DECRETO 29 luglio 2003 - Soggetti pubblici e privati che possono svolgere i corsi di recupero. A cura www.sicurauto.it

 

Programma corsi di aggiornamento patente a punti
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente di riacquistare punti;
Considerata l'esigenza di stabilire i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni;

DECRETA:

ARTICOLO 1
Autorizzazione a effettuare i corsi


1.I corsi previsti dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito di violazioni di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attività di formazione
attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai commi successivi.
2. L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, è rilasciata a:
• soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilità;
• soggetti privati che svolgono l'attività di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.
3.I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto. Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva da parte degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 1; non può essere dato avvio a un corso prima di aver ottenuto la suddetta autorizzazione.
5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto richiedente, le autorizzazioni
possono essere rilasciate anche per l'effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di guida.

ARTICOLO 2
Locali e attrezzature richiesti per ottenere l’autorizzazione

1. I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la disponibilità
a) di un'aula di almeno mq 25 di superfìcie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili
almeno mq 1,50 dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
c) di materiale didattico costituito almeno da:
1) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale;
3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
5) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
6) pannelli ovvero tale relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
7) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, gli im-pianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
8) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura di rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
9) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli
elementi di frenatura del rimorchio;
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, lettera c) può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
3. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
4. Per i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria Al e categoria A, B e B + E il materiale
didattico obbligatorio è limitato a quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6).

ARTICOLO 3
Docenti dei corsi di recupero dei punti

1.I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il recupero dei punti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.
2.I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono essere, oltre a quelli previsti al comma 1:
a) docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione;
b) dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza della circolazione
stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.
3. Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli insegnanti di teoria delle autoscuole devono soddisfare i medesimi requisiti previsti al comma 1.

ARTICOLO 4
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano controlli periodici presso i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti nel presente decreto. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'ente autorizzato.
2. Sulla base di detto verbale il Direttore dell'Ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio emana atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro il termine di sette giorni.
3. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il Direttore dell'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio dispone la sospensione da quindici giorni a sei mesi dell'autorizzazione a effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.
4. nei casi in cui siano accertate reiterate gravi irregolarità, il Direttore dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti terrestri competente per territorio revoca l’autorizzazione a effettuare i corsi
5. Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3 e 4, si applicano direttamente in caso di violazioni riferite a quanto previste all’articolo 1, commi 4 e 5 e all’articolo 3, commi 1 e 3.

ARTICOLO 5
Corsi effettuati dalle autoscuole

1. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'articolo 335, , comma 10, lettera a), del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495 possono svolgere corsi per il recupero di punti per tutte le categorie di patenti, mentrE le autoscuole autorizzatE AI SENSI DELL’ARTICOLO 335, COMMA 10, LETTERA B) DEL Dpr 16 dicembre 1992, n. 495 possono svolgere solo corsi per titolari di patenti di categoria A e B e patenti speciali corrispondenti.