ARTICOLI MODIFICATI DEL CODICE DELLA STRADA
IN GRASSETTO QUANTO MODIFICATO O AGGIUNTO
ART 6
comma 4 lettera e)
prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio (6);
ART 7
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
ART 9
Competizioni sportive su strada
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78
ART. 9 bis
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78
ART. 10
Trasporti eccezionali
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso,le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
ART. 15
Dellacostruzione delle strade
Atti vietati
f)
gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare
e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento
3-bis.
Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400
4 Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del
ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
ART. 23
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
5. Quando
i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili
da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata
al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferroviario dello Stato, previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. All'interno dei
centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni
hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. E’
vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e
relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che
non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti
servizi o indicazioni agli utenti purchè autorizzati dall'ente proprietario
delle strade.
Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e
delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate
dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni
stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Sono inoltre
consentiti, purchè autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e
alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli
di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse
turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il
decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico
interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (5)
13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.
ART. 24
Pertinenze delle strade
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale,le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero,se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.
ART. 34 bis
ABROGATO
ART. 38
Segnaletica stradale
3 E’ ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
13 I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
ART. 41
Segnali luminosi
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito
ART. 46
Nozione di veicolo
1 Ai fini
delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di
qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano
nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti
stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le
vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore
ART. 59
Veicoli con caratteristiche atipiche
1 Sono
considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o
multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonchè gli
altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra
quelli definiti nel presente capo.
ART. 62
Massa limite
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità
ART. 77
Controlli di conformità al tipo omologato
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma,ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
ART. 79
Efficienza dei veicoli a motore e rimorchi
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 ad Euro 311,00. La misura della sanzione e' da euro 1.088 a euro 10.878 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
ART. 80
Revisioni
14 Ad
esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola
con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 ad Euro
624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una
volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero
nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione. L'organo accertatore annota sul documento di
circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione
della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di
recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali
ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in
attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della
violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione
delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
ART. 85
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che
regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio
di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
ART. 92
Estratto dei documenti di circolazione o di guida
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile nè reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
ART. 94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
4-bis.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorchè
diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una
variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino
la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in
favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonchè della
registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione ‘ ritirata immediatamente da chi accerta le
violazioni previste nel comma 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Articolo 94-bis
Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà
di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo
97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o
cointestazione simulate o che eludano o
pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un
veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il
rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal
medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si
applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si
riferisce
l'operazione, nonchè al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma
1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla
cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma
1, lettera b), e 226, comma 5.
In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta
su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni
di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con
particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in
relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per
l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica
che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1.
ART. 95
Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
ART. 96
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.
ART. 97
Circolazione dei ciclomotori
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 389 a euro 1.559.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
ART. 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
3-bis.
Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate
contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di
trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione
con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione
dalla circolazione
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati
di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
ART. 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1 La parte
interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente
titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni,
la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprietà e la carta di circolazione L'ufficio del P.R.A.
ne da immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta
di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono
stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e
Direzione generale della M.C.T.C..
ART. 114
Circolazione su strada delle macchine operatrici
8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
ART. 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1-bis. Ai
minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di
guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di
qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza
specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purchè
accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o
superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da
parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio
dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida
accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver
effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno
quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione
notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può
prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia
l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un
apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche GA. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo.
L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o
con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma
1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato
commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente
codice, sono previste le sanzioni amministrative
accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca
dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione
si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili.
Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a
fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si
applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può
essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di
visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo
le modalità stabilite nel regolamento;(7)
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato,
anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento, con
oneri a carico del richiedente.(7)
2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, volta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
ART. 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
11-bis. Gli
aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono
frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il
rilascio del certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani
che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria
possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le
istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di
verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura
dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche,
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista
dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi
dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo
è svolta una
lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del
conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno
superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo
sono tenuti a superare, previa idonea attivit�
di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore.
Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
Art. 117
Limitazioni alla guida
2-bis Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
ART. 119
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purchè abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-ter.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio
della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita
certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti
clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate
le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve
essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c)
e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione
della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonchè da
coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le
relative spese sono a carico del richiedente;
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto
dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico
rilasciato da un medico di fiducia.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
ART. 120
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116
1 Non
possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad
eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti
destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis,
comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non
possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata
per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del
quarto periodo del medesimo comma..
2 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto
provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di
tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al
primo periodo del medesimo comma 1.
ART. 121
Esame di idoneità
8. La
prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese
dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 122
9 A partire dal 1 gennaio 1995 la prova pratica di guida, con esclusione di
quella per il conseguimento di patente della categoria A, va in ogni caso
effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (1)
10 Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova
deve trascorrere almeno un mese. (1)
11 Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non
oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di
validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di
detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica
di guida.
ART. 122
Esercitazioni alla guida
1 A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.
Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge...........
Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ART. 126 bis
Patente a punti
4. Fatti salvi
i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza
ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti
pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di
specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.La
riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. (5) A tale
fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per
il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei
corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente
con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della
violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo
di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve
sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima
violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due
violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui
all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della
patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo
indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. (1)
6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
ART. 128
Revisione della patente di guida
1-bis. I
responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati
a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La
successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui
al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa
che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1
quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha
determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la
violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
1-quater. è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma
1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una
violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei
termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater
è
sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli
accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno
successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad
accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un
ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo
alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei
citati commi da 1 a 1-quater
3 Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
ART. 136
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea
6. A
coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più
in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18
dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con
certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del
conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno
Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai
commi 15 e 17 dell'articolo 116.
ART. 142
Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
9.
Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779
a euro 3.119. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis.
I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei
limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego
di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso
l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o
agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi
12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi
dalla Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella Regione
nella quale sono stati effettuati gli accertamenti
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti
dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali , ivi comprese
la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti, nonchè al potenziamento
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto
della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di
pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno
precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al
comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come
risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi
realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti
per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma
12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non
trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i
predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia
riscontrata una delle predette inadempienze.
ART. 152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. I veicoli a
motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli,
tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1,
paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva
2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche
durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di
posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le
luci d'ingombro. Fuori dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo
dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il
veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di
uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
1-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
ART. 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
7-bis. E’ fatto
divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta
o fermata del veicolo, allo scopo di
mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso;
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 200 a euro 400.
ART. 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
5. Chiunque
viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a
euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311
per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti
veicoli
ART. 171
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
ART. 172
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza.
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
ART. 174
Durata della
guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di
cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai
sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al
citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione
provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere
sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di
controllo installati sui veicoli, nonchè attraverso i documenti di cui al comma
2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200
a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di
riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto
dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro
350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda
il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero
minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di
durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento
il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono
rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle
interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della
copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro
1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sè o tiene in modo
incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di
servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale
ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri
membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal
regolamento (CE) n. 561/2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro
temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di
interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo
sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo
necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o
l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le
interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per
ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il
conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di
circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola
durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a
euro 7.078, nonchè con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di
interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea,
se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le
sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la
contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per
l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della
commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in
Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in
conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al
trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito
di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a
suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa
incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la
autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I
provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente
articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in
conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
ART. 176
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
22 Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
ART. 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
1 L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonchè la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
ART. 178
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
1. La durata
della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non
muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle
disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR),
concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976,
n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i
conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di
servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma
1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati
dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo,
anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere
sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di
controllo installati sui veicoli, nonchè attraverso i documenti di cui al comma
2.
4. Il conducente che supera l a durata dei periodi di guida prescritti
dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200
a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di
riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto
dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica
la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10
per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento
rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero
minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di
durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250
a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a
euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono
rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo,
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio
previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si
applica a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato il
libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri
membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo
di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano
le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai
commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono
commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la
decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174
si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che
consente di effettuare trasporti internazionali
ART. 179
Cronotachigrafo e limitatore di velocità
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 779,00 ad Euro 3.119,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso
ART. 180
Possesso dei documenti di circolazione e di guida
5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
ART. 182
Circolazione dei velocipedi
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge)
ART. 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave
reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
c) con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato, la durata della sospensione della patente di guida
è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero
di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata
la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del
veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,
le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo
186-bis sono raddoppiate ed
è disposto il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che
provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto
previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente
articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. è fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilitè, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
ART. 186 bis
(Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).
- 1. è
vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di
queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre
anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli
articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli
articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva
totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di
autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande
alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0
(zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il
conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un
incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli
illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste
sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo
186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un
terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla
lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri
conducenti di cui al medesimo comma. E’ fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2
dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo
186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è
punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo,
aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo
precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca
del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186,
comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è
disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del
citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due
anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e
non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di
guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il
conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del
compimento del ventunesimo anno di età.
ART. 187
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. è fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
2-bis. Quando
gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha
altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i
conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti
clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del
cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di
polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga
e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione
degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli
strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire
la neutralità finanziaria di cui al presente periodo, il medesimo decreto può
prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,
anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo
orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il
prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero
qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attività
di rilevamento e di soccorso.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. (1) (2)
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonchè nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
ART. 189
Comportamento in caso di incidente
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
ART. 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.
ART. 200
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1 Fuori dei
casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando
è possibile,
deve essere
immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido
al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche
le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che
può
essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria
descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.
Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
ART. 201
Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis)
accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146,
170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e'
avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve
contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma
1-bis non
è necessaria la
presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati
ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e fuori dai centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
(Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in merito alla riduzione da 150 gg ai nuovi si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge di modifica).
ART. 202
Pagamento in misura ridotta
2-bis. In
deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142,
commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore
al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e
178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di
categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di
persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.
L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e
ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia
del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma
2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una
somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da
cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a
spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai
sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.
ART. 202 bis
Rateazione delle sanzioni pecuniarie
1. I soggetti
tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più
violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo
superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono
richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al
presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo
da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di
cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la
violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo
periodo del comma 1 dell'articolo 208. è presentata al presidente della giunta
regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui
la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della
somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del
pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro
2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera
euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro
5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle
somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso
previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla
data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione
dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al
prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui
all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio
o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla
presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo
adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui
al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la
determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del
provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201.
Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della
decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente
articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma.
L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al
citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui
dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende
l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In
caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le
disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo
provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del
presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui
ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è
adottato entro il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si
applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo.
ART. 204 bis
Ricorso al giudice di pace
3. Il
ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono
notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato
indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo
di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono
intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della
notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero.
Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato,
l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal
deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il
giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella
prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il
provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con
ricorso in tribunale
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
4-bis. La
legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al
prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari,
ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a
regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da
funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai
sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da
funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo
della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente
eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a
vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le
modalità
di pagamento da questa determinate
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo
per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che
superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare una sanzione inferiore al
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla
patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di
cui all'articolo 205. (1)
9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.
ART. 207
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
3. In mancanza
del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo
amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo
è affidato in
custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di
proprietà dei cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente
di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.
ART. 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
3-bis. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono
annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle
quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al
secondo periodo del comma 1
‘ destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale,
relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia
locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di
cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità
ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.
Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50
per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti
di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e
alla sicurezza stradale, nonchè a progetti di potenziamento dei servizi notturni
e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e
all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
ART. 214 ter
Destinazione dei veicoli confiscati
1. I veicoli
acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato
ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e
187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano
richiesta, prioritariamente per attivita finalizzate a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al
periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti
in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è
disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è
comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle
iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati
ART.218
Sanzione accessoria della sospensione della patente
2. L'organo che
ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro
cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.
Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la
patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di
guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno,
adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti
impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi
pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che
avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni
singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla
gravità della violazione commessa, nonchè al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle
motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa
documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta
istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un
numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente
reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e
numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla
ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì
comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del
ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da
parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della
patente può essere concesso una sola volta
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della
medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima
violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai
sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il
numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma
2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente,
l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il
prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L'avvenuta restituzione
è comunicata
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida,
che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione
ai sensi dell'art. 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma
2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il
permesso
è stato
concesso,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.842,00 ad euro 7.369,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca
della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si
applica la confisca amministrativa del veicolo.
Articolo 218 bis
Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.
1. Salvo che
sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla
data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una
violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata
della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata
per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di
categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si
applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente
titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la
patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita
successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui
ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di
categoria B.
ART. 219
Revoca della patente di guida
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori nè possono condurre tali veicoli
3-ter.
Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di
cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del
reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b)
e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo
2119 del codice civile.
ART. 219 bis
Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida
1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della
patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di
ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità
alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero
alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le
procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il
periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni
amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le
disposizioni dell'articolo 126-bis. (2)
2. Se il conducente
è persona
munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice,
sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della
sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni
amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse
alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In
tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.
ART. 223
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
Nelle ipotesi
di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo
accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette,
unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o
ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due
anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è
comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle
ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della
patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di
contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove
sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre
anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale,
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto
indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
ART. 224 ter
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
1. Nelle
ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione
procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto
compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto,
entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio
comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo
della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai
soggetti di cui all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del
giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca
amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente
codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore
della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per
trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto
compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della
pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto,
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di
polizia competente affinchè disponga il fermo amministrativo del veicolo ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di
cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il
comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione,
verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e
214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero,
nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o
l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale
ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio
disposto ai sensi del citato comma 3
NOTA: Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.