N.3OO/A/45182/1O3/12/12
Roma, 7 settembre 1999
OGGETTO: Segnali complementari - Rallentatori di velocità. Quesito. (Dossi
artificiali)
In riferimento al quesito in oggetto, relativo ai rallentatori di velocità ed in
particolare ai dossi artificiali, si comunica che ai sensi dell'art.179 comma 1
del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, su tutte le
strade possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità
costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio. Ai
commi 2 e 3 dello stesso articolo sono poi fissate le caratteristiche e le
modalità di installazione.
Ciò posto, particolari limiti sono previsti dai successivi commi 4 e 5 in ordine
all'adozione dei dossi artificiali.
A differenza di quanto avviene per i sistemi di rallentamento della velocità ad
effetto ottico, acustico o vibratorio, adattabili su tutte le strade,
l'installazione dei dossi artificiali risulta condizionato sia in ordine al tipo
di strada ed alla sua destinazione funzionale, sia in relazione ai limiti
massimi di velocità in essa consentiti, che in ogni caso non possono superare i
5O Km/h.
Per l'installazione dei dossi artificiali, pertanto, sono richieste le seguenti
condizioni:
a) presenza di strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence e
luoghi simili;
b) esistenza di limiti massimi di velocità consentiti per ciascuna strada
interessata così come di seguito indicato:
- uguale o inferiore a 5O Km/h (per l'utilizzo di dossi di altezza non superiore
a 3 cm. e larghezza non inferiore a 6O cm.);
- uguale o inferiore a 4O Km/h (per dossi di altezza non superiore a 5 cm. e
larghezza non inferiore a 9O cm.);
- uguale o inferiore a 3O Km/h (per dossi di altezza non superiore a 7 cm. e
larghezza non inferiore a 12O cm.);
c) presenza di strade che non costituiscono itinerari preferenziali per i
veicoli di soccorso o di pronto intervento;
d) esistenza di una particolare zona del territorio comunale, da delimitarsi
come zona residenziale, all'interno della quale, qualificare le strade come
strade residenziali.
Attesa l'assenza nel Codice di una specifica definizione della normativa di
strada residenziale, mentre per converso, com'è noto, la disposizione dell'art.3
comma 1 n.58 del Codice fornisce la definizione di zona residenziale, appare
possibile identificare dette aree, solo sulla scorta della zonizzazione prevista
dai singoli strumenti urbanistici generali (PP.RR.GG.) ed in particolare facendo
riferimento alle zone territoriali omogenee (opportunamente identificate nelle
apposite cartografie) nelle quali la definizione e le modalità di intervento
fanno capo alle normative tecniche di attuazione dei medesimi strumenti
urbanistici generali, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Piscitelli