fonte polizia municipale Firenze

Le cinture di sicurezza e il Codice della Strada: obblighi ed esenzioni

Gli obblighi relativi alle cinture di sicurezza sono stati introdotti per la prima volta in Italia da una legge del 1988, e successivamente inclusi nel Nuovo Codice della Strada. Rispetto alla prima stesura del Codice, numerose modifiche sono state apportate da un decreto legge del 1993.
Nella tabella che segue si riportano gli obblighi relativi ai vari tipi di veicoli, stabiliti dall'art.172 del Codice della Strada:

 

Categorie di veicoli
soggette all'obbligo
Tipi di
veicoli
Passeggeri
anteriori
Passeggeri
posteriori
M1 (veicoli per trasporto di persone con massimo 8 posti escluso il conducente) tutti i tipi compresi nella categoria (autovetture, autocaravan, ecc.) Si Si
M2 (veicoli per trasporto di persone con oltre 8 posti escluso il conducente) autobus con massa fino a 3,5 t Si No
autobus con massa sup.a 3,5 t No No
N1 (veicoli per trasporto merci con massa fino a 3,5 t) autocarri con massa fino a 3,5 t Si No

 

Gli unici veicoli che, pur essendo compresi in una delle categorie riportate nella tabella precedente, sono esclusi dall'obbligo di essere equipaggiati con le cinture di sicurezza, a norma dell'art.72 del Codice della Strada, sono quelli privi fin dall'origine di punti di attacco sulla carrozzeria per la loro installazione. Si tratta di modelli di vecchia fabbricazione; dal 1988 la legge ha imposto l'equipaggiamento dei veicoli con le cinture di sicurezza quale requisito obbligatorio per ottenere l'immatricolazione, senza contare che anche in precedenza molti modelli ne erano giā provvisti o avevano comunque i punti di attacco predisposti. Oltre agli occupanti di questi veicoli, sono esclusi dall'obbligo di utilizzare le cinture:

· gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza

· i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza

· gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte

· i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, o adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati

· gli istruttori di guida quando presiedono ad esercitazioni di guida

· le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla ASL (da esibire in caso di controlli), affette da patologie che comportino controindicazioni all'uso delle cinture

· le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione medica rilasciata da un ginecologo della ASL che comprovi condizioni di rischio conseguenti all'uso delle cinture.

Si noti che le esenzioni determinate dall'altezza della persona, presenti nella prima stesura del Codice della Strada (inferiore a m 1,50 o superiore a m 1,90), successivamente sono state eliminate.

Le omologazioni delle cinture di sicurezza


Attualmente tutti i veicoli in commercio che hanno l'obbligo di essere equipaggiati con le cinture di sicurezza adottano modelli omologati secondo le normative vigenti.
Nel caso si abbiano dei dubbi riguardo alle cinture installate sul proprio veicolo, č sufficiente verificare che su di esse sia presente un contrassegno simile a quello riprodotto a fianco. Le sigle riprodotte possono essere parzialmente diverse, ma non deve mancare la "E" cerchiata che rappresenta l'omologazione prevista dal regolamento ECE-ONU n.16, adottato dal nostro paese