Fonte www.asaps.it
DDL Camera
521
Più severità contro chi provoca incidenti della strada
Previsti anche risarcimenti più rapidi per le vittime.
Scatta la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.
(Asaps)
Era atteso, soprattutto dalle associazioni delle vittime della strada.
Finalmente arriva il giro di vite per chi provoca incidenti stradali con
lesioni o mortali e la possibilità di ottenere risarcimenti più rapidi per le
vittime, che potranno contare anche su un anticipo pari ad una percentuale
variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento
che sarà liquidato con sentenza . Lo stabilisce un ddl approvato dall’Aula della
Camera il 9 marzo in prima lettura. In particolare le nuove norme prevedono che
in caso di omicidio colposo la pena minima passi da uno a due anni di
reclusione, mentre quella massima resta fissata in cinque anni.
Per le lesioni gravi si può andare da tre mesi ad un anno di reclusione. La
multa può essere compresa tra 500 e 2.000 euro. Più severità anche per quanto
riguarda la sospensione della patente, che in caso di lesione potrà arrivare a
due anni, mentre in caso di omicidio a 4.
La norma sembra allinearsi in questo caso alla legislazione di altri paesi
europei. Inoltre questa sanzione amministrativa potrà essere applicata anche
quando si faccia ricorso al patteggiamento, ma in questo caso, se applicata
nella misura dei 4 anni, potrà essere ridotta di un terzo.
Il giudice, in sentenza, potrà anche disporre la sanzione amministrativa
accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di
attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato per un periodo che va da un mese a sei
mesi. In caso di recidiva periodo minimo di tre mesi. Il lavoro di pubblica
utilità si svolgerà nell'ambito della provincia di residenza del condannato. Su
richiesta del condannato è ammesso un impiego superiore alle 6 ore settimanali.
La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto
ore.
La legge prevede poi più tutele anche per le vittime con la possibilità di
applicare alle cause per risarcimento danni il più veloce rito del lavoro. Il
provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Ci auguriamo che la norma arrivi presto all'approvazione definitiva. (Asaps)
Ddl Camera 521
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Il
comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".
Articolo 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di lesioni colpose gravi, gravissime
e mortali).
1. Il
secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
la pena è della reclusione da due a cinque anni".
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 euro e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da uno a tre anni".
Articolo 3.
(Accelerazione dei processi civili in materia di risarcimento per danni
derivanti da incidenti stradali gravi).
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali ovvero ad infortuni sul lavoro, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.
Articolo 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della
data del giudizio).
1.
Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale è aggiunto
il seguente:
"2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,
e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere
concessa per non più di una volta".
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma,
del codice penale la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve
essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini
preliminari".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma,
del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a
sessanta giorni".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590,
terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere
emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo
comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d),
è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".
Articolo 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali).
Articolo 5. - 1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al
primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite
le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di
responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva
provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente
responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e
il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con
sentenza".
Articolo 6.
(Obblighi del condannato).
1. Dopo
l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Articolo 224-bis - (Obblighi del condannato)
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un
delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il
giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di
pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore
a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del
codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre
mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate
dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale
da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo
richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per
un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto
ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274".