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Decreto-Legge 12.11.2010, n. 187 |
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Misure urgenti in materia di sicurezza. Testo in vigore dal 13/11/2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalita' organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia; Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero dell'interno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente decreto-legge: Capo I MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI Art. 1 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.». Art. 2 Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi 1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.». 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente adottato. 3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.». 4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.». Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA Art. 3 Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni: 3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita' istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalita' di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4 Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.». Art. 5 Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere. Capo III DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 6 Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari 1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. 2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. 3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche' per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. 5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche' siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione finanziaria. Art. 7 Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari
1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti
modificazioni: Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA Art. 8 Attuazione delle ordinanze dei sindaci
1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
comma 9 e' sostituito dal seguente: Art. 9 Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca 1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.». Capo V DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO Art. 10 Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |