Fonte www.ilvigileurbano.it

Modifiche alle procedure di alienazione per i veicoli sequestrati dall'autorità giudiziaria (Finanziaria 2005)

I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.

314. All’alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio giudiziario competente.

316. Il provvedimento di alienazione è comunicato all’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento delle relative iscrizioni.

318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfetario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall’anno 2006.

321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.