CICLOMOTORI E CONDUCENTI STRANIERI

 

L’art. 3, paragrafo 5, II° periodo della Convenzione di Vienna:
"nessuna delle parti contraenti può esigere che i conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida"

Si ha CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE quando:

- Il ciclomotore è stato immatricolato in uno stato estero, oppure è munito di contrassegno rilasciato da uno stato estero
- Il proprietario del ciclomotore è residente in uno stato estero
- Il conducente è residente in uno stato estero

Le tre condizioni suddette sono inscindibili, quindi devono verificarsi contemporaneamente, in caso contrario, ossia anche se solo una delle condizioni non si verifica, decade lo status di circolazione internazionale.