Fonte www.asaps.it
da Altalex
Decurtazione dei punti della patente: retroattività e restituzioni
Articolo di Renato
Amoroso 31.01.2005
Decurtazione dei punti
della patente: retroattività e restituzioni
dott. Renato Amoroso
(Giudice di Pace in Monza).
La recente sentenza della Corte Costituzionale sulla decurtazione dei
punti della patente, nelle speciale situazione di mancata identificazione del
conducente, richiede il chiarimento di alcune questioni.
1.
le norme dichiarate illegittime dalla
Corte cessano di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Già il semplice esame letterale
di tale disposizione rende evidente che la norma era e resta legittima per tutto
il periodo intercorso fra la sua entrata in vigore e la pubblicazione della
sentenza che ne sancisce la illegittimità. L’apparente disparità di trattamento,
fra coloro che sono già stati puniti e coloro che non lo saranno, in realtà
appartiene al normale evolversi delle norme di diritto; talune condotte (ad
esempio, l’adulterio della donna) possono trovare nel mutare dei tempi o nel
diverso atteggiamento del legislatore una naturale modificazione di risposta
dell’ordinamento.
2.
La decurtazione dei punti è una pena accessoria, legata al fondamento e
legittimità della pena principale, costituita dalla sanzione pecuniaria.
Alternativamente, o la pretesa sanzionatoria è fondata, perché è certo che
sussiste la violazione della norma di comportamento, oppure non lo è. Nel primo
caso sono dovute sia la sanzione principale che quella accessoria. Nel caso di
infondatezza dell’illecito addebitato, non sono dovute sanzioni di alcun tipo.
Non può esistere, pertanto, una impugnazione del solo provvedimento di
decurtazione dei punti senza che sia messa in discussione la fondatezza della
contestata violazione.
3.
Il provvedimento che commina la decurtazione viene adottato solo dopo che la
contestazione della violazione è divenuta definitiva. Entro i trenta giorni
successivi a tale definitività, l’organo accertatore comunica all’anagrafe
centrale la contestazione, con la precisazione del nominativo del responsabile.
L’anagrafe adotterà il provvedimento di decurtazione, dandone comunicazione
all’interessato.
4.
La definitività della contestazione deriva da alcune diverse ipotesi:
*
il trasgressore paga la sanzione amministrativa, accettando di fatto la
contestazione;
*
entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione (se non
avvenuta nell’immediatezza del fatto) il trasgressore non paga e non propone
nessun ricorso: si forma quindi un titolo esecutivo.
*
una volta proposto il ricorso giurisdizionale, avente ad oggetto la
contestazione, il giudizio si conclude con il rigetto dell’opposizione e la
conferma del provvedimento sanzionatorio.
5.
Potranno presentarsi situazioni concrete nelle quali sia già intervenuta la
definitività della contestazione ma non sia ancora stato adottato il
provvedimento di decurtazione dei punti. Nei soli casi menzionati dalla sentenza
della Corte (mancata identificazione del conducente) tale decurtazione non potrà
più essere adottata, ferma restando la pena pecuniaria principale.
6.
In rari casi potrà accadere che il provvedimento di decurtazione sia stato
adottato in data anteriore alla sentenza della Corte ma che sia notificato
all’interessato in data posteriore. Il principio di legittimità dell’atto
amministrativo presuppone che le condizioni di conformità alla legge debbano
sussistere alla data di adozione del provvedimento e che la notifica soddisfi
solo le esigenze di informazione all’interessato e la decorrenza di termini
utili alla difesa (se prevista) o alla esecuzione coattiva. Tuttavia, una
interpretazione più favorevole al reo, in analogia a quanto dispone la legge
penale, potrebbe indurre a ritenere cessato l’interesse pubblico alla esecuzione
del provvedimento non più legittimo alla data della sua concreta applicazione.
7.
Tutti i provvedimenti adottati nel periodo di vigenza della norma sono da
ritenersi legittimi; in forza della normativa attualmente vigente, non c’è alcun
motivo di diritto per pretendere che i punti già decurtati (nelle situazioni
dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte) possano essere restituiti con
provvedimento dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima, infatti, non può più
pronunciarsi su situazioni divenute definitive.
E’ certamente auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore o del
Ministero competente; purchè di chiarificazione si tratti veramente.