Circolare Ministero dell'interno 28/10/2008 prot.557/PAS.14556.13500 (18)

DL 117/2007 convertito nella L. 160/07 - Divieto di somministrazione alcolici ed obbligo dì esposizione delle tabelle - Quesiti

Con la nota indicata a margine codesta Confederazione ha trasmesso una richiesta di chiarimenti in relazione alle nuove disposizioni contenute all'art. 6 del DL 117/2007 convertito nella L. 2 ottobre 2007 n. 160. In particolare è sfato chiesto di precisare l'ambito di applicazione della norma richiamata in relazione all'individuazione delle attività di intrattenimento e alle caratteristiche degli strumenti di rilevazione del tasso alcolico di cui devono dotarsi i pubblici esercizi interessati ali'applicazione delle nuove disposizioni.

Al riguardo si fa presente che con circolare di questo Dipartimento prot.557/PAS.568.13500.B(18) è stato chiarito che l’intrattenimento oggetto della disciplina in argomento è quello che viene svolto, secondo la previsione normativa, con qualsiasi modalità e in qualsiasi.

L'individuazione dell'attività di intrattenimento, come specificazione integrativa della categoria degli spettacoli, prima destinatario degli obblighi imposti, è funzionale alla ratio legis di sottoporre le modalità di somministrazione di bevande alcoliche a regole preventive che limitino le situazioni di pericolo che da questa possono insorgere.

Pertanto la somministrazione di bevande alcoliche in esercizi nei quali la frequentazione dei clienti non si limiti al tempo necessario per soddisfare le (sole) esigenze di ristorazione, ma possa essere prolungata dalla volontà o dall'intento di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento, ivi compreso quella dell'ascolto di musica registrata su qualsiasi supporto, realizza appieno, ad avviso di questo Dicastero, la fattispecie precettiva introdotta dal citato art. 6.

L’interesse protetto è, infatti, quello di limitare gli effetti di pericolo conseguenti all'uso di bevande alcoliche in occasione di frequentazioni di locali pubblici, che si protraggano nel tempo per assistere a spettacoli o a intrattenimenti che ivi vengano forniti ai clienti laddove tanto la partecipazione all'intrattenimento quanto il prolungarsi della permanenza degli avventori sia in diretto (evidente) rapporto con il consumo di bevande alcoliche.

Per quanto concerne l'obbligo di assicurare che all'uscita del locale sia possibile effettuare volontariamente da parte dei clienti un alcol - test, si precisa preliminarmente che scopo del legislatore è quello di promuovere comportamenti responsabili da parte degli utenti della strada, che prima di mettersi alla guida all'uscita di un locale avranno la possibilità di verificare il proprio tasso alcolico.

L'esecuzione del test, pertanto, risponde a finalità diverse da quelle sottese alle disposizioni del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza; ne consegue che il test non deve fornire prova legale dello stato di ebbrezza ai fini della legittimità della successiva contestazione per la violazione dell'art. (186 NdA) C.d,S. Inoltre, la misurazione viene eseguita con modalità del tutto diverse da quelle previste dal Codice della Strada, in quanto la stessa viene effettuata direttamente dall'avventore e non da un agente deputato al controllo.

Tanto premesso, con riguardo all'individuazione dei requisiti tecnici che i dispositivi di misurazione devono possedere, si fa presente che non rientra tra le competenze di questo Dicastero precisare le caratteristiche che gli stessi devono possedere, dovendosi al riguardo esprimere l'Istituto Superiore della Sanità.

Il citato Ente, peraltro, ha manifestato la propria disponibilità ad avviare una sperimentazione dei dispostivi diversi da quelli omologati dai Ministero dei Trasporti e che sono utilizzati dalle Forze di Polizia durante l'attività di controllo dei conducenti di autoveicoli sulle strade, al fine di verificarne l'affidabilità