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QUADRICICLI
(MINI - CAR) E PATENTINO |
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Premesso:
• che i "quadricicli leggeri", anche conosciuti come mini-car o city car, sono
veicoli che, essendo omologati come i ciclomotori, non vengono costruiti con gli
stessi standard degli autoveicoli e quindi non sono soggetti alle prove di
sicurezza e di resistenza strutturale dei veicoli chiusi con abitacolo chiuso;
• che, in realtà, il limite di peso previsto dalla normativa vuole che per
questi veicoli i telai siano costruiti necessariamente con metalli leggeri e che
le carrozzerie, anch'esse votate alla massima leggerezza, siano necessariamente
in materiali plastici o alluminio o simili, quali ad esempio la vetroresina;
• che attualmente circolano in Europa circa 250.000 quadricicli leggeri, di cui
30.000 in Italia, 140.000 in Francia e 32.000 in Spagna;
• che l'età media degli acquirenti di tali veicoli in Europa è, nel 59 per cento
dei casi, di ultra cinquantenni, nel 36 per cento di persone tra i venticinque e
i cinquanta anni, e nel 5 per cento dei casi di persone con un'età compresa tra
i sedici e i venticinque anni;
• che in Italia sono oggi in commercio almeno ben dieci modelli di "quadricicli
leggeri" costruiti da altrettante marche, con vari allestimenti, per un totale
di 30 versioni, e per molte aziende il prodotto in questione viene a
rappresentare un'attività collaterale;
• che di tante marche di quadricicli leggeri che si trovano attualmente in
circolazione nelle strade italiane solo alcune – come la francese Aixam e, delle
italiane, la Grecav e la Lamborghini Ginevra – effettuano prove di stabilità e
crash test come avviene per gli autoveicoli, al fine di garantire un minimo di
affidabilità del prodotto;
• che, in buona sostanza, sono veramente poche le tipologie di "quadriciclo
leggero" che effettuano le prove di sicurezza e di resistenza strutturale
previste per gli autoveicoli, pur trattandosi sempre di veicoli chiusi con
abitacolo chiuso;
• che, in particolare, l'acquisto di tali veicoli sembra rappresentare una
scaltra scelta per tutti coloro che si sono visti ritirare la patente, perchè il
codice della strada infatti non prevede nessuna possibilità di ritirare la
patente e di sottrarre punti a coloro che guidano un quadriciclo leggero,
essendo questo equiparato a un ciclomotore;
• che il Nuovo Codice della Strada stabilisce l'obbligo di munirsi di patentino
anche per i maggiorenni a decorrere dal primo luglio 2005 -a differenza dei
minorenni rispetto ai quali l'obbligo decorre invece dal 1 luglio 2004-ma non
viene previsto al riguardo alcun tipo di sanzione. In particolare, l'articolo
116 comma 1 bis del Nuovo Codice della Strada stabilisce che per guidare un
ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il
certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova
finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis . Il comma 1 ter
dell'articolo in questione stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 2005
l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è
esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida.
Infine l'articolo 116 del Nuovo Codice della strada al comma 13 bis stabilisce
che il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a
euro duemilasessantacinque;
• che in buona sostanza mentre per i minori di età detta omissione è sanzionata
per i maggiorenni non può esserlo non essendo stata prevista alcuna sanzione al
riguardo;
• che l'articolo 140 comma 1 del Nuovo Codice della Strada stabilisce
espressamente che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia
salvaguardata in ogni caso la sicurezza stradale;
• che detto articolo costituisce una norma alla luce della quale possono essere
interpretate tutte le eventuali omissioni del codice della strada per cui se un
soggetto maggiorenne che non ha conseguito il previsto patentino per guidare un
ciclomotore o un quadriciclo leggero, anche se attualmente non è prevista alcun
tipo di sanzione, non può essere considerato un soggetto che si sia comportato
in modo tale da non costituire pericolo per la sicurezza e la circolazione
stradale;
• che, secondo quanto dichiarato dalla stampa nazionale, il termine previsto che
prevede l'obbligo per i maggiorenni non muniti di patenti guida di munirsi di
patentino dal 1 luglio 2005 è stato prorogato ulteriormente;
• che in Francia, in Germania, in Austria, in Belgio, in Olanda e in Portogallo
l'età minima prevista per guidare un quadriciclo leggero è di 16 anni a
differenza dell'Italia che prevede un'età minima di quattordici anni;
• che in Germania la normativa sulla guida quadricicli prevede che il soggetto
abbia conseguito una patente speciale, segnatamente la patente "S", con 12 ore
di formazione teorica e formazione pratica a discrezione della scuola guida;
• che in Austria è invece previsto il conseguimento di un attestato di
formazione che comporta otto ore di formazione teorica e un minimo di 6 ore di
formazione pratica, così come in Francia dove si richiede attestato di
formazione con formazione pratica alla scuola guida;
• che in Italia ai fini del conseguimento del patentino è prevista la sola
formazione teorica alla scuola guida e alla scuola tradizionale;
• che in data 25 maggio 2005, al Parlamento spagnolo, è stata presentata
un'iniziativa politica che innalza l'età minima da 14 a 16 anni per guidare un
ciclomotore o una minicar e servirà una patente di guida con tanto di prove
pratiche;
si chiede di
sapere:
• se corrisponda al vero e quali siano le ragioni per cui il termine previsto
che prevede l'obbligo per i maggiorenni non muniti di patenti guida di munirsi
di patentino dal 1 luglio 2005 sia stato prorogato ulteriormente;
• quali siano i motivi per i quali con le recenti modifiche introdotte al nuovo
codice della strada con il decreto-legge n. 151 del 2003 non sia stato sanato il
vuoto normativo relativo alla disciplina di quadricicli leggeri e, in
particolare, quali provvedimenti si intenda assumere al riguardo;
• come valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'irrogazione di una
sanzione amministrativa non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni che
dal 1 luglio prossimo guidino un ciclomotore o una mini-car senza essere
titolari di patente di guida o di patentino;
• come valuti il Governo l'ipotesi di equiparare ai fini sanzionatori il
patentino alla patente di guida prevedendo le stesse decurtazioni di punti e le
medesime sospensioni;
• come valuti il Governo l'ipotesi che alla sospensione del patentino consegua
anche quella della patente di guida e viceversa onde evitare che gli utenti
della strada possano passare indifferentemente dalla guida di un ciclomotore o
peggio di un quadriciclo leggero- trattandosi questo di un veicolo più
voluminoso- alla guida di un automobile e viceversa senza subire alcun tipo di
penalizzazione;
• come valuti il Governo l'ipotesi di elevare l'età minima ai fini della guida
di un quadriciclo leggero come previsto in altri Pesi europei;
• come valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche dei corsi di
formazione pratica per i minorenni e i maggiorenni sprovvisti di patente di
guida che conseguano il patentino per la guida dei ciclomotori e dei quadricicli
leggeri;
• se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una campagna
informativa che indichi agli utenti, in modo chiaro ed esplicito, il rapporto
economico esistente tra il costo da loro sostenuto per l'acquisto di tali
veicoli e le garanzie di protezione che di fatto si assicurano agli utenti nel
caso in cui si verifichi un incidente stradale;
• se, come e in base a quali criteri gli organismi tecnici designati dalla
competente autorità nella qualità di laboratori di prova per l'esecuzione delle
prove o delle ispezioni in materia di omologazione o di approvazione al fine di
verificare il livello di resistenza strutturale di tali veicoli abbiano eseguito
le prove di impatto, di ribaltamento e di sicurezza dell'impianto elettrico dei
vari tipi di quadricicli leggeri che si trovano attualmente in circolazione in
Italia;
• quali siano tali laboratori o centri di prova;
• se non si ritenga necessario rendere pubblici i risultati di tali verifiche;
• se non si ritenga altresì necessario valutare se i risultati delle verifiche
diano luogo al ragionevole dubbio di modificare, nel pieno rispetto dei principi
dettati dal diritto comunitario in materia di sicurezza stradale, l'attuale
disciplina di omologazione prevista per tali vetture, in modo da renderla in
tutto equivalente a quella prevista per gli autoveicoli.
Sen. Mauro Fabris