GIURISPRUDENZA 6 aprile 2011
In sostanza in caso di incidente
stradale la copertura assicurativa non scatta in favore dell’automobilista
multato per guida in stato di ebbrezza perché il verbale degli agenti
rappresenta una prova schiacciante. Lo ha affermato la Corte d’Appello di Ancona
che ha accolto il ricorso di una società di assicurazioni che aveva risarcito i
danni causati da un’assicurata coinvolta in un incidente stradale, anche se in
concorso di colpa nella misura graduata del 30%, successivamente multata per
guida in stato di ebbrezza.
La polizza stipulata dall’automobilista prevedeva infatti la carenza della
copertura assicurativa in caso di conducente ubriaco. In primo grado il ricorso
della compagnia non era stato accolto per questo motivo è stata presentata una
successiva istanza che è stata invece accettata dalla Corte Di Appello.
Quest’ultima ha infatti riconosciuto all’impresa assicuratrice il diritto di
rivalsa nei confronti del proprio assicurato nel caso in cui, dagli atti
processuali, emerga la prova inconfutabile che il conducente del veicolo sia
stato multato per guida in stato di ebbrezza.
In sostanza l’assicurazione non è tenuta a risarcire i danni provocati
nell’incidente stradale dall’assicurato che è stato multato per guida in stato
di ebbrezza alcolica e anche nel caso avesse già liquidato i danni, può agire in
ripetizione delle somme pagate nei confronti dell’assicurato e del conducente.