Accesso ai dati personali e riconoscimento - Se la persona è conosciuta può non esibire il documento di identità
Newsletter Autorita’ Garante per la Protezione dei dati personali N. 185 del 29 settembre - 5 ottobre 2003
Accesso ai dati personali e riconoscimento
Se la persona è conosciuta può non esibire il documento di identità
Si può chiedere di accedere ai propri dati personali senza bisogno di esibire un
documento di riconoscimento, se chi detiene i dati ha la possibilità di
accertare l’ identità dell’ interessato attraverso la conoscenza personale o
altri concreti elementi.
Il principio, già affermato in passato dall’ Autorità, è stato ribadito nel
provvedimento con il quale il Garante ha accolto il ricorso di un cittadino che
lamentava da parte della sua agenzia di assicurazione di non aver ottenuto
riscontro a due istanze, formulate ai sensi dell’ art. 13 della legge n.
675/1996, con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei
dati personali riferiti ai premi assicurativi corrisposti in relazione a due
polizze a lui intestate.
La società resistente, invitata dal Garante a fornire chiarimenti asseriva di
non aver ottemperato alla richiesta poiché l’ interessato non aveva dimostrato
la propria identità allegando copia del documento di riconoscimento, né il
legale dello stesso aveva allegato, neanche successivamente, copia della procura
o della delega rilasciata dall’ interessato.
Comunicava di aver comunque ottemperato alla richiesta chiedendo quindi la
compensazione delle spese del procedimento.
L’ Autorità ha però disatteso il rilievo formulato dal titolare del trattamento.
L’ art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa infatti che l’ interessato
"deve dimostrare la propria identità anche esibendo o allegando copia di un
documento di riconoscimento" . L’ esibizione di un documento di riconoscimento,
dunque, è solo una delle possibili modalità di dimostrazione dell’ identità
personale, peraltro né esclusiva, né obbligatoria, essendo sufficiente appurare
l’ identità personale dell’ interessato anche attraverso altre adeguate
circostanze quale la conoscenza personale o altri concreti ed effettivi elementi
risultanti al titolare come, ad esempio, quelli che emergevano, nel caso
specifico, del rapporto epistolare che era intercorso tra le parti prima che il
caso fosse sollevato davanti l’ Autorità.
Alla società resistente, avendo in ogni caso provveduto a soddisfare
adeguatamente alle richieste dell’ interessato, sono state pertanto imputate
solo parte delle spese del procedimento, fissate in misura forfetaria in 125
euro, da liquidarsi direttamente a favore del ricorrente.