Circolare Ministero: Uso dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti
"Articolo 162, commi 4 bis e 4 ter -
Uso dei giubbotti e delle
bretelle retroriflettenti"
N.300/A/1/ 32149/105/29 Roma, 29 marzo 2004
OGGETTO: Art.162 commi
4bis e 4ter – Uso dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti.
Il 1° aprile p.v.
entreranno in vigore le disposizioni dell'art.162 comma 4 ter C.d.S, introdotte
dalla Legge 1.8.2004 n.214 che, quando ricorrono situazioni di pericolo, di
scarsa o di limitata visibilità richiamate dal comma 1 dello stesso articolo,
impongono ai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, sulle corsie
d'emergenza o sulle piazzole di sosta, che scendono dal loro veicolo e circolano
sulla strada, di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti.
Le disposizioni dettate
dal comma 4ter dell'at.162 C.d.S. completano la previsione degli obblighi posti
a carico degli utenti che sono costretti a scendere dai propri veicoli in
condizioni di scarsa visibilità dettata dal comma 4bis dell'art.162 C.d.S., già
vigente, secondo il quale, durante le operazioni di collocazione o rimozione del
segnale mobile di pericolo, tutti coloro che effettuano l'attività di
presegnalamento con il triangolo hanno l'obbligo di indossare un giubbetto o le
bretelle retroriflettenti. Tale obbligo si estende anche agli eventuali
passeggeri trasportati che sono incaricati di compiere l'operazione di
presegnalamento.
La nuova norma, che
contribuirà in modo significativo ad aumentare il livello di protezione e di
sicurezza delle persone che, a seguito di avaria del veicolo o per altra causa,
si trovano costretti a circolare a piedi sulla strada, richiede, soprattutto
nella prima fase di applicazione, una capillare opera di sensibilizzazione
dell'utenza che è tenuta a rispettarne gli obblighi.
Allo scopo di fornire
un indirizzo interpretativo uniforme che possa chiarire alcuni dubbi che sono
stati rappresentati a questo Ufficio dopo l'approvazione delle disposizioni in
oggetto, si ritiene utile precisare la portata dei seguenti aspetti degli
obblighi imposti dalle norme richiamate.
1. Applicazione nei confronti dei conducenti di veicoli esteri.
Gli obblighi imposti dall'art.162
C.d.S., essendo norme di comportamento per la circolazione nel nostro Paese,
debbano essere rispettati anche dai conducenti dei veicoli immatricolati
all'estero.
Tuttavia, i conducenti
di questi veicoli, per effetto dell'espressa esclusione dell'applicazione nei
loro confronti delle disposizioni del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003,
relativo alle caratteristiche tecniche di dispositivi retroriflettenti, possono
utilizzare giubbotti o bretelle aventi caratteristiche diverse da quelle
previste dal citato decreto ministeriale, purché offrano un livello di
protezione equivalente.
2. Definizione dell'ambito spaziale in cui vale l'obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle.
L'articolo 162, comma 4 ter
C.d.S., stabilisce che il conducente che si trovi sulla strada per esigenze
funzionali alla circolazione del suo veicolo, in condizioni di scarsa
visibilità, richiamate da comma 1 dello stesso articolo, in cui si richiede
l'uso del triangolo, deve indossare un giubbotto oppure bretelle
retroriflettenti di tipo approvato secondo le disposizioni delDecreto
Ministeriale 30 dicembre 2003.
La norma del comma 4
ter, aggiunge, inoltre, che l'obbligo vale anche quando il veicolo è fermo sulle
corsie d'emergenza o sulle piazzola di sosta. Tale disposizione deve essere
necessariamente posta in relazione con le condizioni di scarsa o limitata
visibilità indicate dal comma 1 dell'art.162 C.d.S.
Perciò, quando il
veicolo è fermo sulla corsia d'emergenza o sulle piazzole di sosta, il
conducente che vi discende deve indossare i dispositivi di protezione
individuale sopraindicati, solo se, trovandosi fuori dal centro abitato, non è
ben avvistabile perché, di notte, non funzionano i dispositivi di segnalazione
visiva o d'emergenza ovvero perchè, anche di giorno, per condizioni topografiche
o atmosferiche, il suo veicolo non può essere scorto ad almeno 100 m dai veicoli
che sopraggiungono.
3. Casi in cui è escluso l'obbligo di indossare i dispositivi di
protezione.
In relazione allo stretto
legame che esiste tra l'obbligo di cui si parla ed i presupposti di fatto
richiamati al comma 1 dell'art.162 C.d.S., i conducenti ed i passeggeri di
velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, anche quando ricorrono le
condizioni di scarsa o limitata visibilità di cui sopra, non sono tenuti ad
indossare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti.
4. Caratteristiche tecniche del giubbotto o delle bretelle.
I giubbotti e le bretelle
devono essere realizzati in conformità alle disposizioni del Decreto
Ministeriale 30 dicembre 2003 (all.1). Sull'argomento, il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti è intervenuto con l'allegata circolare
esplicativa (all.2) che fornisce, tra l'altro, le caratteristiche delle
etichette che devono essere apposte sui capi omologati.
5. Esclusione dell'obbligo di portare a bordo i dispositivi
rifrangenti.
I giubbotti o le bretelle
rifrangenti non costituiscono dispositivi di equipaggiamento dei veicoli.
Infatti, diversamente da quanto espressamente richiesto dal comma 1 dell'art.162
C.D.S. per il segnale mobile di pericolo -che deve essere sempre presente
durante la circolazione- i dispositivi di protezione individuale di cui si parla
devono essere utilizzati solo nelle richiamate circostanze, al di fuori delle
quali non è richiesto che siano presenti a bordo dei veicoli.
Gli Uffici Territoriali
del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il
contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Piscitelli)