fonte www.asaps.it
LE SENTENZE DEI
GIUDICI DI PACE DIVENTANO APPELLABILI DAVANTI AL TRIBUNALE. IL SISTEMA DI
VERIFICA DEI GIUDIZI DI PRIMO GRADO DIVENTA PIU' PRATICO, PIU' AGEVOLE E
POSSIBILE.
La
novità relativa alla modifica dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 è arrivata silenziosa con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 nr.40,
quasi ci sia un certo pudore a parlarne. No, parliamone, sinteticamente, ma
parliamone.
Che in materia di giudizi davanti ai Giudici di pace, le cose non abbiano sempre
funzionato bene, lo dicono i fatti. Noi stessi come associazione abbiamo
raccolto numerose "perle" di sentenze e ovviamente siamo più volte intervenuti
nelle sedi competenti. Se col tempo ai GdP è stata tolta la competenza per
giudicare sulla guida in stato di ebbrezza e se oggi, da ultimo, con una
apposita modifica di legge si è reso possibile il ricorso in Tribunale avverso
alle loro sentenze, ci sarà stato un motivo. E' vero non c'è stato molto rumore
sulla notizia dell'imminente modifica all'art. 23 della legge 689/1981, anzi è
passata quasi inosservata sugli organi di informazione. E' chiaro a tutti che la
riforma introdotta dal recente Dlgs 40/2006 segna una svolta a dir poco
rivoluzionaria anche nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e la
magistratura non togata. Dal 2 marzo 2006 non sarà più necessario ricorrere in
Cassazione contro le sentenze spesso discutibili dei Giudici di pace. Si potrà
proporre appello direttamente al Tribunale. Ora ci sarà finalmente un termometro
per la verifica il monitoraggio dell'operato dei Giudici di pace da parte dei
colleghi togati, giudici di carriera che potranno recuperare il giusto profilo
di applicazione della norma, che in più occasioni è apparso a molti fin troppo
svilito da numerose sentenze a dir poco approssimative e addirittura innovative
in modo molto "originale" del diritto da parte dei giudici onorari. Verrebbe da
dire una battuta del tipo "la ricreazione è finita", ma saremmo ingenerosi nei
confronti dei tanti Giudici di pace che comunque hanno svolto bene il loro
lavoro, senza confonderlo col ruolo di assistenti sociali, come altri hanno
invece fatto. Recentemente in molti casi gli atteggiamenti in sede di giudizio
erano oggettivamente cambiati, apparendo più professionali ed equi. Ora la P.A.
avrà l'oppurtunità di vedere validati i giudizi dei GdP con un sistema di
ricorso più agevole, più pratico e più praticabile. Rimane da risolvere il
dispendio di energie con presenze numerose di operatori di polizia per la
discussione dei procedimenti. Operatori che in molti casi, sotto il tiro
incrociato dei difensori spesso sostenuti dai GdP, si sentono più imputati che
testi. Non sarebbe da scartare l'idea di una sorta di avvocatura amministrativa
dello Stato e delle Amministrazioni locali deputata a seguire puntigliosamente e
in modo molto professionale i procedimenti in tutto il loro evolversi.
La situazione non poteva durare, oggi si è girata una pagina importante. Qualche
modifica ulteriore rimane ancora da fare. Adesso siamo però più fiduciosi.
Giordano Biserni
Presidente Asaps
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.40
G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006
Art. 26
1. All'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»;
b) l'ultimo comma e' abrogato.