Circolare relativa alle norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi
Circolare n. 302/MOT1 del 24 marzo 2005
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Oggetto: Circolare - decreto ministeriale 27 dicembre 2004 relativo alle norme
di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la
segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi (G.U.R.I n. 44 del
23 febbraio 2005).
Premessa
Il decreto in oggetto è stato adottato in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 72, comma 2 bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice
della strada) e successive modificazioni.
Nel seguito, si forniscono alcuni chiarimenti circa l'applicazione della norma
in argomento facendo riferimento agli articoli del decreto ministeriale
Articolo 1
Veicoli soggetti all'obbligo di installazione degli evidenziatori (strisce)
retroriflettenti.
Rientrano nel campo di applicazione i veicoli per trasporto di cose, compresi
quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa
complessiva a pieno carico supera le 3.5 t. Si tratta pertanto dei veicoli
appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4.
Articolo 2
Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti.
Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere omologati in base al
regolamento ECE/ONU n. 104. La traduzione ufficiosa del testo di tale
regolamento, sottoscritto dalla Comunità europea, è riportata in allegato B al
decreto ministeriale.
Gli evidenziatori retroriflettenti che possono essere applicati sui veicoli
devono essere costituiti da materiali di classe "C" di cui al paragrafo 5.4.3.1.
del regolamento ECE/ONU n. 104 e devono recare un marchio di omologazione ben
visibile, chiaramente leggibile ed indelebile posto sul lato esterno della
striscia ad intervalli non superiori a 0.50 m. In allegato si riporta un esempio
di marchio di omologazione che figura altresì nell'allegato 3 al regolamento n.
104.
Articolo 3
Modalità di applicazione degli evidenziatori sui veicoli.
Il testo del decreto ministeriale riporta in allegato A le relative prescrizioni
che si ispirano a quanto raccomandato dal regolamento ECE/ONU n. 104.
Si richiede in via obbligatoria l'applicazione di una striscia retroriflettente
lungo i lati del veicolo, al fine di evidenziarne la lunghezza, e lungo il retro
al fine di evidenziarne l'ingombro laterale. Resta tuttavia possibile applicare
evidenziatori di sagoma posteriore e laterale del veicolo (quindi evidenziando
anche l'ingombro in altezza) così come indicato nel decreto ministeriale.
Secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 bis del codice della strada, a
decorrere dal 1° aprile 2005, ai fini della circolazione, i veicoli di nuova
immatricolazione dovranno essere allestiti con evidenziatori retroriflettenti.
Per quanto concerne i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data
del 31 marzo 2005 essi dovranno essere allestiti con i citati dispositivi al più
tardi entro il 31 dicembre 2005.
Poiché i suddetti obblighi riguardano la circolazione e non l'omologazione dei
veicoli potrebbero sorgere, per talune tipologie, problemi per un loro agevole
allestimento nel rispetto delle prescrizioni del decreto ministeriale poiché
tali veicoli non sono stati concepiti per consentire l'applicazione degli
evidenziatori retroriflettenti.
Tra le tipologie di veicolo sulle quali sono stati ad oggi riscontrati possibili
problemi per la installazione degli evidenziatori si citano, a puro titolo di
esempio, le seguenti:
- veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli;
- veicoli adibiti al trasporto di container e/o casse mobili;
- veicoli eccezionali;
- veicoli per il trasporto di calcestruzzo in betoniera.
A tal proposito, si informa che in sede comunitaria ed internazionale si sta
valutando l'opportunità di introdurre l'obbligo di allestimento sin dall'origine
dei veicoli con evidenziatori retroriflettenti modificando le relative norme di
omologazione in materia di installazione dei dispositivi di illuminazione e
segnalazione luminosa (regolamento ECE 48 e direttiva 76/756/CEE).
Ciò richiederà di precisare le condizioni per la corretta applicazione di tali
dispositivi tenendo in particolare considerazione talune tipologie di veicoli
per le quali potrebbero essere previste deroghe sia in termini di esenzione
parziale che totale.
In attesa degli sviluppi in sede comunitaria e tenuto conto delle oggettive
difficoltà di applicazione sulle citate tipologie di veicoli si forniscono in
allegato 2 alcuni esempi di allestimento che ad ogni buon conto dovranno
rispettare le condizioni di applicazione definite nell'allegato A al decreto
ministeriale.
Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l'applicazione
continua degli evidenziatori retroriflettenti nonché con le prescrizioni di
applicazione, definite nel decreto ministeriale, dovrà comunque garantirsi una
applicazione di tali dispositivi in forma non continua (tratteggiata) e, se
necessario, a quote differenti, purché vengano descritte compiutamente, per
quanto possibile, la lunghezza e la larghezza del veicolo.
Per quanto concerne i colori ammessi, si potrà utilizzare il colore bianco o
giallo per evidenziatori applicati lateralmente ed il giallo o il rosso per
quelli applicati posteriormente.
Per ogni altra prescrizione si rimanda a quanto descritto nel decreto
ministeriale in argomento.
Il Direttore generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini