fonte www.asaps.it
Autovelox, dietro front!
Multe sempre valide anche senza contestazione
immediata, lo ha stabilito la Cassazione.
Ora sarà molto più difficile presentare un
ricorso per infrazioni ai limiti di velocità
anche se non si é subito
fermati.
Quello dell'autovelox e della sua utilizzazione sembra un balletto senza fine. Questa volta si torna indietro. Saranno meno contenti gli automobilisti dal piedino pesante e più contente invece le amministrazioni locali che hanno vinto una battaglia, nella guerra dei 30 anni della velocità. Solo la certezza e la chiarezza del sistema sanzionatorio rimangono un po' spiegazzate.
Infatti siamo di fronte ad
una nuova svolta nella gestione degli Autovelox: secondo la Corte di Cassazione,
in antitesi con altre precedenti sentenze,
(vedi sentenza
n. 8837 del 28.4.2005) non è necessaria la contestazione immediata
dell'infrazione. A questo punto pensiamo che si riapra quindi tutto il
contenzioso fra automobilisti ed enti pubblici perché di fatto ora è valido
qualsiasi verbale di accertamento di un'infrazione rilevata, anche
nell'impossibilità della contestazione immediata da parte dell'agente
accertatore, se l'apparecchio in uso consente la verifica del superamento del
limite di velocità solo dopo il transito del veicolo.
Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione che ha
accolto il ricorso del Comando di Polizia municipale dell'Unione dei Comuni
della Marrucina contro una sentenza del Giudice di pace che - su ricorso di un
automobilista - aveva annullato il verbale di accertamento con il quale, nel
2001, era stata contestata un'infrazione per il superamento del limite di
velocità nel centro abitato di Orsogna, (Chieti). Ecco quindi che ora sarà più
difficile vincere un ricorso contro una multa.
Secondo la Suprema Corte, in base all'art. 384 del regolamento di esecuzione del
codice della strada, "deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei
casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo
successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza
dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato". Ne
deriverebbe "che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione
dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la
contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta
l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione
deve essere immediata, ma sempre che - prosegue la sentenza - dal fermo del
veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in
modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale
dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile
alcun sindacato giurisdizionale".
Quindi in buona sostanza sono valide tutte le rilevazioni accertate con l'autovelox in genere, anche senza fermo del veicolo e non con il telelaser che si avvale invece del sistema di puntamento frontale, che consente di fermare il mezzo e identificare il conducente, salvo che, come potrebbe essere nel caso in particolare della rete autostradale o delle superstrade, possano derivare situazioni di oggettivo pericolo per l'utente controllato, per gli altri automobilisti in transito e per lo stesso organo di polizia controllore.
La sentenza ha poi
ribadito il concetto di insindacabilità giurisdizionale delle modalità di
organizzazione del servizio
Secondo quanto si è appreso
la sentenza del Giudice di pace (sulla base della quale ha fatto ricorso in
Cassazione l'Unione dei Comuni di Marrucina) al contrario, avrebbe censurato
l'organizzazione del servizio di vigilanza da parte della Polizia municipale. La
Cassazione ha deciso nel merito il ricorso, stabilendo la legittimità della
sanzione amministrativa, rigettando l'opposizione a suo tempo presentata al
Giudice di pace. Dolori anche per l'opponente che è stato condannato alle spese
di giudizio e a fronte dell'importo iniziale di 130 euro della contravvenzione
dovrà ora pagare circa 570 euro.
Ogni tanto anche il sistema della sicurezza prevale su alcune logiche che ultimamente sembravano voler svuotare di efficacia effettiva il sistema dei controlli della velocità. Sistema che andrà pur corretto, verificato e non utilizzato con dominanti logiche di cassa, ma che, non va dimenticato, rimane essenziale per la sicurezza stradale.