I vincoli urbanistici
Avv. Valentina Bonomi
Premessa
La disciplina pubblicistica della proprietà privata si attua,
al fine di assicurarne la funzione sociale, attraverso tre istituti
fondamentali:
a. le limitazioni al diritto di proprietà;
b. le servitù di uso pubblico;
c. l'espropriazione per causa di pubblica utilità.
Le limitazioni al diritto di proprietà hanno un contenuto esclusivamente
negativo, in quanto si risolvono nella sottrazione al proprietario di
determinate facoltà di godimento o di utilizzazione del bene, che non vengono
però trasferite in capo ad alcun altro soggetto;
le servitù di uso pubblico implicano da un lato l'aspetto negativo della
limitazione e dall'altro l'aspetto positivo dell'attribuzione ad altro soggetto
di un diritto reale di godimento sul bene di proprietà privata;
l'espropriazione per causa di pubblica utilità implica il trasferimento coattivo
del diritto di proprietà o di altro diritto reale dal soggetto che ne è
attualmente titolare(l'espropriato) ad altro soggetto(l'espropriante) in vista
della realizzazione di un determinato interesse pubblico.
Le servitù di uso pubblico vengono assimilate all'espropriazione e contrapposte
alle limitazioni, sia dal punto di vista teorico - in ragione della comune
valenza traslativa da uno ad altro soggetto che caratterizza i due istituti
(servitù ed espropriazione), a fronte della mera valenza ablatoria che invece
contraddistingue le semplici limitazioni - sia sul piano della legislazione
positiva.
Alle semplici limitazioni, in quanto connaturali al diritto domenicale, non si
annette infatti alcuna obbligazione corrispettiva a carattere indennitario, al
contrario, sia l'espropriazione sia la servitù di uso pubblico comportano - per
regola generale - il pagamento di un'indennità in funzione riequilibratrice
della perdita arrecata al patrimonio privato, nel primo caso ragguagliata
all'intero valore economico del bene(art.39 L 25 giugno 1865, n.2359), nel
secondo, proporzionata al valore della quota ideale in concreto sottratta (art.
46 L.cit.).
Ad una prima lettura, la disciplina dettata dall'art.42 Cost. sembra per
l'appunto ricalcare la tradizionale distinzione tra semplici limitazioni
apportate alla proprietà privata per garantirne l'aderenza alla funzione
sociale, tali da non comportare alcun obbligo di ristoro pecuniario per
equivalente(2° comma) ed interventi ablatori a carattere espropriativo,
comportanti invece la corresponsione di indennizzo(3°comma).
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, peraltro, la nozione di
espropriazione per pubblico interesse enunciata dal 3° comma non si identifica
con il concetto di trasferimento coattivo alla mano pubblica della proprietà o
di altro diritto reale, dovendosi ricomprendere in essa anche ipotesi di
ablazione non traslativa(cd. espropriazione di valore), allorché il diritto
domenicale venga inciso oltre la soglia del suo contenuto minimo essenziale, per
effetto di singoli provvedimenti amministrativi che sottraggono o menomino le
facoltà di godimento del bene, in rapporto alla sua naturale destinazione ovvero
determinino il venir meno del suo valore di scambio(Corte Cost. 29 gennaio 1966,
n.6; 29 maggio 1968, n.55; 12 maggio 1982, n.92).
Vincoli urbanistici a contenuto espropriativo: cenni
generali. La nozione di vincolo preordinato all'espropriazione alla luce del
T.U.
L'origine della nozione di "vincolo preordinato all'esproprio", che sino ad oggi
(o meglio sino all'entrata in vigore del nuovo T.U. sulle espropriazioni
approvato con Dlgs. 8 giugno 2001 n.325) non ha avuto una definizione
legislativa, si fa risalire alla nota sentenza della Corte Cost. 29 maggio 1968,
n.55, la quale individuò due categorie di destinazioni urbanistiche previste
dall'art.7 della L.1150/42(legge urbanistica) che, superando i limiti imponibili
a titolo particolare alla proprietà privata da parte dell'autorità
amministrativa, si risolvono in una "espropriazione sostanziale"(ossia
svuotamento del contenuto del diritto dominicale, ferma restandone la titolarità
formale in capo al proprietario) che reclama un indennizzo ai sensi dell'art.42,
3° comma, Cost..
Si tratta dei vincoli preordinati all'esproprio e dei vincoli sostanzialmente
espropriativi.
I primi costituiscono vincoli di inedificabilità preordinati ad un successivo
trasferimento della titolarità del bene in capo alla pubblica amministrazione
mediante espropriazione, al precipuo fine di realizzare un'opera pubblica:
trasferimento che però, a differenza di quanto previsto dalla legge fondamentale
sugli espropri n.2359 del 1865(che impone l'apposizione di un termine di
efficacia alla dichiarazione di pubblica utilità), rimane incerto nell'an e nel
quando, vincolando così a tempo indeterminato la proprietà privata.
Rientrano in tale tipologia, a titolo esemplificativo, i vincoli preordinati
all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quali in
particolare le opere stradali(TAR Puglia, Bari, Sez. II, 16.07.1992, n.365), i
vincoli per la realizzazione di strutture di interesse pubblico a servizio del
singolo quartiere, la destinazione generica ad attrezzature collettive e quella
specifica ad attrezzature sanitarie.
I secondi, invece, pur consentendo la conservazione della titolarità del bene in
capo al privato proprietario, operano comunque una incisione profonda sulle
facoltà di utilizzazione del bene sussistenti al momento della loro imposizione.
Per quanto riguarda tale categoria di vincoli, la giurisprudenza riconosce
natura espropriativa alla destinazione a zona di rispetto stradale(CdS, Sez. V,
13.11.1990, n.780), alla prescrizione di piano regolatore, che assegna ad
un'area un ridottissimo indice di fabbricabilità(CdS , Sez, IV, 16.02.1987, n.90),
al vincolo di inedificabilità imposto mediante strumento urbanistico generale
per finalità di ordine ambientale, o paesaggistico(TAR Sardegna, 28.03.1992, n.280).
Una decisione del Consiglio di Stato ha escluso che abbia carattere
sostanzialmente espropriativo il vincolo a verde privato, sul presupposto che ai
vincoli preordinati all'ablazione del bene vanno equiparate solo quelle
limitazioni che, pur non comportando il trasferimento coattivo della proprietà,
non consentono al titolare la possibilità di utilizzazione del bene stesso(CdS,
Sez. IV, 14.12.1993, n.1068).
Sotto un diverso profilo, si esclude il carattere espropriativo delle scelte
pianificatorie che, pur limitando l'attività edilizia, attengono alla mera
zonizzazione del territorio comunale e riguardano la generalità dei suoli
compresi nelle singole zone, al fine di programmare l'ordinato sviluppo delle
aree abitate(CdS, Sez. V, 7.08.1996, n.881; TAR Campania, Napoli, Sez. V,
28.12.1994, n.531), nonché delle previsioni urbanistiche che subordinano la
realizzazione di determinati tipi di interventi, con riguardo a categorie
generali di beni, alla previa adozione di uno strumento attuativo,
richiedendosi, invece, che la prescrizione urbanistica incida su beni
determinati, specificamente interessati alla realizzazione di opere pubbliche
previste dal piano e da effettuare nell'interesse della collettività.
Le soluzioni date dalla giurisprudenza partono dal presupposto che non tutte le
destinazioni urbanistiche che prevedono la realizzazione di opere pubbliche
costituiscono vincoli preordinati all'espropriazione.
Occorre quindi distinguere tra previsioni urbanistiche che, pur preludendo ad
usi pubblici, sono espressione della potestà conformativa della proprietà
privata e destinazioni che essendo finalizzate all'ablazione dell'area,
costituiscono vincoli esterni al regime proprietario dei suoli.
La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi si fonda sul carattere
generale o particolare della previsione urbanistica: se questa detta la
disciplina di uso di un'intera porzione del territorio urbano, senza individuare
le aree che dovranno essere espropriate per realizzare singole opere pubbliche,
allora si tratta di un vincolo conformativo; se invece il vincolo ha carattere
puntuale, individuando in modo specifico una o più opere pubbliche, si tratta di
una previsione che impone un sacrificio particolare e differenziato rispetto al
regime di zona che non può incidere in senso negativo sulla proprietà privata.
Al fine di distinguere i vincoli espropriativi da quelli conformativi, è
necessario aver riguardo, nell'ambito del contenuto del PRG, alla distinzione
tra localizzazioni e zonizzazioni: le prime riconducibili alle previsioni di cui
ai nn. 3 e 4 dell'art.7 della legge urbanistica del 1942(aree destinata a
formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù, aree destinate ad
edifici pubblici), le seconde previste dal n.2 del medesimo articolo.
Se si ha riguardo non solo alla dimensione "spaziale" dei vincoli ma anche alla
loro dimensione "funzionale", si considerano conformative quelle destinazioni
del PRG, come le grandi direttrici della comunicazione(art.7, n1), che pur non
rientrando nella zonizzazione sono comunque funzionali all'intero sistema
cittadino. Costituiscono invece vincoli particolari le opere poste al diretto
servizio di una singola zona.
Pertanto sembra pacifico che si possa propendere - anche alla luce del nuovo
quadro normativo dettato dal T.U. per le espropriazioni - per una nozione di
vincolo espropriativo riferita esclusivamente alla localizzazione delle opere
pubbliche.
Occorre infatti osservare che:
a) il T.U. considera l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio come
una fase del procedimento espropriativo.
Per cui il vincolo, sebbene contenuto nello strumento di pianificazione
generale, è in realtà il primo passaggio preordinato all'espropriazione di una
singola opera ed ha la funzione di individuare nel piano l'area su cui l'opera
dovrà essere realizzata.
b) il vincolo si correla anche ai procedimenti finalizzati alla progettazione
delle opere pubbliche: infatti, il T.U. prevede che entro cinque anni dalla sua
apposizione l'Amministrazione debba approvare il progetto definitivo che
equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Il vincolo preordinato all'esproprio non ha quindi nulla a che vedere con le
scelte urbanistiche relative alla pianificazione generale del territorio, ma
implica il compimento di scelte ulteriori attinenti la programmazione e la
realizzazione di opere pubbliche, posto che la sua apposizione impegna
l'Amministrazione a progettare e a realizzare l'opera prevista entro un certo
lasso di tempo.
Secondo la nuova disciplina, infatti, la temporanea inedificabilità dell'area
che deriva dal vincolo preordinato all'espropriazione si giustifica solo se esso
è inserito in un quadro procedimentale finalizzato alla realizzazione di un
singolo progetto, che deve trovare il suo momento di individuazione nel PRG.
Solo a tali condizioni il proprietario dell'area può avere fin dal momento
dell'imposizione del vincolo le necessarie garanzie che il sacrificio che gli
viene imposto in attesa del decreto di espropriazione e del pagamento della
indennità sia contenuto entro termini certi e prevedibili.
Laddove la previsione urbanistica non abbia quello stringente collegamento
richiesto dal T.U. con la realizzazione di una specifica opera che
l'amministrazione intende realizzare, essa deve allora poter essere attuata
anche su iniziativa dei proprietari delle aree da essa interessate, magari
addivenendo a strumenti di convenzionamento con gli enti titolari del servizio
pubblico secondo un modello che la sentenza 12 maggio 1999, n.179 della Corte
Costituzionale ha ritenuto compatibile con il contenuto costituzionalmente
garantito della proprietà privata.
Il problema dell'indennizzabilità dei vincoli urbanistici.
Il carattere meramente programmatico delle cd. "localizzazioni" e l'estensione
dei vincoli di inedificabilità ad intere "zone" non hanno fatto sorgere alcun
problema di costituzionalità, costituendo legittima espressione del potere di
conformazione della proprietà demandato al legislatore dall'art.42 Cost.
Il passaggio dei vincoli dalla dimensione di "zona" alla dimensione di
"area"(con fissazione degli stessi su proprietà determinate) si sarebbe dovuto
realizzare, invece, attraverso la redazione dei piani particolareggiati, aventi
durata limitata nel tempo.
Tale prospettiva è stata modificata ed i piani regolatori generali, da piani di
direttive, hanno assunto carattere sempre più specifico: infatti, le
Amministrazioni comunali hanno usato gli stessi per imporre vincoli sulle aree,
mentre la giurisprudenza ha avallato tale prassi, sancendo il carattere
imperativo di tutte le prescrizioni di piano.
La specificità delle prescrizioni ed il generalizzato riconoscimento della loro
immediata precettività - stante l'efficacia a tempo indeterminato del PRG -
possono portare alla preclusione di fatto per un tempo indefinito di qualsiasi
possibilità di utilizzazione di determinate aree da parte dei proprietari.
E' sorto, pertanto, il problema della indennizabilità dei vincoli imposti dal
piano: problema che, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n.55
del 29 maggio 1968, ha esercitato un'influenza determinante su tutta la
legislazione urbanistica.
La garanzia costituzionale dell'istituto della proprietà privata è menomata
qualora singoli diritti, che all'istituto si ricollegano, vengano soppressi
senza indennizzo, mediante atti di imposizione, che conducono tanto ad una
traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di
rilevante entità ed incisività del suo contenuto.
Pertanto, con tale decisione, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità(per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost.) dell'art.7 nn.2, 3 e 4
della L.U. e dell'art.40 della medesima legge, nella parte in cui non prevedono
per le limitazioni con contenuto espropriativo, imposte dal PRG a carico delle
proprietà private ed operanti immediatamente ed a tempo indeterminato un
indennizzo a favore dei soggetti che hanno un diritto reale sui beni gravati da
dette limitazioni.
Già in precedenza, la Corte ha ritenuto che non per ogni sacrificio di facoltà
dominicali è necessario accordare l'indennizzo poiché la legge "non può disporre
indennizzi quando i modi e i limiti che essa segna, nell'ambito della garanzia
accordata dalla Costituzione, attengano al regime di appartenenza o ai modi di
godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni…"( sentenza n.6 del
19.01.1966).
Il quid proprio dei vincoli estranei al regime conformativo della proprietà
privata e quindi indennizzabili sta nel superamento di un limite quantitativo
nella compressione delle facoltà riservate al proprietario, per cui, una volta
violato tale contenuto, il vincolo esorbita dai limiti della potestà
conformativa, ricadendo invece nella nozione costituzionale di espropriazione.
Peraltro la Corte Costituzionale ha precisato che il contenuto minimo del
diritto costituisce un limite invalicabile anche da parte della zonizzazione,
tant'è che il dispositivo della sentenza ricomprende anche l'art.7, n.2 L. n.1150/42,
che concerne la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee da parte
del PRG.
Tuttavia la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Cassazione si è
sempre discostata da tale linea concettuale, affermando che la zonizzazione ha
natura di vincolo conformativo anche quando essa produce l'effetto di rendere
inedificabili aree urbane vicine o inserite nel centro urbano che in assenza del
vincolo sarebbero state suscettibili di sfruttamento edificatorio per la
presenza delle necessarie infrastrutture di servizio.
La legislazione successiva fino alla legge del 28 gennaio
1977. Efficacia temporale dei vincoli.
Il legislatore, accogliendo il suggerimento contenuto nella citata sentenza n.55/68
della Corte Costituzionale, secondo cui le localizzazioni dei piani regolatori
possono rispettare la garanzia costituzionale della proprietà anche in assenza
di indennizzo, purché ne sia prevista una durata temporanea, ha emanato la legge
19 novembre 1968, n.1187, con la quale è stato previsto un termine quinquennale
di efficacia delle suddette destinazioni urbanistiche.
In particolare l'art.2 di tale legge recita testualmente che: "le indicazioni di
piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed
assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazioni o a vincoli
che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque
anni dalla data di approvazione del p.r.g. non siano stati approvati i relativi
piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati"
Tale disposizione prevede due tipi di vincoli:
a) i vincoli che preludono ad una espropriazione.
Rientrano in questa categoria i vincoli di localizzazione di oper pubbliche di
cui ai nn.3 e 4 della L.U.
b) i vincoli che comportino inedificabilità.
Si tratta di vincoli non preludenti ad esproprio, ossia di beni che comunque
restano in piena proprietà dei privati, seppure resi in edificabili.
Effetto comune per i suddetti vincoli è la decadenza del vincolo medesimo se
entro il termine di cinque anni dall'approvazione dello strumento generale non
vengano approvati i piani attuativi o non si dia luogo ad espropriazione.
In un largo numero di casi, i comuni non sono riusciti, però, ad approvare entro
cinque anni i piani attuativi (ora oggetto di procedure di snellimento da parte
del legislatore regionale) sicché sono intervenute delle proroghe dei vincoli,
introdotte con la L. 30.11.1973, n.756, il D.L. 29.11.1975, n.562 ed il D.L.
26.11.1976, n.781 sino all'emanazione della legge 28 gennaio 1977, n.10
intitolata "Norme sull'edificabilità dei suoli" (cd. legge Bucalossi).
Con questa legge si è ritenuto di avocare in mano pubblica lo ius aedificandi,
eliminando il problema della durata e dell'indennizzo, stabilendo, in via
generale e per tutti i beni indistintamente (come voluto dalla Corte
Costituzionale con la s. n.55/68), il cd. scorporo del diritto di edificare dal
diritto di proprietà (che diveniva oggetto di concessione): la problematica dei
vincoli appariva dunque risolta poiché lo ius aedificandi non veniva più a
costituire una parte essenziale del diritto di proprietà.