicembre 2004, ha annullato un verbale di contestazione
effettuata mediante ‘telelaser’ emesso dal Comune di Mottola, in quanto nella
specie lo stesso riportava una formula stereotipata, preconfezionata e vaga, non
precisando quindi quale, nella realtà, sia stato il vero motivo della
impossibilità di fermare il conducente dell’auto per contestargli l’infrazione.
Secondo il Giudicante la mancata indicazione delle circostanze contravviene al
principio generale della contestazione immediata in tutti i casi in cui questa
sia possibile, proprio perché la rilevazione è stata effettuata attraverso uno
strumento elettronico (telelaser ultralyte) strutturato appositamente per
consentire la contestazione immediata alle infrazioni relative alla violazione
dei limiti di velocità.