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Disposizioni relative a esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno |
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LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno Il essa è previsto che quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
Art. 1 1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio». 2. La detenzione presso il domicilio non e' applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi e' la concreta possibilita' che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneita' e l'effettivita' del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non e' superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non e' consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione e' corredata di un verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni. 6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonche' all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva. 7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 puo' essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza puo' imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti gia' in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento e' adottato dal magistrato di sorveglianza.
Art. 2 1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al secondo comma: 1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»; 2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
Art. 3 1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».
Art. 4 1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonche' le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operativita' dei relativi servizi, il Ministro della giustizia e' autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212». 2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» e' soppressa. 3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1.
Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso
le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in
due cicli. La durata del corso e' stabilita, nei limiti anzidetti, con
decreto del Ministro della giustizia. 2. Al termine del primo ciclo del
corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita'
sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e
nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di
polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a
frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a
selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che
richiedano qualificazione. 3. Gli agenti in prova che abbiano superato
gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneita'
al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia
penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo
la graduatoria finale. 4. Gli agenti in prova che non abbiano superato
gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di
idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere per non piu' di una volta
il secondo ciclo.
Art. 5
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle
necessita' di adeguamento numerico e professionale della pianta organica
del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia, anche in relazione all'entita' numerica della popolazione
carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonche' al
numero dei condannati in esecuzione penale esterna.
Data a Roma, addi' 26 novembre 2010. LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3291-bis): Disegno di legge risultante dallo stralcio deliberato dall'aula in data 12 maggio 2010 degli articoli 1, 2 e 10 del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa del Ministro della giustizia (Alfano). Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 12 maggio 2010 con pareri delle Commissioni I, V e XII. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 12, 18 e 27 maggio 2010; l'8, 9, 10 e 17 giugno 2010. Esaminato in aula il 5 e 6 luglio 2010. Assegnato nuovamente alla II Commissione (giustizia), in sede legislativa, il 7 luglio 2010 con pareri delle Commissioni I, V e XII. Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 13 e 29 luglio 2010 ed approvato il 30 luglio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2313): Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 4 agosto 2010 con pareri delle Commissioni 1 ª, 5 ª e 12 ª. Esaminato dalla 2 ª Commissione, in sede referente, il 21, 22, 23 e 29 settembre 2010; il 5, 6 e 20 ottobre 2010. Esaminato in aula il 28 ottobre 2010 ed il 2 novembre 2010 ed approvato il 17 novembre 2010. |