DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004, n.235
Regolamento recante modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente servizi di scorta per trasporti eccezionali. (GU n. 211 del 8-9-2004)
articolo 1
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
«Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni
ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della
circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare,
i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica
da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice
ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli
organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12,
comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di
non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o
il ricovero del veicolo o del complesso.»;
b) al comma 1, al secondo periodo
le parole: «in modo da evitare la perdita di carico» sono sostituite dalle
seguenti: «in modo da evitarne la perdita»;
c) al comma 2, le parole: «con
specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con
pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada» sono sostitute
dalle seguenti: «con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico
ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura
dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice»;
d) il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ferme restando le condizioni di cui
al comma 3, nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica
a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
codice:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre
strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o
trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35
m;
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla
lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o
lunghezza fino a 30 m.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5.
Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori
indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la
scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1,
del codice. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice e secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni,
autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il
percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei
soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che
la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo
articolo 12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalita' di
intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma
6.»;
f) al comma 6 l'ultimo periodo e' soppresso;
g) dopo il comma 6 e'
inserito il seguente:
«6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui
all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli
nella loro disponibilita' ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando
personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilita'. Il personale
che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le
disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati
devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve
essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento della
scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.»;
h) il comma 7 e'
sostituito dal seguente:
«7. Per le scorte assicurate dalla specialita'
Polizia Stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del regolamento di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza,
sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con
provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.»;
i) il comma 14 e' sostituito dai
seguenti:
«14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da
parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3
del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte
nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali
consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del
trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di cio' gli enti
proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli
autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti,
restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada
l'autorizzazione.
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o
singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis,
del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima
dell'inizio dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data
e l'ora di inizio e di fine della scorta.».
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004