Regolamento regionale n.                                                                                           

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.

 

 

 

Articolo 1

(Oggetto)

1.   Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d’adozione e d’addestramento all’uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4.

 

Articolo 2

(Strumenti di autotutela)

1.      Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela  lo spray irritante ed il bastone estensibile.

 

Articolo 3

(Finalità e caratteristiche)

1.   Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

2.      Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell’allegato A del presente regolamento.

 

Articolo 4

(Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela)

1.      Le Amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei Corpi o dei Servizi di Polizia locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di Polizia locale.

2.      Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all’art. 6.

3.      Il Comandante o il Responsabile, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

4.      Il Comandante del Corpo o il Responsabile del Servizio di Polizia locale provvede all’assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia Locale.

 

 

 

Articolo 5

(Registro di carico e scarico)

1.      Nel Regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia locale deve essere prevista l’adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

 

Articolo 6

(Corsi di addestramento all’uso degli strumenti di autotutela)

1.  I corsi di addestramento all’uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell’ambito del programma formativo regionale per la Polizia locale. Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l’uso degli strumenti di autotutela. Copia dell’attestato deve rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

 

Articolo 7

(Programma corso di addestramento all’uso degli strumenti di autotutela)

1.   I corsi di addestramento all’uso degli strumenti di autotutela si articolano in una parte teorica ed in una parte pratica.

2. La parte teorica ha una durata minima di 2 ore durante la quale devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio.

      3.  La parte pratica ha una durata minima di 4 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno  assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti.

 

 

Articolo 8

(Superamento del corso di addestramento)

1.      Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica.

2.      Il corso si intende positivamente superato solo se l’operatore consegue l’idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica.

3.      La prova teorica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla.

4.      La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l’utilizzo degli strumenti su bersagli fissi e mobili, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza ai soggetti colpiti.

 


 

ALLEGATO A

 

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

 

SPRAY IRRITANTE

 

BASTONE ESTENSIBILE

·        Lo strumento deve essere accompagnato da idonea certificazione circa la copertura assicurativa, con massimale illimitato, per responsabilità civile nel caso di infortuni, morte e danni a cose derivanti da anomalie costruttive del prodotto.