IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 22 della
legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
Tenuto conto delle regole di produzione e di verifica tecnica degli
apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del
4 dicembre 2003;
Visto il parere di congruita' fornito in data 30 gennaio 2004 dalla
apposita Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato con provvedimento del 16 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio
2004;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988, effettuata con nota del 3 marzo 2004, n. 3-3418/UCL;
Adotta l seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il decreto ha per oggetto:
a) la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonche' del gioco lecito;
b) le attivita' e le funzioni affidate in concessione;
c) la ripartizione delle somme giocate;
d) le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco lecito.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) per T.U.L.P.S., il Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) per nulla-osta, il nulla-osta di cui all'articolo 38, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) per prelievo erariale unico, il prelievo applicato alle somme giocate, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla-osta;
e) per apparecchio di gioco o apparecchio, un apparecchio da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.,
conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre
2003, emanate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge
22 dicembre 2002, n. 289;
f) per apparecchio videoterminale o videoterminale, un apparecchio da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il cui
funzionamento di gioco puo' avvenire mediante collegamento in rete al sistema di
elaborazione, in conformita' alle specifiche definite con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, emanato ai sensi
dell'articolo
22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
g) per sistema di elaborazione, parte componente della rete telematica, il
sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le
informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete
telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di
elaborazione gestisce anche
il software di gioco;
h) per
sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il
controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi
agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico
sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione;
i) per rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale, al fine della gestione telematica degli apparecchi di gioco nonche' del gioco lecito effettuato anche mediante apparecchi videoterminali, previsto per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
j) per rete di proprieta' di AAMS, l'infrastruttura hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche;
k) per esemplare certificato, il modello di apparecchio o videoterminale
di gioco in possesso della certificazione di conformita' alle caratteristiche di
cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., rilasciata da AAMS ai sensi
dell'articolo 38, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
ed integrazioni;
l) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 14.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e cosi' di seguito;
m) per esercizio, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di
raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali sono
installati gli apparecchi ed i
videoterminali di gioco collegati alla rete telematica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni:
«6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il
gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta
metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti
rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e tredici secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50
euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in
monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000
partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In
ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque
anche in parte le sue regole fondamentali».
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni:
«Art. 14-bis. - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui
all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte,
determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2
e
3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il
16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima
installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si
applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui
all'art. 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco
lecito, come definiti ai sensi
dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1°
gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con
decreto
dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun
apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute
previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal citato art. 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento
entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003,
nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di
eventuali somme gia' pagate a
tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e
terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i
proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi
dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al
ritiro del relativo
titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma
4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma
6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per
l'anno 2003.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la
misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del
1° gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino
all'anno 2003: di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'art. 110; di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110; di 800 euro, per gli apparecchi
di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110.
3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art.110, comma 7, del testo
unico delle leggi i pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773,
e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno
2004
e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: 1.800 euro, per gli apparecchi
di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110; 2.500 euro, per gli
apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110; 1.800
euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'art.
110.
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza
pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu'
concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma
6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la
gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto
per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31
gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite
variazioni
degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita
forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o
elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi
medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni ed integrazioni:
«Art. 38 (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli
apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla
osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui
all'art. 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' ai loro gestori. A questo
fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero
predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e
proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che
gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'art.
110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di
dispositivi che ne
garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche
tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con
'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il
funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di
dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli
importatori autocertificano altresi' che la manomissione dei dispositivi ovvero
dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e'
dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori
approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla
osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche
relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei
premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I
produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno
ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono
altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni
loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui
all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di
ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare
al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita' alle
prescrizioni stabilite con l'art. 110, comma 6, del predetto testo unico, e
della loro
dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle
caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione
dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento
in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che
impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresi' a
constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video
dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la
rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle
modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri
di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal
produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata apposita
certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per l'effettuazione
della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110, comma 6, del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine,
con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato
di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero
progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e
i congegni sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita la
certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni
apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda
esplicativa di
cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli
apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni
apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del
nulla
osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o
importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo
comma 3,
precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno
per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del
produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di
cui al terzo comma dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'
il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia
tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con
accesso alle sedi dei
produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di
cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche
temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni apparecchio e congegno,
risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero
progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita',
e'
revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore,
relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo e'
ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e
congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari
competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui
giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la
repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi
pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di
propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le
facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni:
«1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto
dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
nonche' per
favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione,
l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e
intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche
definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della
conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per
la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa del collegamento in
rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito
archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione
dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito».
- Si riporta il testo dell'art. 39, commi dal 5 al 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«5. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
6. Al comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "la durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle
seguenti: "la durata della partita"; le parole: "non e' inferiore a dieci
secondi" sono sostituite dalle seguenti: "e' compresa tra sette e tredici
secondi"; le parole: "a venti volte il costo della singola partita" sono
sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole: "7.000 partite" sono
sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole: "90 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "75 per cento".
7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art. 110, comma 7, lettera b),
terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 aprile
2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7,
lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla
osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative
imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non e' stato
rilasciato entro il
31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio
2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi
e
congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o
la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931: a) gli
stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il
31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto art.
110, i relativi nulla osta perdono efficacia; c) all'autorita' amministrativa e'
preclusa la possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi dell'art. 38, commi
2 e 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di
cinque anni.
7-bis. (Il presente comma, inserito dalla legge diconversione 24 novembre 2003,
n. 326 e modificato dall'art. 4, comma 195, legge 24 dicembre 2003, n. 350,
aggiunge il comma 7-bis all'art. 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
8. (Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1 dell'art. 14-bis, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
9. Al comma 2 dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate
le
parole: "e per ciascuno di quelli successivi".
10. All'art. 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le
parole:
"per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi" sono aggiunte le seguenti:
"fino all'anno 2003".
11. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
12. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 14-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della
raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione
dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le
disposizioni dell'art. 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200,
e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e
successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale
unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004,
fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto: a) per gli apparecchi per
i quali e' richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al
comma 5
dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro,
da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla
richiesta del nulla osta stesso; 2) 3.200 euro antecedentemente al
collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni; b) per gli apparecchi per i quali e'
richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato
comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura
di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 1.700
euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.
13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre
2003, sono definiti i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo
erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), si veda
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289 -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), si veda note alle premesse. - Per il testo dell'art.
38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la
formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si veda
note alle premesse.
Art. 2. Funzioni della rete telematica 1. Ciascuna rete telematica, parte componente della rete di proprieta' di AAMS, assicura le funzioni di:
a) collegamento in rete degli apparecchi e videoterminali di gioco al sistema di elaborazione;
b) raccolta periodica dei dati, registrati negli apparecchi e videoterminali di gioco, e trasferimento almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale;
c) raccolta, al di fuori della periodicita' stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi e videoterminali di gioco nonche' trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale;
d) rilevazione di conformita' del funzionamento degli apparecchi e videoterminali di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c);
e) trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformita' di funzionamento;
f) telediagnostica degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento;
g) predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditivita' degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale;
h) gestione amministrativa degli apparecchi e videoterminali di gioco e
trasmissione delle relative informazioni alla banca dati di
cui all'articolo 5, comma 1;
i) contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale;
j) gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali.
Art. 3.
Attivita' e funzioni affidate in concessione
1. AAMS, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche.
2. Il concessionario:
a) assicura che la rete telematica assolva le funzioni di cui all'articolo 2;
b) segnala immediatamente ad AAMS nonche' agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa, ogni informazione relativa alla possibile non conformita' di un apparecchio o videoterminale di gioco;
c) interrompe immediatamente il collegamento alla rete telematica degli apparecchi e videoterminali di cui e' rilevata la non conformita' alle prescrizioni er il gioco lecito, dandone comunicazione ad AAMS nonche' agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa;
d) verifica che l'esercente intraprenda le procedure di blocco per gli apparecchi di gioco o videoterminali individuati come non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito;
e) assolve tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di gioco ed ai videoterminali;
f) effettua rilevazioni statistiche presso gli esercizi, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS;
g) contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed esegue il versamento del prelievo stesso, con modalita' definite con decreto di AAMS.
3. Il concessionario e' tenuto, altresi', ad effettuare tutte le altre attivita' strumentali e funzionali alla corretta ed efficace gestione telematica degli pparecchi nonche' del gioco lecito effettuato anche mediante videoterminali di gioco.
4. Il concessionario e' tenuto, inoltre, ad eseguire la manutenzione, ordinaria
e straordinaria, della rete telematica affidata in concessione, secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti negli atti di concessione al fine di
assicurare, per quanto di
propria competenza, il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della
rete di proprieta' di AAMS.
5. Per gli apparecchi di gioco installati successivamente alla data di individuazione dei concessionari di cui al comma 1, AAMS rilascia il relativo nulla-osta esclusivamente ai soggetti affidatari delle concessioni medesime.
Art. 4.
Ripartizione delle somme giocate
1. La ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascun apparecchio o
videoterminale di gioco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110,
comma 6, del T.U.L.P.S. e dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' la
seguente:
a) alle vincite e' destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;
b) al prelievo erariale unico, e' destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;
c) alla remunerazione delle attivita' connesse alla gestione
degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui
all'articolo 2, comprese le spese di gestione direttamente sostenute
da AAMS, e' destinata una percentuale non superiore all'11,5 per
cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici, si veda note alle premesse.
Art. 5. Funzioni di AAMS a tutela del gioco lecito 1. AAMS organizza e gestisce
la banca dati generale per la tutela del gioco lecito, contenente, tra l'altro,
le informazioni relative alla produzione, distribuzione, installazione e
cessione degli
apparecchi per il gioco lecito nonche' agli esercizi pubblici, circoli privati e
punti di raccolta di altri giochi autorizzati nei quali tali apparecchi possono
essere installati.
2. AAMS puo' rendere disponibili, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni, le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 1 agli
organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, competenti all'attivita'
di controllo che ne facciano richiesta.
3. AAMS, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, esegue controlli sugli apparecchi e videoterminali di gioco, mediante accesso diretto negli esercizi presso i quali essi sono installati, al fine di verificarne la conformita' alle prescrizioni per il gioco lecito e l'effettivo collegamento alla rete telematica.
4. AAMS, al fine di verificare la rispondenza degli apparecchi e videoterminali agli esemplari certificati, effettua controlli di conformita' anche a campione, mediante ispezioni da realizzarsi sugli apparecchi e videoterminali stessi. AAMS definisce le modalita' e le procedure per l'esercizio di tali attivita' e nessun indennizzo e' dovuto da AAMS stessa per l'interruzione del funzionamento dell'apparecchio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei suddetti controlli.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si veda note alle premesse.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il titolare di nulla-osta diverso dal concessionario e' tenuto a richiedere ad un concessionario, per ciascun apparecchio, il collegamento alla rete telematica.
2. Il concessionario e' tenuto a collegare gli apparecchi di gioco, muniti di
nulla-osta di cui al comma 1, presso il medesimo esercizio nel quale gli
apparecchi stessi sono installati. 3. Per la gestione telematica degli
apparecchi di gioco di cui al comma 1, il compenso del concessionario non puo'
essere superiore al
3 per cento delle somme giocate per ciascun apparecchio.
4. Il concessionario richiede ad AAMS, al momento del collegamento alla propria rete telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, i nulla-osta sostitutivi di quelli rilasciati in precedenza.
5. Per il collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, il soggetto al quale e' stato rilasciato il nulla-osta di cui al comma 1 e' tenuto a prestare idonee garanzie a favore del concessionario, a tutela del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il concessionario stesso.
6. La disciplina dei rapporti di cui ai commi 3 e 5 ha effetto fino alla data di
scadenza del primo periodo di affidamento in concessione delle attivita' di cui
all'articolo 3, ovvero fino alla data di comunicazione formale ad AAMS
dell'avvenuta rimozione o demolizione degli apparecchi di cui al comma 1, nel
caso in cui tale data sia anteriore a quella di scadenza del primo periodo di
affidamento in concessione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 378