DECRETO 29 luglio 2003 - Programma corsi aggiornamento patente a punti. a cura www.sicurauto.it
Programma
corsi di aggiornamento patente a punti
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive
modificazioni, che introduce la patente a punti;
Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di
aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e
privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente
di riacquistare punti;
Considerata l'esigenza di stabilire i programmi e le modalita' di svolgimento
dei corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni;
DECRETA:
ARTICOLO 1
Modalità di svolgimento del corso
1. In relazione alla previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, possono essere
organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria Al e delle categorie
A, B, B + E;
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C + E, D, D + E e
certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a) consentono di
recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore è devono essere svolti in un
arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni
lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b) consentono di
recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un
arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive;
ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
4. Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque
partecipanti.
5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, co insegnante
autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi corsi
on-line o in video-conferenza.
ARTICOLO 2
Programma dei corsi per il recupero dei sei punti
1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le
seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di
alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).
ARTICOLO 3
Programma dei corsi per il recupero di nove punti
1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le
seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofìsico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di
alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).
ARTICOLO 4
Finalità dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove
possibile, con riferimento alla tipologia di violazioni che ha comportato la
decurtazione del punteggio dei partecipanti presenti al corso. I docenti avranno
altresì cura di richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di
attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle regole,
garantiscano la tutela della vita umana.
ARTICOLO 5
Svolgimento dei corsi
1.1 soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere un
corso comunicano all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la
data di inizio e di termine del corso.
2. Per ogni corso devono essere indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) il docente o i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco dei partecipanti al corso.
3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente
comunicati all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri
competente per territorio.
ARTICOLO 6
Frequenza dei corsi
1. Non è possibile iscriversi a un corso se non si è prima ricevuta la
comunicazione, da parte del Dipartimento dei Trasporti terrestri, di
decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni
comunicazione di decurtazione del punteggio.
2. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante lo svolgimento ordinario sono consentite al massimo:
a) quattro ore di assenza per i corsi dì cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a);
b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore
dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre
gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste
al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver
recuperato le lezioni non frequentate. A tal fìne le autoscuole e i soggetti
pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite
lezioni di recupero.
ARTICOLO 7
Iscrizione e Registri dei Corsi
1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 1 devono
essere iscritti in un apposito "registro delle iscrizioni" conforme al modello
previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dal soggetto abilitato.
2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un "registro
di frequenza dei corsi" (conforme al modello previsto all'allegato 2) sul quale
deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno – mese - anno, orario
e argomento della lezione, firme in entrata e in uscita da parte del
frequentatore. L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro
entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno
essere preventivamente vidimati dall'Ufficio provinciale del Dipartimento dei
trasporti terrestri.
Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni.
ARTICOLO 8
Attestazione finale
1. Al termine del corso viene rilasciato o dal soggetto che ha tenuto il
corso un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante
che ha frequentato il corso, l'altra all'Ufficio provinciale del Dipartimenti
dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente
all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i
punti previsti.
2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato 3 e
deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del
frequentatore.
ARTICOLO 9
Decorrenza dei punti acquisiti
1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio
dell'attestazione di frequenza del corso e verrà
effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri avrà avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.
2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del
corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente
non potrà godere dei benefìci del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi a
esame di revisione.