Circolare Toscana 12/5/2005

prot. n.123/10547/09.07

A seguito dell’entrata in vigore, il 25 febbraio 2005, della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), nella parte relativa alla disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono pervenuti a questo ufficio quesiti relativi all’interpretazione di alcune norme.
Al riguardo i competenti uffici dell’Amministrazione regionale, d’intesa con ANCI Toscana, hanno tempestivamente attivato un gruppo di lavoro per l’esame delle maggiori problematiche emerse, sulle quali si forniscono le seguenti indicazioni:

1- REQUISITI PROFESSIONALI NEI CIRCOLI PRIVATI

L’art. 14, comma 1, del Codice stabilisce che “l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali…”.
Lo stesso Codice, all’art. 113, comma 2, nel disapplicare in Toscana alcune leggi in materia di somministrazione, nulla dice del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), citandolo, invece, espressamente all’art. 48, comma 1, lett. d), con ciò confermando di considerarlo in vigore in Toscana.
Poiché il D.P.R. 235/2001 disciplina il procedimento di abilitazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, ne consegue che anche in Toscana è questa la norma che disciplina la materia.
Pertanto, i requisiti necessari per effettuare la somministrazione nei circoli sono individuati dal D.P.R. 235/2001, che non prevede il possesso di requisiti professionali, tranne che l’attività sia affidata in gestione a terzi.

2- DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN DETERMINATI CONTESTI

L’art. 42, comma 4, fa divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione “negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nonché nell’ambito di manifestazioni sportive o musicali all’aperto”.
Relativamente alle manifestazioni musicali all’aperto, si ritiene che il divieto debba applicarsi ai soli casi, individuati dall’Amministrazione comunale, in cui la somministrazione sia connessa con attività specificatamente identificabili come concerti, show ed esibizioni esclusivamente musicali, cui il pubblico accede col fine specifico di assistere a tali eventi.
Non si ritengono rientrare in tali fattispecie le attività musicali all’aperto di semplice intrattenimento (musica di sottofondo, dal vivo o riprodotta, piano bar, ecc.), od intercalate con altra tipologia di spettacolo (cabaret, performance, trattenimenti danzanti). In tali occasioni il divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi tipo non appare applicabile, trattandosi di fattispecie diversa da quella cui il legislatore collega la previsione di divieto.
Il divieto stesso non appare estensibile a tutte le attività temporanee di cui al successivo art. 45.
Si ritiene infine che il Comune sia legittimato a definire, con proprio atto, gli ambiti specifici nei quali opera il divieto di cui all’art. 42, comma 4, sopra citato.

3- SORVEGLIABILITA’

Riguardo al requisito della sorvegliabilità dei locali, essendo lo stesso attinente alle materie della sicurezza e dell’ordine pubblico e non rientrando tali materie nella competenza legislativa regionale, si ritiene che solo lo Stato possa intervenire sul punto e disporre in ordine al requisito suddetto, come ad esempio ha fatto per le strutture ricettive, per le quali, con propria legge (art. 11, comma 3, della L. 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”) ha espressamente disapplicato altra legge statale, stabilendo che “...Le disposizioni degli articoli…153 (del R.D. 6 maggio 1940, n. 635)…non si applicano alle autorizzazioni di cui all’articolo 9 della presente legge”.
E dunque si ritiene che la L.R. 28/2005 non possa disapplicare l’art. 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e nemmeno il D.M. 17 dicembre 1992, n.564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), che ha a suo fondamento non solo l’art. 3, comma 1, della L. 287/1991 (disapplicato in Toscana, ma che si limitava ad attuare le previsioni del citato art. 153), ma anche il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 ed il relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 635/1940. Non si ritiene possa mutare il quadro normativo di riferimento il fatto che la L.R. 28/2005 (art. 1, comma 2, lett. d) considera l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come attività commerciale, in quanto l’attività in questione comunque continua ad identificarsi anche con quelle elencate all’art. 86 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
Si ritiene comunque che al riguardo siano opportuni ulteriori approfondimenti e intese sia in sede di gruppo di lavoro Regione Toscana–ANCI Toscana, sia nell’ambito del nucleo tecnico di cui al protocollo d’intesa del 24 marzo 2005.