fonte www.asaps.it
Giurisprudenza di legittimità
Con sentenza in data 8
febbraio 2007 il Tribunale di Salerno condannava Tizio alla pena di giorni 20 di
arresto ed Euro 300,00 di ammenda, per guida in stato di ebbrezza (fatto
commessi il …).
Il Tribunale evidenziava che, pur non essendovi stato
accertamento strumentale (per il rifiuto del M.), lo stato di ebbrezza
dell'imputato appariva sufficientemente provato sulla base dei dati sintomatici
manifestati dal Tizio e rilevati dai verbalizzanti (equilibrio precario, alito
vinoso, eloquio sconnesso).
A seguito di gravame ritualmente proposto
dall'imputato, la Corte d'Appello di Salerno confermava l'impugnata decisione,
disattendendo le censure dedotte in rito e nel merito dall'appellante e
ritenendo provato lo stato di ebbrezza in base ai sintomi denotati dal Tizio al
momento dell'accertamento e percepiti dai verbalizzanti per diretta
osservazione.
Ricorre per Cassazione l'imputato, ribadendo le censure in rito
già sottoposte al vaglio della corte territoriale - omesso avviso di conclusione
delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., erronea indicazione della
Sezione del Tribunale competente per il giudizio di primo grado, errata
indicazione dell'organo accertatore (Carabinieri di Amalfi invece della
Polstrada di Eboli) - e sostenendo la tesi della insussistenza della prova dello
stato di ebbrezza in mancanza dell'accertamento strumentale; il ricorrente
eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che il fatto
contestato all'imputato dovrebbe essere ricondotto nell'ambito della ipotesi cui
alla fascia a) dell'art. 186 C.d.S., comma 2, - come novellato con il D.L. 3
agosto 2007, n. 117, convenuto con modifiche con L. 2 ottobre 2007, n. 260 -
punita con la sola ammenda.
Per completezza espositiva,
deve evidenziarsi che al Tizio, come si rileva dagli atti, era stata elevata
contravvenzione specificamente anche per il reato di rifiuto di sottoporsi
all'accertamento con etilometro: quest'ultimo reato sembrerebbe sostanzialmente
contestato in fatto, anche se nel capo di imputazione l'addebito appare però
formulato con l'indicazione dell'art. 186 C.d.S., soli commi 1 e 2, e già nella
sentenza di primo grado è stata esaminata solo la responsabilità relativamente
alla guida in stato di ebbrezza . Comunque mette conto sottolineare che essendo
il fatto avvenuto il …, ed essendo stato poi il rifiuto depenalizzato con la
novella del 2007, la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto pronunciare
sentenza di proscioglimento trattandosi di fatto non previsto dalla legge come
reato (a nulla rilevando la successiva ricriminalizzazione con la riforma del
2008, pur anteriore alla sentenza della Corte d'Appello: a tale ultimo riguardo,
cfr. Sez. IV 18 marzo 2004, RV 228786).
Ciò posto, e passando all'esame del
ricorso, per quel che riguarda il reato di guida in stato di ebbrezza talune
precisazioni e considerazioni si impongono in via preliminare.
Il D.L. 3 agosto
2007, n. 117, art. 5, ha - come è noto - riscritto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 186, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento (poi ricriminalizzato con la riforma del 2008), ma non
abolendo, neppure in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed
inasprendone anzi l'apparato sanzionatorio.
In particolare, le pene principali
sono state differenziate in base alla gravità della violazione:
prima fascia :
ammenda da 500 a 2000 Euro e arresto fino ad un mese se il tasso alcolemico
accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 (la
previsione dell'arresto è stata, poi, soppressa dalla legge di conversione 2
ottobre 2007, n. 160 e la contravvenzione è, dunque, tornata ad essere oblabile.
ai sensi dell'art. 162 c.p.);
seconda fascia: ammenda da 800 a 3.200 Euro ed
arresto fino a tre mesi (elevato a sei mesi dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art.
4, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla L.
24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8
grammi per litro e non superiore a 1,5;
t erza fascia: ammenda da 1.500 a 6.000
Euro ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto
dell'intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso
alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.
Nella vigenza del
precedente assetto normativo, questa Corte aveva più volte avuto modo di
affermare (cfr. Cass. S.U. 27 settembre 1995, Origliano, RV 203634; Cass. IV 4
maggio 2004, dacci, RV 229966; Cass. IV 9 giugno 2004, p.m. in proc. Massacesi,
RV 229087) che lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo poteva essere
accertato e provato, ai fini della configurabilità della contravvenzione in
esame, con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, mediante la
strumentazione (il c.d. etilometro) e le procedure indicate nel menzionato
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379.
In particolare, per il principio del
libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la
prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il
giudice poteva dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle
circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto
(alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso,
alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida (che i verbalizzanti hanno il
compito di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.: v.
citato art. 379, comma 3). Con le modificazioni anzidette sono state dunque
introdotte tre fasce contravvenzionali che, come questa Corte ha già, seppur
incidentalmente, avuto modo di affermare (cfr. ad esempio Cass. IV 16 settembre
2008, Vergori; Cass. IV 11 aprile 2008, P.G. in p roc. Scanziani, non massimate),
integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di
specialità fra le tre disposizioni: le ipotesi ivi contemplate - disposte, come
si è visto, in ordine crescente di gravità modellata sul tasso alcolemico
accertato - sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da
un rapporto di incompatibilità.
Ciò detto, non vi è motivo, tuttavia, di
ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter
dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze
sintomatiche riferite dai verbalizzanti.
Le ragioni che legittimavano
quell'orientamento interpretativo (principio del libero convincimento, assenza
di prove legali e necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà
della parte interessata) non sono, invero, venute meno.
Il tasso alcolemico è
elemento costitutivo di ognuna delle tre fattispecie e, come tale, è
suscettibile di accertamento secondo le regole che governano il sistema delle
prove. Una volta ammesso che, in linea di principio, lo stato di ebbrezza può
desumersi da elementi sintomatici, è agevolmente intuibile che, sul piano
probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini
dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole
circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle
volte logicamente da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave.
Fatte
queste premesse sul piano sistematico ed ermeneutico, e passando all'esame della
concreta fattispecie, mette conto sottolineare che la colpevolezza del Tizio è
stata affermata sulla scorta delle circostanze sintomatiche dello stato di
ebbrezza rilevate al momento del controllo.
Di tal che, per le considerazioni
dianzi esposte, ed in virtù del principio generale di cui all'art. 2 c.p., in
tema di successione delle leggi nel tempo, il fatto addebitato all'imputato - in
mancanza di elementi concreti e certi per ritenere che il M. al momento del
controllo si trovasse in uno stato di ebbrezza di rilevante gravità, con tasso
alcolemico superiore a 0,8 - deve essere ricondotto nell'ambito della ipotesi
contravvenzionale di cui alla prima delle tre fasce sopra ricordate, vale a dire
quella concernente il tasso alcolemico non superiore a 0,8, trattandosi di
fattispecie punita con la sola ammenda.
Muovendo da tali premesse, occorre
allora verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso
il termine massimo di prescrizione.
All'epoca del fatto addebitato al Tizio, la
normativa prevedeva, per la guida in stato di ebbrezza, la pena congiunta
dell'arresto e dell'ammenda; come già innanzi detto, con la novella del 2007
sono state poi introdotte le tre diverse ipotesi contravvenzionali in base al
tasso alcolemico accertato e, per le ragioni prima indicate, il fatto oggetto
del presente procedimento deve essere inquadrato nell'ambito dell'ipotesi
contravvenzionale di cui alla fascia a) dell'art. 186 C.d.S., punita con la sola
pena pecuniaria dell'ammenda.
Una volta così individuata la disposizione più
favorevole, occorre individuare il termine di prescrizione con riferimento a
reato punito con la sola ammenda e commesso il (). Certamente, la legge cui
bisogna por mente è quella L. n. 251 del 2005, nella parte in cui ha apportato
modifiche all'art. 157 c.p.. Tuttavia i termini prescrizionali previsti dalla
citata legge risultano sfavorevoli per l'imputato (quattro anni, con un massimo
di cinque anni con gli atti interruttivi) rispetto a quelli previsti dal
previgente art. 157 c.p., (due anni, con un massimo di tre con gli atti
interruttivi). Ed allora è necessario applicare la norma transitoria della legge
in argomento che, infatti, così testualmente recita (art. 10, comma 2): "Ferme
restando le disposizioni dell'art. 2 c.p., quanto alle altre norme della
presente legge, le disposizioni dell'art. 6, non si applicano ai procedimenti e
ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di
quelli previgenti". Nè si tratta di dar vita ad una "tertia lex", bensì
dell'applicazione della norma transitoria della stessa legge, la L. n. 251 del
2005, applicabile al caso in esame "ratione temporis" (al riguardo si è già
espressa, in tal senso, questa stessa Sezione: Sez. IV, n. 38020/08, dep. 3
ottobre 2008; Sez. IV, n. 38558/08 dep. 10 ottobre 2008).
Ne deriva che, in
applicazione del termine prescrizionale stabilito dal previgente art. 157 c.p.,
in quanto espressamente richiamato dalla disposizione transitoria della L. n.
251 del 2005, per il reato di guida in stato di ebbrezza ascritto al Tizio è,
alla data odierna, maturata la prescrizione: ed invero, il relativo termine
massimo (tre anni, tenendo conto degli atti interruttivi) è già decorso a far
tempo dalla data del fatto.
Tanto premesso, è necessario verificare se, avuto
riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente, in relazione alle argomentazioni
svolte dai giudici di merito nell'impugnata sentenza, il ricorso presenti
profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero
perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da
non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe
di causa originaria di inammissibilità).
Orbene, il ricorso non presenta
siffatte connotazioni di inammissibilità, posto che la prescrizione è stata
espressamente eccepita dal ricorrente proprio sul rilievo della riconducibilità
del fatto addebitato al Tizio all'ipotesi di cui alla fascia a) dell'art. 186
C.d.S., comma 2.
Ne deriva che, in applicazione del termine prescrizionale
stabilito dal previgente art. 157 c.p., in quanto espressamente richiamato dalla
disposizione transitoria della L. n. 251 del 2005, per il reato di guida in
stato di ebbrezza ascritto al Tizio deve considerarsi maturata la prescrizione
ben prima della sentenza d'appello emessa dalla Corte d'Appello di Salerno il 15
gennaio 2009, essendo il relativo termine massimo (tre anni, tenendo conto degli
atti interruttivi) ampiamente decorso già in quel momento.
Avendo il ricorrente
esplicitamente eccepito la prescrizione, non rileva, nella concreta fattispecie,
il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui
l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione preclude ogni
possibilità, sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art.
129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data
anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata
da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164,
imp. Bracale); detto principio, invero, è chiaramente riferibile al caso in cui,
pur essendo maturata la prescrizione prima della sentenza impugnata, e pur non
essendo stata la stessa rilevata dal giudice, con il ricorso il ricorrente si
sia limitato a dedurre censure generiche, o manifestamente infondate, o non
deducibili in sede di legittimità, senza evidenziare l'omessa applicazione da
parte del giudice del merito dell'art. 129 c.p.p., comma 1, in forza del quale
la causa estintiva del reato deve essere rilevata e dichiarata dal giudice in
ogni stato e grado del procedimento anche di ufficio. Mette conto sottolineare,
infatti, che, nell'ipotesi di omessa applicazione, dal parte del giudice, della
disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1, - pur ricorrendone i
presupposti - l'imputato prende cognizione di tale omissione solo a seguito
della sentenza pronunciata, e quindi non potrebbe dedurre siffatta violazione di
legge se non con il ricorso.
L'accoglimento del motivo di ricorso concernente la
prescrizione del reato, assorbe evidentemente le residue censure; nè dagli atti
si rilevano elementi della prova "evidente" dell'innocenza dell'imputato, ai
fini della eventuale applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2: anzi, per
quanto precedentemente evidenziato, emergono dati chiaramente di segno
contrario.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio per
l'estinzione del reato per prescrizione.
Copia della presente sentenza deve
essere trasmessa al Prefetto territorialmente competente per quanto di ragione.
Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Copia della sentenza al Prefetto di Salerno.
(omissis)