Fonte: www.ania.it
CID - Convenzione Indennizzo Diretto
La CID (Convenzione
Indennizzo Diretto) nasce il 15 maggio 1978 e prevede una procedura semplice e
rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale
direttamente dal proprio assicuratore invece che dall’assicuratore del veicolo
responsabile.
Per poter usufruire della procedura CID è necessario che:
- l’incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori
e le macchine agricole);
- sia stato utilizzato per la denuncia del sinistro il modulo blu
(constatazione amichevole d’incidente) firmato da entrambi conducenti.
Rispetto a tutte le informazioni riportate sul modulo blu, alla procedura di
indennizzo diretto sono sufficienti solo i seguenti dati:
1. nomi degli assicurati;
2. nomi delle compagnie di assicurazione (da rilevare sul contrassegno esposto
sul parabrezza);
3. targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro;
4. circostanze del sinistro desumibili dalla casistica indicata al centro del
modulo o dal grafico dell’incidente;
5. firme dei conducenti.
Se ricorrono queste condizioni, il danneggiato deve consegnare una copia del
modulo al proprio assicuratore mettendo a sua disposizione il proprio veicolo
per la perizia. Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di
valore.
L’assicuratore deve periziare i danni entro 10 giorni e pagare il corrispettivo
entro i 15 giorni successivi.
Se non c’è accordo sull’entità dei danni, l’assicuratore paga la somma da lui
stimata (offerta di risarcimento) e l’assicurato, dopo l’incasso, può ancora
rivolgersi, per la differenza pretesa, allo stesso assicuratore od a quello del
responsabile.
A partire dal
1° giugno 2004
la procedura CID
sarà applicabile anche
in presenza di sinistri in cui vi siano danni alle persone
(fino ad oggi esclusi dall’indennizzo diretto) a bordo del veicolo assicurato
(conducente e passeggeri) nonché agli oggetti di loro proprietà trasportati a
bordo del veicolo stesso.
Per poter beneficiare dell’indennizzo diretto delle lesioni è necessario che:
- il veicolo sul quale viaggiava il ferito abbia subito danni;
- per ogni ferito, il valore economico del danno alla persona non sia superiore
a 15.000 euro;
Nell’ambito di tale importo rientrano i danni di natura biologica, morale e
patrimoniale, le spese mediche e i danni alle cose trasportate appartenenti al
medesimo soggetto.
L’esistenza di feriti può risultare dal modulo blu, dal foglio aggiuntivo della
denuncia di sinistro oppure può essere rilevata in un secondo momento dietro
espressa denuncia del danneggiato.
L’assicuratore deve periziare i danni alla persona entro 30 giorni
dall’acquisizione della certificazione di guarigione clinica con o senza postumi
permanenti e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi.
Complessivamente 45 giorni rispetto ai 90 previsti dalla legge.
La determinazione dell’indennizzo per il danno alla persona viene effettuata con
riferimento ai parametri stabiliti dal legislatore: tabelle di valutazione
medico legale di cui al D.M. 31 luglio 2003 e tabelle economiche previste dalla
legge 5 marzo 2001 n. 57.
Trattandosi di una Convenzione basata sull’indennizzo diretto dell’assicurato
danneggiato, non è previsto l’intervento di intermediari nella trattazione del
danno.
Il danneggiato ha pertanto due possibilità in caso di incidente:
- rivolgersi al proprio assicuratore per essere indennizzato
direttamente;
- rivolgersi all’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro secondo le
modalità stabilite dalla legge.
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MODELLO
CID BLU file pdf |
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