ARTICOLO 146 RESIDUALE RISPETTO AGLI ARTICOLI 6 E 7 CDS
Il Ministero Interno precisa che non è possibile applicare l'articolo 146 per le "ZTL, sensi unici imboccati in senso opposto a quello consentito, ecc"
N.300/A/1/43791/109/16/1 Roma,1 settembre 2003
OGGETTO: Patente a punti. Art.126-bis CdS
Quesito.
- ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
ROMA
Si fa riferimento al quesito di codesto Ufficio di cui alla nota prot.
26157/1218/2002 del 29 agosto 2003 con il quale si chiedeva di conoscere
l’avviso della scrivente Direzione in ordine alla possibilità di applicare la
decurtazione di 2 punti, prevista dalla tabella allegata all’art. 126-bis CdS,
per la violazione della segnaletica che, ai sensi dell’art. 7 CdS, delimita le
zone a traffico limitato.
In particolare, la questione rappresentata appare essere incentrata sulla
portata da attribuire alla norma dell’art. 146 comma 2° e sulla definizione
dell’ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste da cui consegue, quale
effetto immediato ed automatico, l’applicazione della decurtazione di punteggio.
In proposito, questo ufficio ritiene che la portata del richiamato art. 146
comma 2° C.d.S sia del tutto residuale poiché la norma deve essere
necessariamente valutata nel più ampio contesto normativo del codice della
strada e delle norme di comportamento che la segnaletica impone ai conducenti.
Infatti, la norma dell’art. 146 comma 2, prevede la possibilità di applicare una
sanzione solo per quei comportamenti contrastanti con gli obblighi o le
limitazioni imposte dalla segnaletica stradale che non siano già oggetto di
sanzione da parte di altre norme del codice della strada.
Ciò appare espressamente chiarito dall’ultima parte dello stesso comma 2° del
citato art.146, secondo cui sono fatte salve dall’applicazione della sanzione di
cui trattasi tutti i comportamenti già puniti dagli artt.6, 7 e 191 C.d.S tra i
quali rientrano le violazioni riguardanti la segnaletica verticale collocata con
ordinanze degli enti proprietari delle strade e quella posta a protezione dei
pedoni.
Sembra evidente inoltre che la sanzione in oggetto non possa applicarsi neanche
per le violazioni riguardanti la segnaletica di precedenza, già oggetto di più
specifica sanzione da parte dell’art. 145 C.d.S né per le violazioni riguardanti
i cartelli di divieto di sorpasso, che trovano una disciplina autonoma nell’art.148,
né, infine, per le violazioni dei cartelli di divieto di sosta che trovano
autonoma disciplina negli articolo 6, 7, 157 ed 158 C.d.S. Alla stessa
conclusione si giunge per quanto riguarda i segnali luminosi del traffico che
sono oggetto di una specifica disciplina da parte dell’art. 146 comma 3° C.d.S
nonché dei segnali collocati in prossimità dei passaggi a livello, considerati
dall’art. 147 C.d.S.
Sulla base di queste considerazioni e di un’accurata ricognizione delle norme
che si interessano dell’argomento, sembra potersi concludere che la sanzione
dell’art. 146 comma 2° sia applicabile solo per la violazione delle indicazioni
dalla segnaletica stradale collocata al di fuori di un’ordinanza di
regolamentazione del traffico emanata dall’ente proprietario della strada ai
sensi degli artt.6 e 7 e, cioè, solo per la segnaletica stradale orizzontale non
avente carattere immediatamente complementare rispetto quella verticale imposta
con la stessa ordinanza ovvero della segnaletica temporanea collocata in
prossimità di cantieri stradali o altre situazioni eccezionali in assenza di una
specifica ordinanza di regolamentazione.
Quanto sopra premesso, la scrivente Direzione ritiene che sia escluso che
dall’applicazione di altre norme riguardanti la segnaletica stradale, ed in
particolare delle violazioni di segnaletica stradale che, ai sensi dell’art 7
CdS, delimita le Zone a Traffico Limitato nei centri abitati, possa prodursi la
decurtazione di punteggio ai sensi dell’art.126 bis C.d.S.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Piscitelli)