LA LEGGE FINI SULLA DROGA....IN SINTESI
LO SPACCIO
- Si prevede che sia sempre
punibile, con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26.000 a 260.000
euro, "chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia,
passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze psicotrope".
Tali sostanze sono elencate in un'apposita tabella presente nel provvedimento e
in cui non vi è distinzione tra droghe "leggere" o "pesanti".
L'USO PERSONALE -
Quando invece si parla di importazione, esportazione, acquisto o detenzione
subentra il concetto di "uso personale": ovvero, si rischia la pena da 6 a 20
anni di reclusione solo se si supera un tot di quantitativo. Il suddetto
quantitativo verrà definito esattamente da un decreto del ministero della Salute
che verrà emanato d'intesa con il ministro della Giustizia e dopo aver acquisito
il parere della presidenza del Consiglio.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Un decreto del ministro della Salute, emanato d'intesa con il
ministro della Giustizia e dopo aver acquisito il parere della Presidenza del
Consiglio, stabilirà il quantitativo di sostanze stupefacenti che possono essere
possedute a scopo di uso personale.
LE MISURE RESTRITTIVE
- Nel caso di comprovato uso personale e qualora da esso derivassero
comportamenti da cui "possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica", il
soggetto interessato può essere sottoposto, per la durata massima di due anni, a
una o più delle seguenti misure: obbligo di presentarsi almeno due volte a
settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare
nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una
determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di
frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal comune di
residenza; obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia
specificamente indicato, negli orari di entrata e uscita dagli istituti
scolastici; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
LE STRUTTURE DI RECUPERO
- Esiste una serie di norme che incide sul processo penale e che punta
ad incrementare la funzione riabilitativa e di recupero di indagati, imputati o
condannati tossicodipendenti. Per esempio, non è più prevista la custodia
cautelare in carcere ma solo gli arresti domiciliari (salvo casi eccezionali)
per indagati che siano dipendenti da alcol o droghe.
Viene inoltre prevista una regolamentazione della facoltà di essere ammessi, in
alternativa alle normali misure restrittive della libertà personale, a strutture
di recupero pubbliche o private, che vengono sostanzialmente parificate. La
certificazione dello stato di tossicodipendenza e la definizione del programma
terapeutico può essere fatto ricorrendo a strutture private, senza il filtro di
quelle pubbliche.