Respirare aria pulita al ristorante sarà presto possibile anche in Italia.
Entro un anno, infatti, tutti i locali pubblici dovranno adeguarsi alle nuove norme che proteggono la salute di chi non fa uso di tabacco.
In particolare, gli oltre 70.000 ristoranti e 130.000 bar distribuiti sul territorio nazionale potranno decidere se adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici previsti dalla legge e, quindi, differenziare e ventilare in modo idoneo spazi per fumatori e zone riservate a chi non ha il vizio, oppure vietare del tutto le sigarette nei propri locali.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003 si è quindi concluso il lungo cammino del decreto sulla salvaguardia della salute dei non fumatori. Iniziato due anni fa circa con un articolo del Collegato alla Legge finanziaria 2002 dove si affermava il dovere di garantire la salute di chi non fuma, il provvedimento, frutto di un accordo con le Regioni, è stato finalmente completato definendo il regolamento e gli allegati tecnici.
Ora, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, è previsto un anno per gli adeguamenti tecnici e strutturali dei locali, dalla metà di gennaio 2005 il provvedimento sarà operativo e scatteranno sanzioni molto dure per i trasgressori.
Nell’ambito delle attività di tutela della salute dei minori dai danni da fumo di sigaretta, che il Ministero della Salute ha individuato tra gli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha emanato una circolare che dal 1° gennaio 2004 dispone il funzionamento dei distributori automatici di sigarette soltanto nelle ore notturne, quale deterrente all’acquisto da parte dei minori di 16 anni.
L’iniziativa del Ministro della Salute, condivisa dalla Federazione italiana tabaccai, è in accordo con quanto previsto in particolare dall’articolo 16 “Vendita a e da parte di minori” della Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) che prevede, appunto, l’adozione da parte dei Paesi aderenti di misure efficaci per non rendere accessibili ai minori i distributori automatici di sigarette.
La vendita e la somministrazione del tabacco ai minori di anni 16, è di fatto già vietata in Italia dal Regio Decreto n.2316 del 24 dicembre 1934, limitazione questa oggi facilmente aggirabile attraverso l’uso di distributori automatici.
Fonte: Ministero della Salute
Definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, impianti di ventilazione e relativi cartelli
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24
luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
«Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla
tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito
nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e
province autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2.
1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di
ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto
di fumare.
Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri - Letta
Il Ministro della salute - Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze - Tremonti
Allegato 1
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE
E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati
in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e'
vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in
posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai
successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di
ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio
supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi
dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere
adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e'
pari a 30 litri/secondo per ogni persona che puo' essere ospitata nei locali in
conformita' della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento
pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo
di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a
5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi
dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore
alla meta' della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere
espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera
esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi
di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure
alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare
idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole
dell'arte ed in conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del
necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneita'
del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione
degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorita'
competente.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli,
adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneita'
sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la
scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa
prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei
soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare
le infrazioni.
8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato al
punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza,
sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con
l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto
7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli
luminosi recanti, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO
FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono
automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di
ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta
indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche
tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione della
normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.