Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali
"(Privacy e contrassegni per gli automobilisti).
I contrassegni che i cittadini, per particolari condizioni fisiche o per ragioni
di residenza e lavoro devono lasciare in vista all'interno dei loro veicoli per
poter accedere ai centri storici o ad aree di parcheggio riservate, non sono
sempre conformi alle norme sulla privacy. Ancora meno conforme è la prassi, in
uso in alcuni comuni, di far esporre ai cittadini residenti nei centri storici
copie di documenti.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un
provvedimento nel quale ha esaminato i diversi aspetti connessi
all'utilizzazione dei dati personali per fini di circolazione dei veicoli nelle
zone a traffico limitato e per la sosta in spazi riservati. Numerose infatti
sono state le segnalazioni con le quali i cittadini hanno lamentato la
violazione della legge n. 675/1996 in relazione agli obblighi previsti dal
Codice della strada e dalle norme collegate.
L'autorità ha osservato che i comuni, come tutte le altre pubbliche
amministrazioni, possono legittimamente raccogliere, utilizzare e diffondere
dati personali anche di natura sensibile (come eventuali condizioni di
handicap), ma devono rispettare, in particolare, il principio di "pertinenza" e
non eccedenza dei dati rispetto alle finalità prefissate.
Il contrassegno e le copie di documenti esposte contengono, invece, alcuni dati
personali non strettamente necessari all'accertamento da parte degli organi
comunali di eventuali abusi o infrazioni da parte degli automobilisti.
Il Garante ha fornito, dunque, alcune indicazioni, anche di tipo operativo,
affinché le modalità previste per accertare la regolarità dell'accesso ai centri
storici vengano rese conformi alle norme sulla privacy.
Per il controllo della genuinità del contrassegno per portatori di handicap
motori, infatti, è sufficiente che esso rechi in evidenza l'indicazione del
comune competente e del numero di autorizzazione, informazioni dalle quali si
può agevolmente risalire al titolare del permesso, sapere se il documento è
contraffatto, verificare la validità del permesso ed il suo uso corretto. La
soluzione del problema è semplice: le generalità del titolare possono essere
riportate sul lato posteriore del contrassegno o comunque opportunamente celate
alla visibilità all'esterno del veicolo, rendendole conoscibili invece in caso
di richiesta del pubblico ufficiale. Inoltre, la dicitura relativa al parcheggio
per persone invalide risulta del tutto superflua, considerando che il
contrassegno reca già un disegno che identifica la particolare categoria di
beneficiari.
Per gli altri contrassegni, è sufficiente che in essi venga indicato il numero
di targa e il numero progressivo del permesso e non anche le generalità e
l'indirizzo del titolare, in modo tale da consentire un immediato riscontro in
caso di controllo da parte dei vigili urbani sull'esistenza di un'autorizzazione
all'accesso ai centri storici e al parcheggio riservato. Le generalità del
titolare, anche in questo caso, possono essere riportate nella parte posteriore
del contrassegno.
L'indicazione dell'indirizzo completo potrà risultare necessaria solo nel caso
il permesso sia limitato a determinate strade o solo in quella di dimora o di
residenza.
Premesso che la dotazione di un contrassegno rimane la soluzione più adeguata,
l'uso invalso in alcuni comuni di far esporre agli automobilisti all'interno del
veicolo fotocopie del libretto di circolazione o di un documento di identità può
risultare giustificata solo in via transitoria e purché sia resa nota agli
interessati la possibilità di depennare, sulle fotocopie, le proprie generalità
e l'indirizzo. E questo anche alla luce dei disagi rappresentati al Garante da
parte dei cittadini preoccupati di dover rivelare la propria residenza ed
identità a qualunque passante.
Il Garante ha pertanto invitato il Governo a valutare la possibilità di
modificare il modello di contrassegno previsto dal regolamento di attuazione del
Codice della strada rendendolo conforme ai principi stabiliti dalla legge n.
675/1996 e di promuovere l'introduzione nel nostro ordinamento , anche
attraverso la delega prevista dalla legge n. 676/1996, delle garanzie previste a
tutela dei dati sensibili.
In attesa delle modifiche normative suggerite, il Garante ha poi invitato i
comuni a permettere agli interessati di evitare di riportare sui contrassegni le
proprie generalità oppure di cancellarle se già riportate, e comunque di
mascherare le proprie generalità e l'indirizzo riportati nelle fotocopie del
libretto di circolazione."