Fonte: www.socialpress.it

 

La Corte Costituzionale boccia la Bossi-Fini (2 volte)

giovedì 15 luglio 2004.

Roma. La Corte costituzionale, con due sentenze, e' intervenuta su richiesta di diversi tribunali, dichiarando l' illegittimita' della legge Bossi-Fini sull' immigrazione in due parti essenziali della normativa.

1) E' incostituzionale laddove prevede che il clandestino possa essere espulso dal nostro Paese senza stabilire che il giudizio di convalida del provvedimento del questore debba svolgersi in contraddittorio prima dell'accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Secondo i giudici costituzionali il procedimento di convalida disciplinato dalla disposizione ''non prevede alcuna contestazione o audizione dell' interessato, ne' qualsivoglia forma di contraddittorio o difesa, cosi' da riservare al giudice un 'controllo puramente formale sul decreto'''.

''Inoltre - prosegue la sentenza - il medesimo provvedimento del questore e' immediatamente esecutivo e non e' prevista alcuna forma di opposizione avverso lo stesso, ne' alcuna possibilita' di 'sospensione' da parte dell' autorita' giudiziaria. E' poi escluso - aggiungono i giudici costituzionali - che l' eventuale provvedimento che nega la convalida (o la mancata convalida nelle 48 ore) 'abbia alcun effetto risolutorio (di inefficacia)', e che il provvedimento di convalida sia soggetto 'ad alcuna forma di reclamo o ricorso'''. Manca in definitiva, sempre secondo la Corte, ''un definitivo controllo preventivo di legittimita' e di merito da parte dell' autorita' giudiziaria'' tanto che la convalida del provvedimento del questore puo' intervenire anche ''ad espulsione gia' avvenuta''.

2) E' incostituzionale nella parte in cui prevede l' arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che abbia violato l' ordine di allontanamento dall' Italia entro 5 giorni. La Corte in particolare ha ritenuto illegittimo che l' immigrato possa essere espulso, dopo essere comparso davanti al giudice per la convalida del provvedimento, senza contraddittorio e garanzie di difesa.

Secondo la Corte la norma che impone l'arresto obbligatorio "non trova nessuna copertura costituzionale". Anzi viola due articoli della Carta: l'articolo 3 che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'articolo 13 che legittima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa di provvedimenti che incidono sulla libertà personale solo in casi eccezionali di necessità e urgenza.