Ausiliario del traffico - collaborazione con i Vigili Urbani - legittimità -
fondamento
Notificazione della contravvenzione - contenuto - estremi della rilevata
violazione - indicazione - necessita' - verbale contenente la sottoscrizione
dell'agente accertatore - notificazione - necessita' - esclusione - fondamento -
conseguenze
Con ricorso depositato in data 29.4.1995 B. R. proponeva opposizione a norma
dell'art. 22 Legge n.689/81 alla cartella esattoriale a favore del Comune di
Udine per n. 2 sanzioni pecuniarie del complessivo importo di L. 139.400,
relative ad infrazioni al Cod.Strad. per sosta non autorizzata (art. 7)
dell'autovettura, targata UD 409270, chiedendo la declaratoria della nullità ed
inefficacia di tale cartella esattoriale per non avere ricevuto la notifica del
verbale di accertamento dell'infrazione.
Il Comune di Udine faceva pervenire soltanto informali note difensive.
L'adito Pretore di Udine con sentenza depositata il 15.7.1996 respingeva
l'opposizione del B. anche con riguardo agli ulteriori motivi dedotti nel corso
della discussione ed attinenti alla pretesa irritualità del procedimento di
irrogazione delle sanzioni.
Il detto giudice, dopo aver rilevato preliminarmente che contraddittoriamente
l'opponente negava di avere avuto notizia degli accertamenti della Polizia
municipale ed al contempo riconosceva che la contestazione ha raggiunto il suo
scopo, ancorché per notificazione viziata, considerava che erano stati prodotti
in giudizio le fotocopie - attestate conformi agli originali- dei verbali
relativi alle infrazioni, che, provenienti dal Comandante dei Vigili Urbani, non
sono sottoscritte dallo stesso ed avvertono circa l'accertamento avvenuto su
segnalazione dell'ausiliare del traffico, all'uopo identificato.
Il Pretore, quindi, riteneva che l'indicata sottoscrizione non invalidava la
comunicazione, atteso lo scopo della notifica di portare a conoscenza del
trasgressore il relativo contesto per permettere le difese, tanto che la
notifica ex art. 201 Cod.Strad. non riguarda il verbale ma solo gli estremi
della violazione e che a norma dell'art. 5 quater Legge 15.3.1991 n. 30 era
bastevole l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
dell'atto amministrativo.
Del pari il Pretore considerava non irregolare collaborazione dei cd. ausiliari
del traffico per il rilevamento delle infrazioni, rilevando che la segnalazione
di costoro non era elevata al rango di verbale dei pubblici ufficiali, né
potevano fare da base a tali atti, facenti fede fino a querela di falso (art.
2700 c.c.) bensì non erano dotati di alcuna autorità in ordine alla verità
dei fatti segnalati, che dovevano essere provati dall'ente, che agiva per la
sanzione, con altri mezzi, e ciò con indubbio vantaggio per l'opponente, non
tenuto a contrastare un documento con fede privilegiata. Indi, il Pretore -
sulla scorta della pronuncia delle Sez. Unite della Corte di Cassazione (sent.
n.7821/1995) sottolineava che la mancata stesura della relata di notifica da
parte del funzionario costituiva una mera irregolarità non inficiante la
validità della stessa e così - sulla base della considerazione che la
commissione delle infrazioni non era stata contestata concludeva per il rigetto
dell'opposizione. Contro questa sentenza il B. ha proposto ricorso per la sua
cassazione con sei motivi di censura.
Non si è costituito il Comune di Udine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente si duole per violazione e falsa applicazione della Legge nonché per contraddittorietà della motivazione, formulando:
1. la censura di assoluta carenza di potere con riguardo all'atto di accertamento dei cd. ausiliari del traffico e quindi per l'elevazione della sanzione compiuta dal comandante dei V U., atteso che i detti ausiliari non rientrano tra i soggetti abilitati dall'art. 12 Cod.Strad. e così l'accertamento risulta effettuato da un soggetto assolutamente incompetente ed estraneo alla P.A.;
2. la doglianza di nullità formale del verbale per la mancanza di sottoscrizione, non essendo idonea la indicazione del numero e della qualifica funzionale, atteso l'improprio richiamo all'art. 6 quater Legge n. 80/1991, per cui, peraltro, non era indicato il responsabile dell'immissione dati;
3. la censura di mancanza di autenticità e così di veridicità dell'accertamento da parte dei cd. ausiliari del traffico, che non possono attribuire al loro atto certezza legale fino a querela di falso, con la conseguenza che il Comandante dei V.U. ha emesso l'accertamento della violazione in base ad una comunicazione di un cittadino priva di veridicità e certezza;
4. la doglianza di nullità della notifica della violazione stradale perché priva della relata prescritta dall'art. 149 c.p.c. e dall'art. 12 della Legge 20.11.1982 n. 890 per le notificazioni a mezzo posta, da osservarsi anche dai funzionari dell'amministrazione pubblica;
5. la denuncia di contraddittorietà con riguardo all'avviso di accertamento, che era privo degli elementi richiesti dal citato art. 6 quater Legge n. 80/1991, indicazione della fonte e del responsabile, ritenuta dal Pretore suppletiva della firma autografa;
6. la identica denuncia perché il Pretore, dopo aver affermato che con riguardo alla sussistenza dell'illecito la P.A. doveva dimostrarla con altri mezzi, non avendo fede fino a querela di falso le segnalazioni degli ausiliari, per contro in assenza di attività probatoria così necessaria non aveva accolto il suo ricorso.
Il ricorso con gli esposti motivi non è fondato e va, quindi, rigettato.
Invero, va riconosciuto che la sentenza pretorile ha esattamente giudicato la
legittimità dell'accertamento operato dal Comando dei Vigili Urbani di Udine
per il caso che ne occupa, cioè con la collaborazione di cd. ausiliari del
traffico, che, senza essere investiti di alcuna funzione di polizia, limitano la
loro opera alla rilevazione e segnalazione alle autorità di polizia municipale
delle infrazioni stradali (nella specie: alla durata della sosta autorizzata con
pagamento corrispondente), nel debito riscontro che né siffatta attività, né
il correlativo procedimento di accertamento si pone in contrasto con i disposti
della Legge n. 689/81 né può essere ritenuta abnorme atteso che gli
accertamenti ed i relativi verbali dei pubblici ufficiali al riguardo ben
possono attingere il loro contenuto da segnalazioni e denuncie effettuati da
privati cittadini - senza però, in tal caso, fare fede ex art. 2700 cod.civ.,
fino a querela di falso, come ha esattamente rilevato il Pretore sulla scorta di
un costante indirizzo di questa Corte - e d'altro canto l'indicata attività del
cittadino costituisce una particolare e significativa attività di
collaborazione all'osservazione della legge, che non solo è ben lecita ed
apprezzabile ma anzi in casi di particolare rilevanza delittuosa assume la
valenza di uno specifico obbligo sanzionato penalmente (v. art. 364 cod.pen.).
Peraltro, va considerato che nella sentenza impugnata a tali esatte
argomentazioni si è fatto seguire la conseguente - del pari esatta -
rilevazione che nel procedimento per l'opposizione ex art. 22 Legge n. 689/81,
avendosi un ordinario giudizio di cognizione, la P.A. e l'opponente destinatario
di quell'accertamento - trasfuso nell'ordinanza - ingiunzione impugnata - si
vengono a trovare sullo stesso piano, senza alcun pregiudizio per il secondo,
non tenuto a contrastare un documento di fede privilegiata, restando per contro
alla P.A. di dimostrare con altri mezzi, non con il solo documento o l'asserto
del suo sottoscrittore, la sussistenza di quei fatti che integrano la contestata
violazione.
Ad identica sorte negativa vanno incontro anche quelle ulteriori censure del
ricorrente che afferiscono alla pretesa nullità dei verbali di accertamento
(delle infrazioni stradali) notificatigli in quanto privi della sottoscrizione
dell'organo che li aveva emessi, essendo sufficiente in proposito considerare
che - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare ancorché per
l'omologa normativa del precedente codice della Strada: art. 141 T.U. 15.6.1959
n. 393 (v. sent. 20.11.1975 n. 3883) - la notificazione al contravventore degli
estremi della contravvenzione stradale, per caso di mancata contestazione
immediata, costituisce una semplice operazione amministrativa, ossia
un'attività materiale coordinata al compimento di provvedimenti, priva di
requisiti formali, e non un'autonoma attività di vera e propria contestazione,
da consacrare in un documento sottoscritto dal pubblico ufficiale, tanto chè -
come perspicuamente sottolineato nella sentenza impugnata - al trasgressore a
norma dell'art. 201 Cod.Strad. vanno notificati gli estremi della violazione
rilevata a suo carico e non il verbale vero e proprio con la sua essenziale
sottoscrizione dell'organo che ne sia autore.
Ne consegue che la presenza in calce al documento contenente gli estremi della
contravvenzione di una mera stampigliatura che ne indica l'autore invece della
sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, non impedisce alla
notificazione ne di quel documento di produrre i relativi effetti dovendosi
ancora convenire con la pregnante notazioni che nella sentenza impugnata si è
fatta con riguardo alla validità ed efficacia di quella comunicazione in
funzionale riferimento al relativo scopo di portare a conoscenza del
trasgressore l'esistenza del contesto amministrativo che lo riguarda al fine di
poter predisporre le sue difese ovvero di fruire del beneficio del pagamento
della sanzione ridotta: senza che - va sottolineato debitamente - sia mancata la
necessaria individuazione dell'autorità, da cui quel documento promana.
Peraltro, va considerato che del tutto corretta ed assorbente si rivela
quell'ulteriore autonoma ragione per cui nella sentenza impugnata si è ritenuta
la validità dei verbali di accertamento notificati ancorché mancanti della
sottoscrizione dell'organo emittente. Infatti, l'esatto riferimento nella
sentenza pretorile alla normativa della Legge 15.3.1991 n. 80 ed alla disciplina
approntata dall'art. 6 quater quanto agli atti amministrativi degli enti locali
emessi mediante sistemi informatici, e così alla sufficiente validità della
mera indicazione a stampa del soggetto responsabile, poteva e doveva - ed in
ciò va integrata quella motivazione a norma dell'art. 384 cod.proc.civ. -
trovare più specifica ed esaustiva risposta nella successiva normativa dettata
dall'art. 385 del DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento del nuovo Codice della
Strada) che nell'ultima parte del 3° comma, prevede per i verbali redatti -
come nella specie non è contestato - con sistemi meccanizzati (o di
elaborazione) la notificazione degli stessi con il modulo prestampato recante
l'intestazione dell'ufficio o comando dell'accertatore.
Ne consegue che a completamento della motivazione al riguardo della sentenza
impugnata - e correlativamente per disattendere in radice la censura rivoltale
in proposito del ricorrente - va ritenuto che la contestazione effettuata
mediante la notifica del modulo predisposto con il sistema meccanizzato in
virtù della citata norma è pienamente valida anche nell'ipotesi in cui quel
modulo - sempre che (come, nel caso che ne occupa, non è contestato) contenga
tutti gli estremi della violazione - non sia stato sottoscritto dall'organo
accertatore ma rechi l'intestazione del relativo ufficio o comando, restando in
siffatto caso "de plano" assicurate in funzione della migliore
organizzazione del servizio e della sua speditezza, avute di mira dal
legislatore, le scrutinate finalità della comunicazione con riguardo alla piena
conoscenza ed alla conseguente difesa di colui, cui è contestata la infrazione.
Identicamente infondata è quella ulteriore censura che si rivolge alla sentenza
pretorile per la disconosciuta nullità della detta notificazione (effettuata
dal funzionario a mezzo posta) per la mancanza della relata al riguardo è
bastevole osservare come la sentenza impugnata si è esattamente informata
all'indirizzo di questa Corte che, espresso con la sentenza delle Sezioni Unite
n. 7821 del 19.7.1995, ha ritenuto che la detta evenienza costituisce una mera
irregolarità e non inficia la validità della notificazione, atteso che la
relazione risponde soltanto allo scopo di fornire al notificante la garanzia
della sua effettuazione ma non assolve, nei riguardi del destinatario, ad una
funzione essenziale al procedimento di notificazione stesso (v. ancora da
ultimo, Cass.- 13.3.1996 n. 2099).
Da ultimo anche la censura formulata dal ricorrente con riguardo alla
sussistenza dei fatti (inosservanti della normativa stradale) contestatigli,
ritenuta nella sentenza pretorile, non può essere positivamente considerata.
Invero, al riguardo ricordato che costituisce "jus receptum" che
l'opposizione "de qua" introduce un ordinario giudizio di cognizione
sul fondamento della pretesa della pubblica amministrazione, nel quale le vesti
sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini dell'onere della prova e della
sua ripartizione, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, va
rilevato peraltro che al giudice del merito che nel caso di specie - come si è
indicato - non era in presenza di un documento della P.A. avente fede
privilegiata quanto all'accertamento del fatto contestato, incombeva pur sempre
il dovere - potere di prenderlo in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali
di apprezzamento della prova che la Legge gli attribuisce, valutarlo nel
complesso delle risultanze processuali, ivi comprese la concreta formulazione e
gli eventuali limiti della contestazione ed il contegno processuale
dell'opponente (v. Cass. 1.4.1996 n. 2988).
Orbene, proprio in esatto riferimento a siffatto canone il pretore ha ritenuto
la sussistenza delle infrazioni addebitate all'opponente, considerando che
l'impugnativa di questo si era limitata alla legittimità dell'accertamento e
del relativo procedimento senza porre in discussione la commissione da parte sua
delle infrazioni: con ciò esercitando quei poteri di valutazione delle
risultanze processuali e dei limiti della contestazione e del contegno
processuale dell'opponente (che quest'ultimo non ha neppure censurato nello
specifico aspetto dell'ambito della sua contestazione), anche in debita
corrispondenza del principio che secondo il sistema dettato dall'art. 2697
cod.civ. ogni parte deve provare l'assunto dal quale intende dedurre conseguenze
giuridiche in proprio favore, tuttavia tale onere presuppone la contestazione
esplicita o meno di quanto dedotto dalla controparte, con la conseguenza che i
fatti ammessi ovvero - come nella specie da parte dell'opponente - non
contestati non debbono essere provati, salvo che la Legge non richieda all'uopo
la prova scritta.
In conclusione il ricorso del B. deve essere rigettato, senza che segua
pronuncia sulle spese processuali in mancanza di costituzione della controparte
intimata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso proposto da B. R..