COMPETENZA ART. 187 CDS (Tribunale)
Ordinanza Corte Costituzionale 20/2/2007
n. 47
(omissis)
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto legge del 27 giugno
2003 n. 151 convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale
di Genova nel procedimento penale a carico di A.D.R, iscritta al n. 303 del
registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il
Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2006, il
Tribunale di Genova, nel corso di un procedimento penale a carico di A.D.R., al
quale è contestato il reato di guida in stato di alterazione da sostanza
stupefacente, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come
sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul
predetto reato al giudice di pace, anziché al Tribunale, come previsto per il
reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma secondo, dello
stesso codice della strada;
che la questione è stata sollevata in seguito alla
proposizione, da parte dell'imputato, di un'eccezione di incompetenza per
materia in favore del giudice di pace, fondata sull'art. 187, comma 7 e 186,
comma 2, del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge n. 214 del
2003;
che, secondo il rimettente, in base all'interpretazione
letterale delle norme censurate, avallata dalla stessa giurisprudenza di
legittimità, il legislatore avrebbe previsto, in materia di reati per guida in
stato di alterazione fisico-psichica, una diversa competenza a seconda del tipo
di sostanza implicata, attribuendola, in caso di bevande alcoliche, al tribunale
e, in caso di sostanze stupefacenti o psicotrope, al giudice di pace;
che tale interpretazione, secondo il Tribunale di
Genova, rende costituzionalmente illegittime le norme denunciate, dato che la
prescrizione di un regime di competenza differenziato per due ipotesi criminose
omogenee tra loro, preposte entrambe a garantire la sicurezza della circolazione
stradale, deve considerarsi del tutto irrazionale; e visto che semmai, tra le
due fattispecie, viene sottratta alla competenza del tribunale proprio quella in
astratto più grave;
che ulteriori profili di irragionevolezza possono
rinvenirsi, secondo il rimettente, nell'attribuzione al giudice di pace della
competenza a decidere su una fattispecie criminosa che prevede sanzioni (pena
congiunta ammenda e arresto) incompatibili con quelle rimesse alla irrogazione
di tale organo giurisdizionale;
che, per il giudice a quo, le norme censurate non
trovano pertanto alcuna giustificazione, in violazione da un lato del principio
dettato dall'art. 3, Cost., e dall'altro dallo stesso art. 24, Cost., poiché il
complesso delle scelte che l'ordinamento riconosce all'imputato, anche in ordine
al rito, atterrebbe al diritto di difesa;
Considerato che il Tribunale di Genova dubita, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e
187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada), cosi come successivamente modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di
alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale
ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui
all'art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada;
che, secondo il rimettente, le norme censurate
presentano profili di illegittimità costituzionale, dato che il regime
differenziato di competenza previsto per i due reati in esame non troverebbe
giustificazione né in una minore gravità del reato di guida in stato di
alterazione da sostanza stupefacente rispetto a quello di guida in stato di
ebbrezza alcolica, né in altri criteri relativi all'attività istruttoria;
che il rimettente, però, non fornisce alcuna motivazione
sulle ragioni che lo inducono a scartare l'interpretazione alternativa, pur
espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo
cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel
settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione
del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla
competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare
sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (in
tal senso, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005, sentenza
n. 188 del 1995 e ordinanza n. 63 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come
sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata, in relazione
all'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
(omissis)