PERSONALE DELA POLZIA LOCALE ED INDENNITA’ DI RISCHIO
(a cura di Alberto Gardina)

 

L’ AGENZIA PER IL PUBBLICO IMPIEGO RIMANDA ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA DI RISCHIO AL PERSONALE DELL’AREA DI VIGILANZA

 

In data 26.03.2204 il sito internet  ARAN ha ripreso un vecchio parere, reso dalla stessa agenzia  in data  02/04/2001, riguardante il rapporto esistente  tra indennità di rischio, indennità di vigilanza ed indennità di disagio.

Tale parere ha fatto  rapidamente breccia in molti enti locali che si sono affrettati ad adeguarsi al suo contenuto, non riconoscendo più l’indennità di rischio al personale della polizia locale.

Venendo al contenuto della risposta, l’Agenzia per il pubblico impiego chiarisce che l’indennità di rischio,  contemplata dall'art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL dell'1.4.1999, è stata disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14.9.2000

Tal articolo  demanda alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione delle particolari prestazioni che danno diritto alla indennità mensile.

A tal riguardo ARAN  ritiene non condivisibile l'ipotesi di corrispondere l'indennità di rischio a tutti gli agenti di polizia municipale, in modo per così dire indiscriminato  “in quanto le relative mansioni non sembrano coincidere con una tipica prestazione rischiosa, secondo la comune valutazione, in quanto non è il solo profilo professionale che deve essere preso a riferimento per una corretta individuazione del rischio, ma l'ambiente e le condizioni di lavoro quando gli stessi fanno emergere una esposizione del dipendente particolarmente nociva per la propria salute.”


La nota prosegue sottolineando che  al personale dell'area di vigilanza il contratto nazionale ha già riconosciuto una specifica tutela economica con l'attribuzione della indennità di cui all’ art.37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 che “vuole proprio remunerare la specificità delle relative prestazioni”.


ARAN  sottolinea  che, per quanto concerne il rapporto tra indennità di rischio e quella per attività disagiate,  la loro cumulabilità deve essere esclusa in quanto la "condizione di rischio" può essere considerata come una fattispecie tipica della più ampia "condizione di disagio".


L’agenzia del pubblico impiego evidenzia come  contrario ai principi di correttezza, di buona fede e di ragionevolezza, che devono guidare le decisioni della dirigenza degli enti nella gestione dei contratti collettivi, una soluzione che favorisse il cumulo delle predette indennità, con ingiustificato utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.



La nota o dunque non nega la particolare esposizione al rischio degli apparenti alle polizie locali ma la riconduce alle mansioni effettivamente prestate, sottolineando che
 per una corretta individuazione del rischio ciò che rileva sono  l’'ambiente e le condizioni di lavoro, quando gli stessi fanno emergere una esposizione del dipendente particolarmente nociva per la propria salute.

Nulla è dunque precluso in sede di  contrattazione decentrata

Spetterà alle rappresentanze sindacali unitarie  ( r.s.u ) dei lavoratori dimostrare la particolare esposizione al rischio di mansioni legate ad esempio ad una prolungata esposizione ad agenti inquinanti, a stress psico  fisico derivante dal rapporto con l’utenza, a condizioni atmosferiche avverse, chiedendo la predisposizione di un  documento di valutazione dei rischi realmente attento alla specificità delle mansioni svolte dagli appartenenti alle polizie locali.