CCNL del 22.01.2004: Istituzione e disciplina della indennità di comparto
Art. 33 - Istituzione e disciplina
della indennità di comparto
33.1 L'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL 22.1.2004, deve essere
assoggettata al contributo pensionistico C.P.D.E.L. ed al contributo per T.F.R.?
L'INPDAP, con circolare n. 15 dell'1.4.2004, ha affermato che l'indennità di
comparto è utile per il calcolo della quota A di pensione. La stessa indennità,
al momento, non è utile per il calcolo del TFR; restano, infatti, confermate le
sole voci retributive elencate nell'art. 49 del CCNL del 14.9.2000
33.2 L'indennità di comparto rientra nel calcolo del turno?
L'indennità di comparto non rientra nella base di calcolo della indennità di
turno. Per sua natura può essere ricompresa solo nella nozione di retribuzione
globale di fatto, di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL del 14.9.2000.
33.3 L'indennità di comparto è utile per il calcolo del T.F.S.? deve essere
assoggettata o meno al relativo contributo TFS?
L'INPDAP, con la circolare n. 14 del 27 febbraio 2004, afferma che l'indennità
di comparto non è utile per il calcolo del trattamento di fine servizio e per il
calcolo del T.F.R.
33.4 L'indennità di comparto in quale nozione di retribuzione deve essere
ricompresa?
Può essere utile per determinare i compensi per lavoro straordinario o per il
turno?
L'indennità di comparto rientra certamente nella nozione di retribuzione, di cui
all'art. 52, comma 2, lett. d), del CCNL 14.9.2000 (retribuzione globale di
fatto).
Pertanto, non è utile come base di calcolo del lavoro straordinario, del turno e
di tutti gli altri compensi accessori. Può acquistare rilievo solo ai fini della
determinazione del compenso per lavoro aggiuntivo del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.
33.5 A un dipendente della categoria C, posizione economica C 4, cui siano state
affidate le mansioni superiori della categoria D, quale importo della indennità
di comparto deve essere corrisposto?
Spetta certamente l'indennità di comparto prevista per la categoria C; infatti,
ai lavoratori ai quali siano state conferite formalmente mansioni superiori
compete solo il differenziale retributivo calcolato raffrontando il trattamento
stipendiale iniziale della categoria superiore rispetto a quello iniziale della
categoria di appartenenza .
33.6 Il ccnl del 22.1.2004, all'art.33, comma .4, lett. c), stabilisce che: "con
decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo dell'indennità di
comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta
tabella D….". La decorrenza del 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004 significa
che i valori indicati nella tabella D colonna 4, allegata al contratto vanno
attribuiti dall'1.1.2004?
La risposta è senza dubbio affermativa; il ccnl ha utilizzato in più occasioni
la data del 31.12.2003, solo per un formale rispetto al vincolo del biennio
economico 2002-2003; gli effetti concreti, anche in questo caso, decorrono solo
dal gennaio 2004.
33.7 L'indennità di comparto deve essere inserita nella base di calcolo del
compenso per ferie non godute?
La risposta è negativa, per le motivazioni illustrate nei quesiti precedenti
33.8 L'indennità di comparto deve essere corrisposta anche al personale assunto
ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n.267/2000 (staff del sindaco), che percepisce
un unico ed onnicomprensivo trattamento economico accessorio?
Siamo orientati per un risposta positiva, in considerazione del carattere di
generalità della indennità di comparto.
33.9 Si chiede di sapere se anche la quota della indennità di comparto del
personale a tempo determinato debba essere a carico delle risorse decentrate
stabili o se possa essere posta a carico del bilancio.
Il personale a tempo determinato è destinatario delle stesse regole del ccnl,
previste per il personale a tempo indeterminato (art. 1, comma 1).
Pertanto, tutta la disciplina, transitoria e a regime, prevista per il
finanziamento della indennità di comparto, trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori a termine, in servizio nel periodo dal gennaio 2002 al
22 gennaio 2004.
Per le assunzioni a termine, successive al 22 gennaio 2004, si può applicare il
criterio di finanziamento di cui al comma 5, dell'art. 33, opportunamente
"adattato": sino a concorrenza del numero delle assunzioni a termine, rapportato
ad anno intero, (ad esempio, 10 unità) del periodo gennaio 2002-gennaio 2004, le
quote b) e c) del comma 4, dell'art. 33, restano a carico delle risorse
decentrate stabili.
Per le assunzioni superiori alle 10 unità, tutto l'onere per l'indennità di
comparto è a carico del bilancio, (regola analoga a quella prevista per il tempo
indeterminato).
33.10 Un lavoratore comandato presso il Ministero della giustizia percepisce
l'indennità di amministrazione del comparto ministeri. Deve essere corrisposta
anche la indennità di comparto del contratto delle autonomie locali?
Riteniamo che le due indennità, identiche nella disciplina contrattuale, non
possano cumularsi.
Questo criterio è anche coerente con il contenuto della dichiarazione congiunta
n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2004.
Può essere confermata la percezione della indennità di amministrazione, di
importo più elevato.
33.11 In caso di assunzione di un lavoratore per mobilità da altro ente, la
indennità di comparto come viene finanziata?
Riteniamo che debba essere applicato il criterio indicato nel comma 5 dell'art.
33.
Se il posto che viene ricoperto per mobilità era occupato da un lavoratore che
aveva fruito del finanziamento della indennità di comparto a carico delle
risorse decentrate stabili (per le quote del gennaio 2003 e del gennaio 2004),
le medesime risorse decentrate stabili saranno riutilizzate anche per il nuovo
assunto. La quota del gennaio 2002 resta sempre a carico dei bilanci.
Fonte:
http://www.aranagenzia.it