DROGA AL VOLANTE :

PER LA PROCURE DELLA REPUBBLICA MILANO E DI REGGIO EMILIA LA COMPETENZA E’ DEL TRIBUNALE

 

La competenza a giudicare i reati di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente e diniego di sottoporsi al narcotest, previsti dal codice della strada, spetta al tribunale ordinario in composizione monocratica e non al giudice di pace (g.d.p.) .

Tale fattispecie e la guida in stato di ebbrezza  sarebbero quindi punibili con le stesse pene, ai sensi dell’ articolo  186 comma 2° del codice della strada e  soggette alla stessa autorità: il tribunale. 

Questa la conclusione alla quale sono  giunte le Procure della Repubblica presso i tribunali di Reggio Emilia e di  Milano, rese note con due distinte circolari  datate 20 febbraio e   10 marzo 2006.

L’articolo che disciplina la guida sotto l’effetto di droghe ( 187 del codice della strada)   non fissa alcun principio in ordine alla competenza, mentre rimanda all’articolo 186 comma 2° ( guida in stato di ebbrezza) la determinazione della pena da applicare: arresto fino ad un mese un  ammenda da 258 a  1032 euro.

Gli uffici giudiziari,  autori delle due circolari in commento, convengono  nel ritenere il richiamo alla guida sotto l’influenza dell’alcool  riferibile non soltanto  all’ entità della pena, ma alla stessa competenza dell’organo giudicante.

In questo contesto, secondo la Procura di Milano, apparirebbe illogico  e frutto di un’interpretazione letterale, che porterebbe a conseguenze senza alcuna giustificazione, ritenere competente il giudice di pace  in relazione all’articolo 187 ed il tribunale per l’articolo 186.

Questo, in considerazione dell’eguale se non maggiore gravità della guida sotto l’effetto di droghe rispetto a quella in stato di ebbrezza

Il mancato richiamo all’autorità giudiziaria competente nella previsione dell’articolo 187, sarebbe così frutto o di un’ evidente “svista del legislatore”,   oppure  riconducibile al “fatto di avere di avere ritenuto implicito, senza bisogno di espressa nuova statuizione , il trasferimento anche di questa contravvenzione alla competenza del tribunale “

La nota della procura milanese  si conclude sottolineando come l’interpretazione fornita abbia sempre trovato conforto nelle conclusioni dell’organo giudicante.

A sostegno della stessa tesi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, rileva che l’assenza di un espresso riferimento all’autorità competente a giudicare la guida sotto l’effetto di droghe,  sarebbe   il risultato di un mancato coordinamento degli articoli 186 e 187 del codice della strada, a seguito delle modifiche apportate agli stessi dal Decreto legge 151/03.

Anche in questo caso l’inasprimento delle sanzioni e l’ introduzione per entrambi i casi di un’identica pena detentiva, congiunta, e non alternativa a quella pecuniaria, non giustificherebbe un diverso trattamento delle due fattispecie.

Così il D.L. 151/03  avrebbe da una parte restituito esplicitamente al tribunale la competenza in ordine alla sola cognizione dell’articolo 186, e dall’altro trascinato  con se, per logica conseguenza, anche quella dell’articolo 187.

La competenza ad esprimersi sul reato di guida sotto l’effetto di droghe, in passato  è stata oggetto  interrogativi e per questo di  direttive dei Ministeri dell’Interno (numero 300/A/42175/109/42 del 29.12.2005) e  della Giustizia (protocollo numero 128.-8-49-2004 del  17 maggio 2004)

La stessa prima sezione penale della Corte di Cassazione si era espressa in proposito con sentenza numero 35628 del 3 ottobre scorso.

In tutti questi  casi  si individuava una doppia competenza in ordine all’articolo 186, tribunale, e 187, giudice di pace.

 

Le note delle procure di Reggio Emilia e Milano riaprono ora  i termini della questione. 

Il dibattito, come detto, trae origine  dalle modifiche apportate ai due articoli del codice della  strada in commento, dal  decreto legge 27 giugno 2003 numero 151,  che ha cambiato  il regime sanzionatorio delle due norme, inasprendolo, rispetto alla stesura iniziale.

Così la pena dell’arresto è risultata congiunta all’  ammenda e non più alternativa ad essa. per entrambi i reati

Prima dell’ entrata in vigore del decreto citato, entrambe le fattispecie erano state assegnate alla competenza del  giudice di pace, in base a quanto stabilito dall’articolo 4 comma 2 lettera q) del decreto legislativo  274/2000.

Le conclusioni alle quali giungono ora le procure di Reggio Emilia e di Milano  sono quindi di tenore opposto rispetto alle circolari ministeriali citate e soprattutto rispetto all’interpretazione fornita nella recente  sentenza della Cassazione

A questo punto non resta che attendere  la pronuncia delle Sezioni Unite, almeno fin tanto che il legislatore non avrà fatto  chiarezza sull’argomento.

 

 

Alberto Gardina