Circolare Toscana 12/5/2005
prot. n.123/10547/09.07
A seguito dell’entrata in vigore, il 25 febbraio 2005, della
L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di
carburanti), nella parte relativa alla disciplina dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, sono pervenuti a questo ufficio quesiti
relativi all’interpretazione di alcune norme.
Al riguardo i competenti uffici dell’Amministrazione regionale, d’intesa con
ANCI Toscana, hanno tempestivamente attivato un gruppo di lavoro per l’esame
delle maggiori problematiche emerse, sulle quali si forniscono le seguenti
indicazioni:
1- REQUISITI PROFESSIONALI NEI CIRCOLI PRIVATI
L’art. 14, comma 1, del Codice stabilisce che “l’esercizio, in qualsiasi forma,
di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero
alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti
di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno
dei seguenti requisiti professionali…”.
Lo stesso Codice, all’art. 113, comma 2, nel disapplicare in Toscana alcune
leggi in materia di somministrazione, nulla dice del D.P.R. 4 aprile 2001, n.
235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei
circoli privati), citandolo, invece, espressamente all’art. 48, comma 1, lett.
d), con ciò confermando di considerarlo in vigore in Toscana.
Poiché il D.P.R. 235/2001 disciplina il procedimento di abilitazione
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli
privati, ne consegue che anche in Toscana è questa la norma che disciplina la
materia.
Pertanto, i requisiti necessari per effettuare la somministrazione nei circoli
sono individuati dal D.P.R. 235/2001, che non prevede il possesso di requisiti
professionali, tranne che l’attività sia affidata in gestione a terzi.
2- DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN DETERMINATI CONTESTI
L’art. 42, comma 4, fa divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione “negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere,
complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere
temporaneo, nonché nell’ambito di manifestazioni sportive o musicali
all’aperto”.
Relativamente alle manifestazioni musicali all’aperto, si ritiene che il divieto
debba applicarsi ai soli casi, individuati dall’Amministrazione comunale, in cui
la somministrazione sia connessa con attività specificatamente identificabili
come concerti, show ed esibizioni esclusivamente musicali, cui il pubblico
accede col fine specifico di assistere a tali eventi.
Non si ritengono rientrare in tali fattispecie le attività musicali all’aperto
di semplice intrattenimento (musica di sottofondo, dal vivo o riprodotta, piano
bar, ecc.), od intercalate con altra tipologia di spettacolo (cabaret,
performance, trattenimenti danzanti). In tali occasioni il divieto di
somministrare bevande alcoliche di qualsiasi tipo non appare applicabile,
trattandosi di fattispecie diversa da quella cui il legislatore collega la
previsione di divieto.
Il divieto stesso non appare estensibile a tutte le attività temporanee di cui
al successivo art. 45.
Si ritiene infine che il Comune sia legittimato a definire, con proprio atto,
gli ambiti specifici nei quali opera il divieto di cui all’art. 42, comma 4,
sopra citato.
3- SORVEGLIABILITA’
Riguardo al requisito della sorvegliabilità dei locali, essendo lo stesso
attinente alle materie della sicurezza e dell’ordine pubblico e non rientrando
tali materie nella competenza legislativa regionale, si ritiene che solo lo
Stato possa intervenire sul punto e disporre in ordine al requisito suddetto,
come ad esempio ha fatto per le strutture ricettive, per le quali, con propria
legge (art. 11, comma 3, della L. 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della
legislazione nazionale del turismo”) ha espressamente disapplicato altra legge
statale, stabilendo che “...Le disposizioni degli articoli…153 (del R.D. 6
maggio 1940, n. 635)…non si applicano alle autorizzazioni di cui all’articolo 9
della presente legge”.
E dunque si ritiene che la L.R. 28/2005 non possa disapplicare l’art. 153 del
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e nemmeno il D.M. 17 dicembre
1992, n.564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), che
ha a suo fondamento non solo l’art. 3, comma 1, della L. 287/1991 (disapplicato
in Toscana, ma che si limitava ad attuare le previsioni del citato art. 153), ma
anche il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 ed il relativo
regolamento di attuazione di cui al R.D. 635/1940. Non si ritiene possa mutare
il quadro normativo di riferimento il fatto che la L.R. 28/2005 (art. 1, comma
2, lett. d) considera l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come
attività commerciale, in quanto l’attività in questione comunque continua ad
identificarsi anche con quelle elencate all’art. 86 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
Si ritiene comunque che al riguardo siano opportuni ulteriori approfondimenti e
intese sia in sede di gruppo di lavoro Regione Toscana–ANCI Toscana, sia
nell’ambito del nucleo tecnico di cui al protocollo d’intesa del 24 marzo 2005.