Circolare Prot. MOT3/3616/M310 del 06/07/2005
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legge 30
giugno 2005, n. 115 recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione”. L’art. 5 di tale
decreto ha previsto modifiche alla normativa in materia di certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori.
Tra le principali novità introdotte, si segnalano:
1. Rinvio al 1 ottobre 2005, del
termine di decorrenza dell’obbligo, per i maggiorenni, di conseguire,
per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2. L’obbligo di cui al punto 1
riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v.
3. La possibilità, per
coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, di ottenere
il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza
esame, previa presentazione, all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei
trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti:
-
attestazione di frequenza del corso rilasciata da scuola guida autorizzata;
- attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
- attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001;
- certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti
per la patente di guida della categoria A.
Si evidenzia che l’istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già
compiuto il diciottesimo anno di età.
4. L’obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli
aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori per esame. Pertanto, sia per le nuove richieste che per quelle in
corso, la documentazione va integrata con la presentazione del certificato
medico. Detto certificato, di data non anteriore a sei mesi, deve essere
rilasciato da uno dei medici di cui all’art. 119, comma 2, del codice della
strada, ovvero da una commissione medica locale per le patenti di guida, nei
casi indicati al comma 4 del medesimo art. 119.
5. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame
del certificato di cui all’oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che
sostengono l’esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per
ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il
certificato medico.
Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l’esame per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver
prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del
Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati
minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l’esame dopo
tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell’obbligo di produrre il
certificato medico, potranno sostenere l’esame ma il rilascio del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del
certificato medico.
6. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa,
non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all’Ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una
patente di guida.
Ulteriori istruzioni saranno tempestivamente comunicate nel caso in cui la legge
di conversione del decreto legge 115/2005 apportasse ulteriori modifiche alla
normativa in materia di guida dei ciclomotori.
Il CED fornirà, con file avvisi, le procedure meccanografiche inerente i
certificati in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini