CCNL del 22.01.2004: Istituzione e disciplina della indennità di comparto 

                                   
Art. 33 - Istituzione e disciplina della indennità di comparto

33.1 L'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL 22.1.2004, deve essere assoggettata al contributo pensionistico C.P.D.E.L. ed al contributo per T.F.R.?

L'INPDAP, con circolare n. 15 dell'1.4.2004, ha affermato che l'indennità di comparto è utile per il calcolo della quota A di pensione. La stessa indennità, al momento, non è utile per il calcolo del TFR; restano, infatti, confermate le sole voci retributive elencate nell'art. 49 del CCNL del 14.9.2000



33.2 L'indennità di comparto rientra nel calcolo del turno?

L'indennità di comparto non rientra nella base di calcolo della indennità di turno. Per sua natura può essere ricompresa solo nella nozione di retribuzione globale di fatto, di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL del 14.9.2000.

 



33.3 L'indennità di comparto è utile per il calcolo del T.F.S.? deve essere assoggettata o meno al relativo contributo TFS?

L'INPDAP, con la circolare n. 14 del 27 febbraio 2004, afferma che l'indennità di comparto non è utile per il calcolo del trattamento di fine servizio e per il calcolo del T.F.R.



33.4 L'indennità di comparto in quale nozione di retribuzione deve essere ricompresa?
Può essere utile per determinare i compensi per lavoro straordinario o per il turno?

L'indennità di comparto rientra certamente nella nozione di retribuzione, di cui all'art. 52, comma 2, lett. d), del CCNL 14.9.2000 (retribuzione globale di fatto).
Pertanto, non è utile come base di calcolo del lavoro straordinario, del turno e di tutti gli altri compensi accessori. Può acquistare rilievo solo ai fini della determinazione del compenso per lavoro aggiuntivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.



33.5 A un dipendente della categoria C, posizione economica C 4, cui siano state affidate le mansioni superiori della categoria D, quale importo della indennità di comparto deve essere corrisposto?

Spetta certamente l'indennità di comparto prevista per la categoria C; infatti, ai lavoratori ai quali siano state conferite formalmente mansioni superiori compete solo il differenziale retributivo calcolato raffrontando il trattamento stipendiale iniziale della categoria superiore rispetto a quello iniziale della categoria di appartenenza .



33.6 Il ccnl del 22.1.2004, all'art.33, comma .4, lett. c), stabilisce che: "con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo dell'indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D….". La decorrenza del 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004 significa che i valori indicati nella tabella D colonna 4, allegata al contratto vanno attribuiti dall'1.1.2004?

La risposta è senza dubbio affermativa; il ccnl ha utilizzato in più occasioni la data del 31.12.2003, solo per un formale rispetto al vincolo del biennio economico 2002-2003; gli effetti concreti, anche in questo caso, decorrono solo dal gennaio 2004.



33.7 L'indennità di comparto deve essere inserita nella base di calcolo del compenso per ferie non godute?

La risposta è negativa, per le motivazioni illustrate nei quesiti precedenti



33.8 L'indennità di comparto deve essere corrisposta anche al personale assunto ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.n.267/2000 (staff del sindaco), che percepisce un unico ed onnicomprensivo trattamento economico accessorio?

Siamo orientati per un risposta positiva, in considerazione del carattere di generalità della indennità di comparto.



33.9 Si chiede di sapere se anche la quota della indennità di comparto del personale a tempo determinato debba essere a carico delle risorse decentrate stabili o se possa essere posta a carico del bilancio.

Il personale a tempo determinato è destinatario delle stesse regole del ccnl, previste per il personale a tempo indeterminato (art. 1, comma 1).
Pertanto, tutta la disciplina, transitoria e a regime, prevista per il finanziamento della indennità di comparto, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori a termine, in servizio nel periodo dal gennaio 2002 al 22 gennaio 2004.
Per le assunzioni a termine, successive al 22 gennaio 2004, si può applicare il criterio di finanziamento di cui al comma 5, dell'art. 33, opportunamente "adattato": sino a concorrenza del numero delle assunzioni a termine, rapportato ad anno intero, (ad esempio, 10 unità) del periodo gennaio 2002-gennaio 2004, le quote b) e c) del comma 4, dell'art. 33, restano a carico delle risorse decentrate stabili.
Per le assunzioni superiori alle 10 unità, tutto l'onere per l'indennità di comparto è a carico del bilancio, (regola analoga a quella prevista per il tempo indeterminato).



33.10 Un lavoratore comandato presso il Ministero della giustizia percepisce l'indennità di amministrazione del comparto ministeri. Deve essere corrisposta anche la indennità di comparto del contratto delle autonomie locali?

Riteniamo che le due indennità, identiche nella disciplina contrattuale, non possano cumularsi.
Questo criterio è anche coerente con il contenuto della dichiarazione congiunta n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2004.
Può essere confermata la percezione della indennità di amministrazione, di importo più elevato.



33.11 In caso di assunzione di un lavoratore per mobilità da altro ente, la indennità di comparto come viene finanziata?

Riteniamo che debba essere applicato il criterio indicato nel comma 5 dell'art. 33.
Se il posto che viene ricoperto per mobilità era occupato da un lavoratore che aveva fruito del finanziamento della indennità di comparto a carico delle risorse decentrate stabili (per le quote del gennaio 2003 e del gennaio 2004), le medesime risorse decentrate stabili saranno riutilizzate anche per il nuovo assunto. La quota del gennaio 2002 resta sempre a carico dei bilanci.

Fonte: http://www.aranagenzia.it