Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale

Prot. n. 300/A/2/33521/101/20/21/4

Roma, 11.06.2001
OGGETTO: Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Modalità di applicazione

Sono pervenuti a quest'Ufficio numerosi quesiti in ordine all'applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo, nelle ipotesi di infrazioni accertate "a posteriori" in ufficio.
L'art. 396, comma 1 del Regolamento di Esecuzione del Cds prevede che, nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, comma 1 del Cds, si applicano le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394 del medesimo Regolamento.
In proposito si fa presente che la Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e gli Affari del Personale, con la nota prot. M/2413-25 del 20 settembre 2000 che si allega, ha ritenuto che non possano sorgere dubbi interpretativi in merito all'applicazione della sanzione accessoria nel caso in cui l'accertamento dell'infrazione avvenga in un momento successivo a quello della commissione della violazione.
Permangono dubbi se i termini di applicazione della sanzione accessoria decorrano dalla data di accertamento, coincidente con il momento in cui sono esibiti i documenti dai quali si rileva la violazione attraverso la data di notifica all'interessato, ovvero dal giorno in cui è stato commesso l'illecito.
In proposito si osserva che gli atti che dispongono l'applicazione di sanzioni amministrative, essendo destinati ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del trasgressore, sono necessariamente recettizi. Essi, pertanto, acquistano efficacia non a seguito del loro mero accertamento ma con la contestazione, che costituisce un provvedimento distinto con il quale l'Amministrazione qualifica i fatti accertati e dà luogo all'incolpazione dell'interessato, applicando le conseguenti sanzioni.
Tali principi, peraltro, non sembrano derogati dall'art. 214 del Cds che, seppure non precisa il giorno dal quale decorre l'applicazione della misura, nello stabilire, al primo comma, che della cessazione e del ricovero del veicolo deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, pare indicare in questo ultimo atto il momento in cui assume efficacia il fermo amministrativo del mezzo.
In tale quadro si pone l'ulteriore problema di determinare se competano, all'organo che procede, poteri di coercizione di fronte all'inerzia o al rifiuto di collaborazione del detentore del veicolo, e la possibilità, pertanto, di eseguire coattivamente l'atto.
Premesso quanto sopra, questo ufficio, sentito anche l'Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari di questo Dipartimento, ritiene che l'indicazione del luogo e dell'itinerario dove deve essere condotto il veicolo oggetto di fermo, impartita dagli agenti accertatori al conducente del mezzo ai sensi dell'art. 394, comma 1, dpr 495/82., costituisce un vero e proprio ordine che è assistito dal requisito dell'esecutorietà e pertanto può essere eseguito coattivamente. L'eventuale rifiuto di collaborare opposto dal conducente concretizza il reato di cui all'art. 650 codice penale

IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa