Art. 17 commi 132 e 133 L. 127/97 - natura integrativa e derogativa rispetto agli artt. 11 e 12 C.d.S. - eccezione di incostituzionalità in riferimento all'art. 97 Cost. - infondatezza

L'art. 17, comma 132 e 133 della legge 15 maggio 1997 n. 127 ha determinato una sopravvenuta regolamentazione normativa della fattispecie contemplate dagli articoli 11 e 12 del Codice della strada, avente funzione parzialmente integrativa e derogativa della legge anteriore, mediante la quale è stata inserita una nuova categoria di persone svolgenti funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni alla disciplina della circolazione stradale comunemente denominata "ausiliari del traffico". I due precetti normativi si integrano reciprocamente e non sussiste alcun contrasto logico tra la norma di legge anteriore e la norma di legge posteriore che necessariamente deve derogare ai limiti dei requisiti soggettivi altrimenti considerati come rilevanti per dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Non si richiede più, dunque, l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni, previsto dal comma 2 dell'articolo 23 del Regolamento al C.d.S. in ragione della ammissione all'espletamento dei servizi di polizia stradale di personale dipendente di società private prevista dalla legge posteriore. Non sussiste alcun problema di gerarchia di fonti normative nel caso di specie perché entrambi i testi normativi costituiscono atti di normazione primaria e non vige alcun principio di inderogabilità della legge anteriore.
Pure la nozione di specialità esula dalla questione se si considera che la legge 127/97 comprende nell'art. 17 una serie di disposizioni specifiche riferite a diverse materie e nella norma giuridica soggetto di interpretazione derogativa ed innovativa rispetto alla legge speciale anteriore si introducono elementi particolari e specializzanti, tali da escluderne il carattere generale.
Neppure si può ravvisare una illegittimità costituzionale della nuova legge in relazione all'articolo 97 della Costituzione in tema di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di competenze, attribuzioni, responsabilità, essendo riservata la competenza della procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio agli uffici ed ai comandi a ciò preposti, come nel caso in questione al Dipartimento del Comune di Roma, U. O. Contravvenzioni.
Anzi, una corretta interpretazione delle norma costituzionale esclude l'identificazione assoluta del pubblico ufficiale, munito di poteri autoritativi e certificativi, nel pubblico funzionario dipendente da una amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale.
Lo stesso articolo 357 c.p., così come modificato dalla legge n. 86 del 1990 e n. 182 del 1992, stabilisce che la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, dipendenti pubblici o semplici privati, i quali esercitano poteri autoritativi e certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico. Si appalesa, quindi, nella presente disciplina normativa in materia di poteri conferiti ed esercitati dai dipendenti delle società di gestione di parcheggi e concessionarie del Comune, assolutamente inconferente ed inesatto ogni richiamo a vincoli normativi in ordine alla pretesa esigenza di una posizione soggettiva di dipendenza della pubblica amministrazione del pubblico ufficiale competente ad esercitare funzioni di disciplina della circolazione stradale e di accertamento delle violazioni nei limiti rigorosamente predeterminati dalla legge 127/97.
Nella realtà detti riferimenti normativi o risultano assolutamente generici ed inconcludenti, tali da dimostrare una carenza di serietà nella illustrazione dei motivi di opposizione, ovvero si fondano su interpretazioni di norme costituzionali o di norme ordinarie manifestamente illogiche ed astratte rispetto al significato reale delle disposizioni esaminate, perfettamente desumibile dal contenuto terminologico evidenziante una precisa volontà del Legislatore, inserita in un più ampio complesso normativo comprendente pure il testo della norma particolare.
In conclusione, le ragioni giuridiche esposte dall'opponente per contestare l'esercizio della funzioni attribuite dal comma 132 non possono essere condivise perché si pongono in contrasto con i canoni interpretativi della legge stabiliti dall'art. 12 delle Preleggi, i quali consentono di convergere verso un'interpretazione univoca, esauriente e persuasiva in ordine alla potestà della nuova categoria di soggetti ad esercitare poteri autoritativi e certificativi, alla stregua dei funzionari di vigilanza urbana inquadrati negli uffici comunali e degli altri soggetti già abilitati ai sensi degli articoli 11 - 12 del Nuovo Codice della Strada.