DECRETO 29 luglio 2003 - Soggetti pubblici e privati che possono svolgere i corsi di recupero. A cura www.sicurauto.it
Programma
corsi di aggiornamento patente a punti
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive
modificazioni, che introduce la patente a punti;
Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di
aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e
privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente
di riacquistare punti;
Considerata l'esigenza di stabilire i programmi e le modalita' di svolgimento
dei corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni;
DECRETA:
ARTICOLO 1
Autorizzazione a effettuare i corsi
1.I corsi previsti dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, che consentono di recuperare i
punti decurtati a seguito di violazioni di norme di circolazione stradale sono
svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata
esperienza nell'attività di formazione
attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con
particolare riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo,
autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti
ai commi successivi.
2. L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'articolo 7, comma 4
del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, è rilasciata a:
• soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e
responsabilità;
• soggetti privati che svolgono l'attività di cui al comma 1 da almeno dieci
anni e che operano a livello nazionale.
3.I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali,
attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto. Detti
elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva da parte
degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento
dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 1; non
può essere dato avvio a un corso prima di aver ottenuto la suddetta
autorizzazione.
5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto
richiedente, le autorizzazioni
possono essere rilasciate anche per l'effettuazione di corsi relativi solo a
determinate categorie di guida.
ARTICOLO 2
Locali e attrezzature richiesti per ottenere l’autorizzazione
1. I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono
dimostrare di avere la disponibilità
a) di un'aula di almeno mq 25 di superfìcie e comunque tale che per ogni allievo
siano disponibili
almeno mq 1,50 dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di
posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie
dell'aula;
b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
c) di materiale didattico costituito almeno da:
1) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale,
segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini della
sicurezza stradale;
3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
5) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
6) pannelli ovvero tale relativi al trasporto di merci pericolose e carichi
sporgenti;
7) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione,
l'alimentazione, il servosterzo, gli im-pianti e gli elementi frenanti dei
veicoli industriali;
8) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura di rimorchi, la
diversa classificazione di detti veicoli;
9) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria
compressa, compresi gli
elementi di frenatura del rimorchio;
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, lettera c) può essere
sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
3. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
4. Per i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria Al e
categoria A, B e B + E il materiale
didattico obbligatorio è limitato a quello previsto nei precedenti punti da 1) a
6).
ARTICOLO 3
Docenti dei corsi di recupero dei punti
1.I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il recupero dei
punti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la
formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque
anni per almeno tre anni consecutivi.
2.I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono essere,
oltre a quelli previsti al comma 1:
a) docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della
circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di polizia
stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione;
b) dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza
della circolazione
stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.
3. Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli
insegnanti di teoria delle autoscuole devono soddisfare i medesimi requisiti
previsti al comma 1.
ARTICOLO 4
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri
effettuano controlli periodici presso i soggetti pubblici e privati di cui
all'articolo 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti nel
presente decreto. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale
in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate
immediatamente al legale rappresentante dell'ente autorizzato.
2. Sulla base di detto verbale il Direttore dell'Ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio emana atto di
diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro il termine di
sette giorni.
3. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il
Direttore dell'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri
competente per territorio dispone la sospensione da quindici giorni a sei mesi
dell'autorizzazione a effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.
4. nei casi in cui siano accertate reiterate gravi irregolarità, il
Direttore dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti terrestri
competente per territorio revoca l’autorizzazione a effettuare i corsi
5. Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3 e 4,
si applicano direttamente in caso di violazioni riferite a quanto previste
all’articolo 1, commi 4 e 5 e all’articolo 3, commi 1 e 3.
ARTICOLO 5
Corsi effettuati dalle autoscuole
1. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'articolo 335, , comma 10,
lettera a), del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495 possono svolgere corsi per il
recupero di punti per tutte le categorie di patenti, mentrE le autoscuole
autorizzatE AI SENSI DELL’ARTICOLO 335, COMMA 10, LETTERA B) DEL Dpr 16 dicembre
1992, n. 495 possono svolgere solo corsi per titolari di patenti di categoria A
e B e patenti speciali corrispondenti.