EX OBIETTORI E QUALIFICA DI P.S.

 

 

La nota ufficiale che pubblichiamo chiarisce in modo definitivo che a tutti gli ex obiettori di coscienza in servizio presso Corpi o servizi di Polizia Locale deve essere riconosciuta la Qualifica di P.S.

Chiaramente nel Decreto verrà esplicitato il divieto comunque di portare armi e di prestare servizi armati.

 

 

 

MINISTERO DEL’INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Servizio Polizia Amministrativa e Sociale

Divisione II – Armi ed Esplosivi

 

559/C.24051.12982(10)8                                                                                         Roma, 26 APR. 1999

rif Prot. n. 9070 Sett. 1°

del 11.09.1998

 

Oggetto: Riconoscimento della qualifica di agente di P.S. agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale dichiaratisi obiettori di coscienza. Quesito

 

ALLA PREFETTURA DI MACERATA

 

 

In riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha chiesto se può essere riconosciuta la qualità di agente di P.S. agli appartenenti al Corpo della polizia municipale dichiaratisi obiettori di coscienza e di conseguenza non dotarli di alcuna arma, si rappresenta quanto segue.

A parere di questo Ufficio l’obiezione di coscienza non può ostacolare il conferimento della qualità di agente di P.S. al personale in argomento. Infatti, l’entrata in vigore dell’art. 17 comma 134 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” ha apportato delle modifiche al 5° comma della Legge 7 marzo 1986 n. 65 sostituendo l’inciso “portano”, con la locuzione “possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare”, con l’effetto che la nomina di agente di Pubblica Sicurezza non comporta necessariamente l’assegnazione di alcun armamento, facendo, infatti, venir meno il nesso fra la qualifica di agente di P.S. e l’obbligo di portare l’arma, ben potendo, i soggetti interessati, continuare ad essere impiegati in soli servizi “disarmati”.

Pertanto, questi, ottenuta la nomina predetta, non possono in nessun caso essere adibiti a servizi per i quali occorre l’uso delle armi.

Si può quindi concludere che, alla luce delle vigenti normative, la condizione dell’obiezione di coscienza non è un fattore ostativo al riconoscimento della qualifica in argomento.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

            (BORRI)        

 

 

 

Alla luce di questo pronunciamento del Ministero viene risolta una “querelle” annosa nella quale molte Prefetture, senza approfondire troppo l’argomento, si limitavano a rifiutare seccamente il riconoscimento della qualifica.

Coloro i quali si trovano già in servizio potranno farsi riconoscere, anche sotto il profilo formale, la parità di funzioni e di compiti in realtà già espletati rispetto ai loro colleghi.

Inoltre, ad oggi, bandi di concorso che richiedano il possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di p.s. non impediranno l’accesso a coloro i quali hanno svolto il Servizio Civile, così come non pare possano impedirlo regolamenti interni che prevedano il porto dell’arma per chi è in possesso della qualifica di p.s.

Infatti se è solo la qualifica a legittimare il porto dell’arma di servizio, l’ente dovrà adeguarsi alle eventuali prescrizioni prefettizie (come quella relativa al divieto di prestare servizio armato).

 

Ricordiamo inoltre che da tempo sono state presentate alla Camera dei Deputati ben due proposte di legge (la 1834 dell’on. Cossa ed altri, la 2491 dell’on. Di Teodoro) che intendono modificare la legge sull’obiezione di coscienza limitando ai cinque anni successivi alla data del congedo i vincoli relativi ad armi e concorsi.

 

Il venir meno della leva obbligatoria e la trasformazione dell’esercito su base esclusivamente volontaria (forse già a partire dal 2005, sicuramente dal 2007) con il conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza rendono urgente una modificadella normativa vigente.