Dipartimento Funzione Pubblica – Parere n. 196/04 del 28/09/2004
I cittadini extracomunitari non possono accedere al pubblico impiego
Dipartimento Funzione Pubblica – Parere n. 196/04 del 28/09/2004
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni
Prot. n. 23/11 Roma,
Parere n. 196/04
Al Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie.
OGGETTO: cittadini extracomunitari accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Con nota n. 15700/5AI/2275 del 19 settembre 2003 codesto
Ministero ha chiesto di conoscere l’orientamento di questo Ufficio in merito
alla possibilità che cittadini extracomunitari siano assunti dalle pubbliche
amministrazioni tramite le procedure di cui all’articolo 16 della legge n. 56
del 1987.
Al riguardo si rappresenta che numerose amministrazioni hanno posto direttamente
allo scrivente quesiti analoghi ed, in generale, hanno richiesto se si debba
ritenere ancora necessario il requisito della cittadinanza italiana per accedere
ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
Il quadro normativo si presenta frammentato e complesso, tanto che le
amministrazioni sono giunte a interpretazioni diverse, determinando situazioni
di incertezza nei rapporti con i cittadini extracomunitari residenti nel nostro
paese.
La questione, infatti, investe gli aspetti concernenti la correttezza dei canoni
interpretativi fra norme speciali e generali e i rapporti fra le legislazioni
degli Stati membri dell’Unione e l’ordinamento comunitario. La problematica
riveste, inoltre, un carattere di particolare delicatezza poiché vede
interessata una parte dell’opinione pubblica per il tramite delle associazioni
che lavorano sul tema dell’immigrazione, nonché i lavoratori extracomunitari,
rispetto ai quali l’incertezza interpretativa delle amministrazioni produce
aspettative diverse. Le pubbliche amministrazioni vedono aumentare il rischio di
un contenzioso sia con i lavoratori extracomunitari che con i lavoratori
cittadini italiani o comunitari, nel caso in cui questi ultimi si vedano
estromessi da una graduatoria a favore di un lavoratore extracomunitario. Infine
rimane l’esigenza che il nostro ordinamento si conformi alle indicazioni
dell’Unione europea, sembra, infatti, di poter affermare che in ambito europeo
la tendenza sia di liberalizzare l’accesso al lavoro privato e autonomo ma non
al lavoro pubblico.
Da quanto premesso sembra opportuno procedere ad un esame complessivo della
tematica ed approfondire i singoli profili che ne derivano.
La riflessione sul tema parte dalla formulazione dell’articolo 51 della
Costituzione, il quale prevede che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Il D. P. R. 10 gennaio
1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, all’articolo 2, indica fra i requisiti generali
per l’ammissione agli impieghi quello del possesso della cittadinanza italiana,
recependo così il principio affermato dalla Costituzione.
Sulla ratio della norma costituzionale il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. N.
43 del 4/2/1985) ha affermato che la riserva non opera al fine di dare
protezione al mercato interno del lavoro, ma, piuttosto, per garantire che i
fini pubblici, che nel cittadino si suppongono naturalmente compenetrati nei
fini personali, siano meglio perseguiti e tutelati.
L’articolo citato è vigente e non è destinato ad essere disapplicato dalla
contrattazione perché non attiene alle vicende del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione, ma è posto dall’ordinamento a tutela
degli interessi collettivi.
Sul tema dell’accesso dei cittadini comunitari si ricorda che l’articolo 48 del
Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità (si veda ora l’articolo 39
nella versione in vigore dal 1° maggio 1999 risultante dalle modifiche
introdotte dal trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997), nell’affermare
il principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della
Comunità, dispone espressamente sulla inapplicabilità di tale principio agli
impieghi nella pubblica amministrazione.
Riguardo a tale esclusione la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del
17/12/1980, causa 149/79, ha operato una interpretazione estensiva, ribadendone
tuttavia le finalità. Ha, infatti affermato che debbano rientrare
nell’esclusione tutti quei posti che implicano in maniera diretta o indiretta la
partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad
oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre
collettività pubbliche, poiché tali posti presuppongono da parte dei loro
titolari l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti
dello Stato, nonché la reciprocità di diritti e doveri che costituiscono il
fondamento del vincolo di cittadinanza. L’esclusione non dovrà, invece, operare
per quei posti che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti di diritto
pubblico, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla
pubblica amministrazione propriamente detta.
Conformemente a tale evoluzione il legislatore ha introdotto nell’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni una disposizione di
apertura per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, i quali,
pertanto, possono accedere ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione che
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell’interesse nazionale (art. 38 DLgs 165/01
corrispondente all’art. 37 del DLgs 29/93, come modificato dall’art. 24 del DLgs
80/98). La medesima disposizione rinvia ad un regolamento la individuazione dei
posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana, regolamento adottato con DPCM 7 febbraio 1994, n. 174
(regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche). Da
quanto finora ricordato deriva che possono accedere ai posti di lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione i soli cittadini italiani ed i
cittadini dell’Unione nei limiti individuati dal DPCM n. 174 del 1994.
Alcune amministrazioni, nei quesiti posti allo scrivente, hanno mosso le proprie
considerazioni dalla disposizione contenuta nell’articolo 9 del decreto legge 30
dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990)
il quale prevedeva al comma 3 la possibilità che i cittadini extracomunitari
potessero essere assunti dalle pubbliche amministrazioni con le procedure di cui
all’articolo 16 della legge n. 56 del 1987 (assunzione tramite ufficio di
collocamento dei lavoratori in possesso del titolo di studio equivalente alla
scuola dell’obbligo italiana). Tuttavia occorre considerare che tale articolo è
stato abrogato dall’articolo 46 della legge 6 marzo 1998, n. 40. Peraltro la
formulazione del richiamato articolo 9 non appare particolarmente chiara
(“facoltà di stipulare qualsiasi contratto di lavoro, ivi compreso quello di
formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali,
escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all’articolo 16 della
l. 28 febbraio 1987, n. 56”) e la mancata riproposizione nei medesimi termini
nelle norme successive farebbe pensare ad una volontà diversa del legislatore.
Di liberalizzare, cioè l’accesso al lavoro privato, ma non al lavoro pubblico.
Secondo alcune interpretazioni il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, che ha liberalizzato l’accesso al lavoro
alle dipendenze di datori di lavoro privati e l’accesso al lavoro autonomo,
avrebbe superato anche le norme che richiedono il requisito della cittadinanza
per accedere ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Tali
interpretazioni muovono, secondo alcuni, da una lettura combinata dell’articolo
16 della citata legge n. 56 del 1987 con l’articolo 22 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, secondo altri invece trovano la loro giustificazione nelle
disposizioni contenute nell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Al
riguardo sembra tuttavia difficile, almeno secondo i canoni interpretativi
correnti, che simili disposizioni possano avere implicitamente abrogato
disposizioni di rango primario, nello specifico l’articolo 2 del DPR n. 3 del
1957, da considerarsi facenti parte di un ordinamento speciale, quale quello del
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e per di più in contrasto
con un principio sancito dalla Costituzione.
Inoltre, riguardo alla tesi, da alcuni prospettata, secondo la quale le
disposizioni del citato articolo 2 del testo unico sull’immigrazione, avendo
parificato il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia al
cittadino italiano, avrebbero superato la necessità del requisito della
cittadinanza per l’accesso al pubblico impiego, perché in caso contrario sarebbe
violato il principio di uguaglianza, valgono alcune considerazioni. In primo
luogo la parificazione operata dalla norma non è assoluta ma avviene nei modi e
nei termini previsti dalla legge, come si evince dal medesimo testo normativo.
Quanto alla violazione del principio di uguaglianza soccorre la giurisprudenza
della Corte Costituzionale, secondo la quale esso opera quando sono affermati
diritti fondamentali garantiti. Infatti il principio di uguaglianza di cui
all’articolo 3 della Costituzione deve essere considerato “in connessione con
l’articolo 2 e con l’articolo 10, secondo comma, della Costituzione, il primo
dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili
dell’uomo, mentre l’altro dispone che la condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”
(Corte Costituzionale, sent. N. 120 del 15 novembre 1967). Alla luce di tali
orientamenti della Corte sembra difficilmente dimostrabile che l’accesso al
pubblico impiego possa essere inteso quale diritto fondamentale garantito.
Ad ulteriore conferma delle considerazioni fin qui svolte sembra soccorrere lo
stesso decreto legislativo n. 286 del 1998 che ha liberalizzato l’accesso al
lavoro autonomo, a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato
dalla legge ai cittadini italiani o a cittadini di uno degli Stati membri
dell’UE (art. 26) consentendo agli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, in possesso dei titoli riconosciuti, l’iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali o negli elenchi speciali, richiamando esplicitamente che ciò
avviene in deroga al requisito della cittadinanza (articolo 37 Ingresso per
lavoro in casi particolari). Tale articolo è stato integrato dalla legge
“Bossi-Fini”, l. 189/02, art 22, che ha aggiunto alle tipologie già previste la
categoria degli infermieri professionali, da assumersi con contratto di lavoro
subordinato presso strutture sanitarie pubbliche e private (lett. r-bis).
Sempre il decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’articolo 27 (Ingresso per
lavoro in casi particolari) rinvia al regolamento di attuazione la disciplina di
particolari modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti
di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per alcune
categorie di lavoratori stranieri appositamente indicate, nelle quali rientrano
alcune tipologie, quali ad esempio i lettori universitari di madre lingua, i
quali, come noto, vengono assunti a contratto prescindendo dal requisito della
cittadinanza. Il medesimo articolo, nel successivo comma 3 specifica, tuttavia,
che “rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività”.
Per quanto concerne la problematica degli infermieri extracomunitari e dalla
lettura delle relative disposizioni deriva che i medesimi, se autorizzati
all’esercizio della professione in Italia, possono essere assunti con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato da datori di lavoro privati e presso
strutture pubbliche solo con rapporto di lavoro a tempo determinato. Sul punto
l’allora Ministero della sanità, con circolare n. 1259 del 14 aprile 2000
(relativa al testo allora vigente del DLgs 286/98), aveva già segnalato che le
aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche non possono procedere
all’assunzione in ruolo dei cittadini stranieri extracomunitari in quanto
l’assunzione in ruolo è riservata ai cittadini italiani. Tale posizione sembra
tutt’ora condivisibile poiché non sembra possibile che la disposizione
introdotta dalla legge “Bossi-Fini” abbia potuto intervenire sui requisiti
generali per l’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, come
già in precedenza sottolineato, lo stesso decreto quando ha inteso derogare gli
ordinamenti vigenti lo ha fatto espressamente (si veda l’articolo 26
precedentemente citato) e nel contempo ha tenuto a precisare la vigenza delle
disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza (articolo 27 citato).
La modifica introdotta dall’articolo 22 della l. 189/2002, pertanto, sembra
riferibile ai soli casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, i quali, come
noto, non vengono considerati nell’organico dell’amministrazione.
Sembra opportuno, infine, soffermarsi su quanto affermato da alcuni Centri per
l’impiego, secondo i quali l’accesso agli impieghi pubblici da parte dei
cittadini extracomunitari sarebbe possibile perché l’articolo 2, comma 2, del
citato Dlgs 286/98 avrebbe abrogato implicitamente la disposizione contenuta
nell’articolo 2, comma 1 del DPR n. 487/1994, e che ciò sarebbe confermato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 454 del 1998. Sulla ipotizzata forza
abrogatrice implicita del DLds 286/98 si è già detto in precedenza e, inoltre,
si osserva come la Corte Costituzionale abbia avuto modo di affermare che la
garanzia legislativa di “parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti”
per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani, contenuta del
citato Dlgs 286/98, opera fin quando non esista nell’ordinamento una norma che
esplicitamente o implicitamente deroghi alla piena uguaglianza. Poiché, come gia
ampiamente argomentato, nell’ordinamento esistono una norma di rango
costituzionale (articolo 51) ed una norma di rango primario (articolo 2 del DPR
10 gennaio 1957, n. 3) facente parte di un ordinamento speciale (quello del
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione), che dispongono
espressamente la necessità del requisito della cittadinanza, e che lo stesso
DLgs 286/98 fa salve le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività (articolo 27,
comma 3) non sembra che le argomentazioni dei Centri per l’impiego possano
essere condivise.
Sulle tematiche qui svolte, seppure per profili diversi,
recentemente l’Avvocatura generale dello Stato, su richiesta di questo Ufficio,
si è espressa in merito alla possibilità che i rifugiati accedano agli impieghi
presso le pubbliche amministrazioni. Il Comitato consultivo dell’Avvocatura
generale dello Stato ha reso il proprio parere nella seduta del 18 febbraio
2004, toccando alcuni aspetti che incidono anche sulla questione affrontata in
questa sede. Pertanto si ritiene utile riportare di seguito i passi che
riguardano i punti fin qui esaminati.
In relazione all’articolo 51 della Costituzione deve cogliersi, oltre al più
generale divieto di discriminazioni nell’accesso ai pubblici uffici dei
cittadini, la volontà del legislatore costituzionale di limitare ai cittadini
l’accesso ai pubblici uffici. Ciò in considerazione sia della necessità di un
particolare vincolo tra lo Stato e coloro che esercitano le funzioni ed i
servizi, vincolo ravvisabile soltanto nel rapporto qualificato tra il soggetto e
l’ordinamento sinteticamente designato come status civitatis; sia sul piano più
strettamente esegetico in considerazione del rapporto tra il primo ed il secondo
comma dell’articolo stesso. L’estensione della possibilità di accesso ai
pubblici uffici anche agli italiani non appartenenti alla Repubblica intanto si
spiega come norma di eccezione in quanto la regola sia, appunto, che i pubblici
uffici siano riservati in linea di principio ai soli cittadini. Questa
conclusione è confermata dal riferimento al “servizio esclusivo della nazione”
di cui all’art. 98, comma 1, della Costituzione.
Tuttavia la più recente dottrina costituzionale riconosce che per espressa
disposizione costituzionale (articolo 10, secondo comma) che la condizione
giuridica dello straniero (cioè la capacità) è rimessa alla disciplina del
legislatore ordinario in conformità alle norme ed ai trattati internazionali. Si
può quindi condividere la tesi che l’articolo 51 della Costituzione configuri il
requisito normalmente necessario per l’accesso al pubblico impiego, salvo le
eccezioni che il legislatore ritenga di introdurre per particolari tipi di
impiego. Infatti le norme più recenti hanno eliminato tale restrizione con
riferimento ai cittadini comunitari, mantenendola, peraltro, anche riguardo ad
essi, per gli impieghi che comportano l’esercizio di pubbliche funzioni.
Pertanto, la limitata estensione all’accesso ai pubblici impieghi per i
cittadini comunitari, operata dall’articolo 38 del DLgs 165/01, si pone come
applicazione allargata del disposto costituzionale, giustificata e perciò
limitata dalla prospettiva dell’integrazione europea. Infatti le stesse
disposizioni comunitarie obbligano a definire quali attività
dell’Amministrazione soggiacciono alla libera circolazione in ambito
comunitario, come confermato dalla lettura fornita dalla Corte di Giustizia
secondo la quale sono sempre legittimamente riservate ai cittadini le funzioni
che attengono all’esercizio di poteri pubblici e hanno per oggetto la
salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle collettività
pubbliche.
Afferma l’Avvocatura che la limitata estensione dell’accesso ai pubblici
impieghi, operata dal decreto legislativo 165/01, si pone come una applicazione
allargata (giustificata, e perciò limitata, dalla prospettiva dell’integrazione
europea) del disposto costituzionale dell’articolo 51. Tale normativa trova
applicazione in capo a soggetti specifici - i cittadini dell’Unione – e come
tale non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altro genere di
destinatari. Il cittadino comunitario non è propriamente uno straniero e dunque,
quando richiesta la cittadinanza italiana, anch’egli se ne considera munito,
salvo eccezioni (si veda il DPCM 174/94).
Rispetto, infine, all’accesso all’impiego pubblico tramite le procedure di cui
all’articolo 16 della legge n. 56 del 1987, come richiamato dall’articolo 9 del
decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni dalla legge
n. 39 del 1990) e ora abrogato, l’Avvocatura si è espressa nel senso che il
rinvio dell’articolo 9 del DL 416 del 1989 all’articolo 16 della l. 56/87 non
consente di condividere la posizione in base alla quale possano accedere al
pubblico impiego anche gli extracomunitari in virtù del fatto che è loro
consentito stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro “escluso soltanto il
pubblico impiego, salvo i casi di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56”. Il rinvio, infatti, deroga soltanto al modo in cui è disposto
l’accesso nel pubblico impiego, che di norma avviene per concorso, e dispone con
i limiti ricordati (livelli retributivo-funzionali per i quali il titolo di
studio richiesto non è superiore alla scuola dell’obbligo) che è possibile
l’assunzione tramite le liste si collocamento, ma non si pone come eccezione al
principio della necessità di essere cittadini per accedere al pubblico impiego,
salvo singole norme che consentono l’assunzione anche di non cittadini.
Da ultimo sul tema in questione ha avuto modo di esprimersi anche il Consiglio
di Stato in relazione ad un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, proposto avverso un provvedimento di esclusione di un cittadino
extracomunitario dalle graduatorie di istituto per il conferimento delle
supplenze. La sezione seconda in data 31 marzo 2004, con il parere n. 2592/2003,
ha ritenuto che il ricorso avverso tale provvedimento di esclusione debba essere
respinto. Il ricorrente faceva discendere la possibilità che i lavoratori
extracomunitari accedessero agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni
dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale posizione non è
stata ritenuta fondata dalla Sezione che, nel motivare sulla permanenza del
requisito della cittadinanza per l’accesso al pubblico impiego, ha anche
richiamato le sentenze del TAR Veneto, n. 782 del 2004, TAR Toscana n. 28 del
2003, nelle quali i giudici di primo grado avevano avuto modo di affermare come
la citata disposizione del testo unico sull’immigrazione non abbia tale portata
abrogatrice e come non vi siano dubbi di costituzionalità in merito alle vigenti
disposizioni che richiedono il possesso della cittadinanza per l’accesso al
pubblico impiego.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro
S.d.P.