(Circolare) | n. 4250M366/2002 (Motorizzazione)
Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2003.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
PROT. N. 4250M366
Allegati n. /
Roma, 19.12.2002
- indirizzi omessi -
Com’è noto, con decreto del 16 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del
28 febbraio 2000, è stato introdotto l’obbligo della revisione periodica dei
motoveicoli e dei ciclomotori.
I tempi e le modalità per l’effettuazione delle operazioni tecniche di revisione
dei suddetti veicoli sono stati demandati ad apposito decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, così come previsto dall’art. 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Al fine di evitare fenomeni di intasamenti e conseguenti disagi per l’utenza è
stato programmato un richiamo graduale dei veicoli a due ruote da sottoporre a
revisione.
In particolare, sulla base di un indagine conoscitiva sul parco circolante
costituito da motocicli e ciclomotori, è stato previsto un periodo transitorio
di tre anni per allineare la periodicità delle revisioni dei motoveicoli e dei
ciclomotori a quella già prevista per le autovetture.
Pertanto, con decreto del 7 dicembre 2000, pubblicato sulla G. U. n. 296 del 20
dicembre 2000, è stato fissato il calendario, per l’anno 2001, delle revisioni
dei motocicli immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982 e dei
ciclomotori il
cui certificato era stato rilasciato entro il 31 dicembre 1982.
Successivamente, con decreto del 14 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273
del 23 novembre 2001, è stato fissato il calendario, per l’anno 2002, per le
revisioni il cui certificato era stato rilasciato entro il 31 dicembre 1993.
Per l’anno 2003, invece, con
decreto del 29 novembre 2002, pubblicato nella G.U.
n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei
ciclomotori è stata allineata a quella prevista per le autovetture.
In particolare, fermo restando quanto già previsto dall’art. 80, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall’art. 1, del
decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408, a partire dall’anno 2003, saranno
sottoposti a
revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:
a) ciclomotori di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile
1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di
idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre
che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui
ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei
requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi
dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri,
mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale
di cui rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli
destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g)
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, a partire dal quarto anno
seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due
anni, sempre che i veicoli in questione
non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della
revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
Per le modalità operative si richiamano i punti 2 (per la domanda di revisione),
3 (per le carte di circolazione ritirate a norma dell’art. 80, comma 14, del
Codice della Strada), 4 (per i controlli tecnici) e 5 (per l’esito
dell’operazione tecnica di revisione)
della circolare n. 1342/LS U.d.G. A32 del 15 dicembre 2000.
Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti e il
controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti dal 1° luglio 2003,
saranno effettuati sulla base delle disposizioni di prossima emanazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)