LA LEGGE FINI SULLA DROGA....IN SINTESI

 

 

LO SPACCIO - Si prevede che sia sempre punibile, con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro, "chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze psicotrope". Tali sostanze sono elencate in un'apposita tabella presente nel provvedimento e in cui non vi è distinzione tra droghe "leggere" o "pesanti".

L'USO PERSONALE - Quando invece si parla di importazione, esportazione, acquisto o detenzione subentra il concetto di "uso personale": ovvero, si rischia la pena da 6 a 20 anni di reclusione solo se si supera un tot di quantitativo. Il suddetto quantitativo verrà definito esattamente da un decreto del ministero della Salute che verrà emanato d'intesa con il ministro della Giustizia e dopo aver acquisito il parere della presidenza del Consiglio.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Un decreto del ministro della Salute, emanato d'intesa con il ministro della Giustizia e dopo aver acquisito il parere della Presidenza del Consiglio, stabilirà il quantitativo di sostanze stupefacenti che possono essere possedute a scopo di uso personale.

LE MISURE RESTRITTIVE - Nel caso di comprovato uso personale e qualora da esso derivassero comportamenti da cui "possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica", il soggetto interessato può essere sottoposto, per la durata massima di due anni, a una o più delle seguenti misure: obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

LE STRUTTURE DI RECUPERO - Esiste una serie di norme che incide sul processo penale e che punta ad incrementare la funzione riabilitativa e di recupero di indagati, imputati o condannati tossicodipendenti. Per esempio, non è più prevista la custodia cautelare in carcere ma solo gli arresti domiciliari (salvo casi eccezionali) per indagati che siano dipendenti da alcol o droghe.
Viene inoltre prevista una regolamentazione della facoltà di essere ammessi, in alternativa alle normali misure restrittive della libertà personale, a strutture di recupero pubbliche o private, che vengono sostanzialmente parificate. La certificazione dello stato di tossicodipendenza e la definizione del programma terapeutico può essere fatto ricorrendo a strutture private, senza il filtro di quelle pubbliche.