fonte: www.vigilaresullastrada.it (commento di Giuseppe Carmagnini)

 

Circolazione del minorenne munito di autorizzazione ad esercitarsi per il conseguimento della patente A1

 

La questione, adesso attuale ma limitata, si riproporrà con maggior rilevanza dal primo luglio 2005, quando anche i maggiorenni non muniti di patente si dovranno munire di una abilitazione per guidare i ciclomotori.
Autorevole dottrina, ma anche alcuni Uffici Provinciali del DTT hanno affermato che il minorenne munito del c.d. “foglio rosa” non potrà guidare il ciclomotore se non è anche titolare del certificato di idoneità alla guida.
Orbene, non si può non essere d’accordo tale interpretazione, ma solo se si vuol fare riferimento esclusivamente alla guida di un veicolo a motore, in quanto il precetto dell’articolo 116, comma 1 bis è chiaro: “
Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita' alla guida...”. Analogamente, infatti, il comma 1 del medesimo articolo così recita “Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale …..”.
In deroga a tali prescrizioni, ma forse non è corretto nemmeno parlare di deroga perché si fa riferimento ad un’azione diversa, l’articolo 122 prevede che a chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida (ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli) ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, che gli consente di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.
Quindi, colui che ha ottenuto l’autorizzazione potrà esercitarsi alla guida di “tutte” le categorie per le quali la patente è stata richiesta, seguendo le particolari prescrizioni dell’articolo 122.
Va qui evidenziato come si faccia riferimento alle categorie dei veicoli, tenendo conto che quella dei ciclomotori è una delle categorie elencate nel titolo III del Codice della strada, esattamente all’articolo 52.
Più precisamente, gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A (ed A1) non sono tenuti al rispetto del comma 2 che prevede la presenza dell’istruttore e, se il veicolo non permette il trasporto di altra persona che possa efficacemente svolgere la funzione di istruttore, le esercitazioni sono consentite in luoghi poco frequentati.
E’ indubbio che il ciclomotore, giusta lettura dell’articolo 125 e dello stesso articolo 116, possa essere guidato, oltre che con il certificato di idoneità alla guida, anche con la sola patente di cui il minorenne sia titolare e quindi l’autorizzazione di cui all’articolo 122, consentendo di esercitarsi alla guida di “tutte” le categorie per le quali la patente è stata richiesta, permetterà le esercitazioni anche con il ciclomotore.
Parrebbe poi illogico ritenere che un soggetto possa essere autorizzato ad esercitarsi con un motociclo leggero, ma anche con un motoveicolo o con un quadriciclo non leggero e per non dire con una macchina agricola che non supera per dimensioni e massa quelle previste per i motoveicoli, mentre non potrebbe farlo con un ciclomotore a due ruote, ovvero con un ciclomotore a tre o quattro ruote. Si pensi ancora che l’autorizzazione viene rilasciata previo riscontro della sussistenza dei requisiti richiesti per il conseguimento della patente.
Quindi è giusto dire che il minorenne non può guidare il ciclomotore senza la patente o il certificato di idoneità, come nessuno può guidare un autoveicolo, una macchina operatrice, una macchina agricola, un filoveicolo o un motoveicolo senza aver conseguito la patente, ma chiunque abbia ottenuto l’apposita autorizzazione potrà “esercitarsi alla guida” con uno dei veicoli che la patente richiesta abilita a guidare, ferme restando le specifiche prescrizioni dell’articolo 122.

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, patente A1 e decurtazione dei punti.

Anche in questo caso sarà necessario un nuovo intervento legislativo, per altro da tempo annunciato, con riferimento alla nuova disciplina della patente a punti e alle precedenti disposizioni ministeriali del 12 agosto 2003.
Si ricorderà che il Ministero dell’interno, nel fornire le prime indicazioni in merito alla decurtazione dei punti, facendo proprio il costante indirizzo della Corte di cassazione in merito alla inapplicabilità della sospensione della patente per le violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali non è necessaria l’abilitazione, ne estese gli effetti anche all’istituto dell’articolo 126 bis, ritenendo impossibile la penalizzazione a carico di un conducente di un velocipede o di un ciclomotore, seppure titolari di patente, in quanto per la guida di questi veicoli non è necessario tale titolo.
Oggi la situazione è sicuramente diversa o per lo meno si può ritenere che il quadro normativo si sarà definitivamente consolidato dal primo luglio p.v. per ciò che concerne il titolo abilitativo necessario al minorenne che intenda guidare un ciclomotore.
Il soggetto maggiore degli anni 14 e minore degli anni 16 può conseguire solo il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e quindi il problema pare non porsi, se non che in futuro pare vi sia l’intenzione di estendere la decurtazione anche a tale abilitazione.
Colui che invece ha compiuto 16 anni può scegliere se conseguire l’abilitazione per guidare solo il ciclomotore, ovvero quella che permette anche la guida dei motocicli, dei tricicli a motore e dei quadricicli a motore non leggeri.
Qualora il minorenne sia titolare di patente (A1) egli guiderà il ciclomotore utilizzando tale abilitazione e quindi verrebbe a cadere il principio enunciato dalla Cassazione, dovendosi ritenere applicabile la decurtazione dei punti. Si pensi ad esempio al caso della sospensione della patente A1 posseduta dal minorenne che, alla guida di un motociclo, superi i limiti dell’articolo 142, comma 9, ovvero che si sia dato alla fuga dopo essere stato coinvolto in un sinistro con feriti. La sospensione avrà sicuramente effetto anche per la guida del ciclomotore. Allo stesso modo, qualora la perdita dei punti abbia comportato la revisione della patente e il titolare non si sia sottoposto alla prescritta verifica nei termini indicati, la sospensione a tempo indeterminato non gli consentirà di guidare nemmeno il ciclomotore.
Ma ancora, seppure non legificato, da indicazioni ministeriali ufficiose, si può presumere che l’abilitazione alla guida del ciclomotore cessi di avere validità nel momento in cui il titolare conseguirà una patente, anche perchè, almeno da quanto risulta nella pratica, al titolare di patente non viene rilasciata l’abilitazione per il ciclomotore.
Poi, almeno sino al primo luglio del 2005, il maggiorenne non necessita di alcun titolo per guidare il ciclomotore e per questo è ancora valida l’indicazione fornita dal Ministero, seppure discutibile in quanto la decurtazione non è sanzione accessoria, tanto è vero che, ad esempio, il provvedimento di revisione può essere richiesto anche in base ad un comportamento riscontrato alla guida di un veicolo che non richiede il possesso della patente.
La conclusione logica è che, laddove la patente sia il titolo che abilita alla guida del ciclomotore si deve ritenere applicabile la decurtazione dei punti. A sostegno di tale interpretazione sta anche il fatto, come accennato in precedenza, che un comportamento tale da far ritenere la perdita dei requisiti (tecnici o psicofisici) riscontrato alla guida di qualsiasi veicolo (ad esempio uno stato di ebbrezza del conducente di un velocipede) o addirittura anche senza che la persona abbia guidato un veicolo, può giustificare l’immediata revisione della patente eventualmente posseduta, poichè l’interesse tutelato è quello di garantire la sicurezza delle persone che potrebbe essere messa a repentaglio da un soggetto che, pur non essendo idoneo, continui ad essere titolare di patente senza alcun riscontro, in quanto anche in sede di conferma periodica della patente non vengono valutati i requisiti tecnici ma solo quelli psicofisici.