fonte www.ilvigileurbano.it
Decurtazione
punti: cosa cambia
(Breve riassunto della legge)
La Corte costituzionale ha dichiarato
parzialmente illegittimo l'art 126 bis del codice della strada:
La sentenza precisa che: prima di togliere i punti dalla patente deve essere
identificato chi ha commesso l'infrazione.
Ma cosa cambia per effetto di questa sentenza?
• La Consulta ha stabilito che se non viene identificato chi ha commesso
l’infrazione, il proprietario dell’autoveicolo è tenuto, entro 30 giorni, a
fornire il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione. Se
questo non avviene, a suo carico (proprietario) scatta la sanzione
amministrativa di € 357,00 , in base all’art.180 comma 8 del codice della
strada. (Non vengono tolti punti dalla patente).
• La sentenza non produce effetti se:
il verbale non è stato impugnato nei tempi stabiliti,
l’eventuale ricorso è già stato respinto ,
In tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è già stato concluso con
la sottrazione dei punti.
I punti non possono essere recuperati
• La sentenza si applica se:
la contravvenzione è stata notificata ma non è stata ancora definita (
presentazione ricorso al giudice di pace, in attesa di pronincia).
Non si perdono punti.
•Se il verbale non è stato ancora notificato, il proprietario del veicolo, al
momento della notifica, potrà comunicare il nome del conducente.
I punti saranno sottratti a quest’ultimo.
Se il proprietario omette di dichiarare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell’infrazione, non gli verranno sottratti i punti della patente, ma gli sarà applicata la sanzione aggiuntiva di € 357,00 in base all’art.180 comma 8 C.d.S. per non aver fornito i dati richiestigli dall’autorità competente, oltre chiaramente alla sanzione derivante dal non rispetto dei limiti di velocità.