fonte: www.vigilaresullastrada.it (commento di Giuseppe Carmagnini)

 

Chiarimenti in merito agli esami per il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

 


Il Ministero, anche per agevolare il conseguimento del titolo per guidare i ciclomotori, integra la circolare protocollo MOT3/4985/M310 del 16 dicembre 2003, disponendo che qualora il candidato non superi l’esame che, si ricorda, consiste nella sola prova teorica costituita da una batteria di 10 quiz a risposta multipla (tre) da risolvere in trenta minuti e per la quale non sono ammessi più di 4 risposte errate (su trenta), questi potrà ripetere la prova senza limitazioni se non quella di effettuarle entro un anno dalla fine del corso.
Proprio per facilitare i candidati che potrebbero essere stati danneggiati dal ritardo con cui si è dato inizio alle sessioni di esame e dal fatto che non tutte le scuole hanno organizzato i corsi o che comunque la chiusura estiva non ha permesso in molti casi di espletare le prove all’interno dell’anno scolastico, è stato concesso di effettuare l’esame a prescindere dal tipo di corso seguito e per questo le prove potranno essere svolte:

  1. sia presso l’istituto scolastico o l’autoscuola dove l’allievo ha frequentato il corso,

  2. sia presso altro istituto scolastico o autoscuola

  3. sia presso un ufficio provinciale del dipartimento per i trasporti terrestri.

Quindi, al fine di permettere l’accesso all’esame al maggior numero possibile di candidati, è consentito, in via eccezionale, a coloro che hanno frequentato il corso presso un istituto scolastico ma che non hanno potuto svolgervi l’esame di sostenerlo direttamente presso un’autoscuola o presso un ufficio provinciale del DTT, presentando la domanda, l’attestazione della frequenza del corso e la prova dei tre versamenti, (da 10,33 euro ciascuno).
Ai respinti deve essere restituita solo l’attestazione di versamento prevista per il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori in quanto non conseguito, mentre ai candidati assenti è consentito richiedere una nuova seduta d’esame sulla base della domanda e dei versamenti già presentati.

Gli esami degli allievi delle autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria seduta d’esame per il conseguimento delle patenti di guida, a condizione che:

  1. la seduta sia complessivamente non inferiore a tre ore

  2. che i turni dei candidati al conseguimento della patente di guida e dei candidati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori siano distinti

  3. che i candidati al conseguimento della patente di guida siano non meno di ventiquattro

  4. che sia rispettato il limite di dodici candidati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore per ogni singolo turno della seduta.

 

IL TESTO DELLA CIRCOLARE

 

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24/6/2004 n. MOT3/2798/M350


In relazione alle richieste di chiarimento pervenute, con riferimento alla circolare indicata in oggetto, si precisa che, in caso di esito negativo della prova d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, un candidato può ripetere più prove senza limitazioni, entro un anno dalla fine del corso, sia presso l'istituto scolastico o l'autoscuola dove ha frequentato il corso, sia presso altro istituto scolastico o autoscuola, sia presso un Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri,
Inoltre, al fine di favorire l'accesso all'esame al maggior numero possibile di candidati, è consentito, in via eccezionale, a coloro che hanno frequentato il corso presso un istituto scolastico ma che non hanno potuto svolgere l'esame presso detta struttura, di sostenere l'esame direttamente presso un'autoscuola ovvero presso un Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della domanda e dei relativi versamenti, nonché della documentazione che attesti la frequenza del corso.
Si conferma, altresì, che ai candidati respinti, conformemente a quanto previsto al paragrafo 4 della circolare indicata in oggetto, deve essere restituita solo l'attestazione di versamento di cui al punto 4 dd D.M 20 agosto 1992, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non viene loro rilasciato. Ai candidati assenti, invece, è consentito richiedere una, nuova seduta d'esame sulla base della domanda e dei versamenti già presentati.
Infine, si fa presente che gli esami degli allievi delle autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria seduta d'esame per il conseguimento delle patenti di guida, a condizione che la seduta sia complessivamente non inferiore a tre ore, che i turni dei candidati al conseguimento della patente di guida e dei candidati al conseguimento de] certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori siano distinti, che i candidati al conseguimento della patente di guida siano non meno di ventiquattro e che sia rispettato il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta.