Art. 17 commi 132 e 133 L. 127/97 - natura integrativa e derogativa rispetto
agli artt. 11 e 12 C.d.S. - eccezione di incostituzionalità in riferimento
all'art. 97 Cost. - infondatezza
L'art. 17, comma 132 e 133 della legge 15 maggio 1997 n. 127 ha determinato una
sopravvenuta regolamentazione normativa della fattispecie contemplate dagli
articoli 11 e 12 del Codice della strada, avente funzione parzialmente
integrativa e derogativa della legge anteriore, mediante la quale è stata
inserita una nuova categoria di persone svolgenti funzioni di prevenzione ed
accertamento di violazioni alla disciplina della circolazione stradale
comunemente denominata "ausiliari del traffico". I due precetti
normativi si integrano reciprocamente e non sussiste alcun contrasto logico tra
la norma di legge anteriore e la norma di legge posteriore che necessariamente
deve derogare ai limiti dei requisiti soggettivi altrimenti considerati come
rilevanti per dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Non si richiede più, dunque, l'inquadramento organico nei ruoli
dell'amministrazione interessata da almeno tre anni, previsto dal comma 2
dell'articolo 23 del Regolamento al C.d.S. in ragione della ammissione
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di personale dipendente di
società private prevista dalla legge posteriore. Non sussiste alcun problema di
gerarchia di fonti normative nel caso di specie perché entrambi i testi
normativi costituiscono atti di normazione primaria e non vige alcun principio
di inderogabilità della legge anteriore.
Pure la nozione di specialità esula dalla questione se si considera che la
legge 127/97 comprende nell'art. 17 una serie di disposizioni specifiche
riferite a diverse materie e nella norma giuridica soggetto di interpretazione
derogativa ed innovativa rispetto alla legge speciale anteriore si introducono
elementi particolari e specializzanti, tali da escluderne il carattere generale.
Neppure si può ravvisare una illegittimità costituzionale della nuova legge in
relazione all'articolo 97 della Costituzione in tema di buon andamento ed
imparzialità dell'amministrazione di competenze, attribuzioni, responsabilità,
essendo riservata la competenza della procedura sanzionatoria amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio agli uffici ed ai comandi a ciò
preposti, come nel caso in questione al Dipartimento del Comune di Roma, U. O.
Contravvenzioni.
Anzi, una corretta interpretazione delle norma costituzionale esclude
l'identificazione assoluta del pubblico ufficiale, munito di poteri autoritativi
e certificativi, nel pubblico funzionario dipendente da una amministrazione
statale, regionale, provinciale, comunale.
Lo stesso articolo 357 c.p., così come modificato dalla legge n. 86 del 1990 e
n. 182 del 1992, stabilisce che la qualifica di pubblico ufficiale deve essere
riconosciuta a quei soggetti che, dipendenti pubblici o semplici privati, i
quali esercitano poteri autoritativi e certificativi, disgiuntamente e non
cumulativamente considerati nell'ambito di una potestà regolamentata dal
diritto pubblico. Si appalesa, quindi, nella presente disciplina normativa in
materia di poteri conferiti ed esercitati dai dipendenti delle società di
gestione di parcheggi e concessionarie del Comune, assolutamente inconferente ed
inesatto ogni richiamo a vincoli normativi in ordine alla pretesa esigenza di
una posizione soggettiva di dipendenza della pubblica amministrazione del
pubblico ufficiale competente ad esercitare funzioni di disciplina della
circolazione stradale e di accertamento delle violazioni nei limiti
rigorosamente predeterminati dalla legge 127/97.
Nella realtà detti riferimenti normativi o risultano assolutamente generici ed
inconcludenti, tali da dimostrare una carenza di serietà nella illustrazione
dei motivi di opposizione, ovvero si fondano su interpretazioni di norme
costituzionali o di norme ordinarie manifestamente illogiche ed astratte
rispetto al significato reale delle disposizioni esaminate, perfettamente
desumibile dal contenuto terminologico evidenziante una precisa volontà del
Legislatore, inserita in un più ampio complesso normativo comprendente pure il
testo della norma particolare.
In conclusione, le ragioni giuridiche esposte dall'opponente per contestare
l'esercizio della funzioni attribuite dal comma 132 non possono essere condivise
perché si pongono in contrasto con i canoni interpretativi della legge
stabiliti dall'art. 12 delle Preleggi, i quali consentono di convergere verso
un'interpretazione univoca, esauriente e persuasiva in ordine alla potestà
della nuova categoria di soggetti ad esercitare poteri autoritativi e
certificativi, alla stregua dei funzionari di vigilanza urbana inquadrati negli
uffici comunali e degli altri soggetti già abilitati ai sensi degli articoli 11
- 12 del Nuovo Codice della Strada.